Il vizio di notifica del precetto non è sanabile se la conoscenza è avvenuta con il pignoramento
di Valentina Scappini, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile, terza sez., sentenza del 6 giugno 2022, n. 18112; Pres. De Stefano; Rel. Porreca.
Massima: “Il vizio di notificazione dell’atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell’atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese”.
CASO
La Banca Nazionale Lavoro s.p.a. promuoveva un’esecuzione per espropriazione immobiliare avverso l’avvocato P.A.
L’atto di precetto veniva notificato al debitore irreperibile, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso l’immobile oggetto di espropriazione. La notifica risultava perfezionata per “compiuta giacenza”.
Successivamente, la BLN s.p.a. notificava l’atto di pignoramento immobiliare presso il medesimo immobile e proponeva istanza di vendita, per la quale l’adito Tribunale di Roma fissava udienza di autorizzazione alla vendita.
Di questa era dato avviso telematico al debitore, il quale proponeva opposizione a precetto, sostenendo di essere venuto a conoscenza del pignoramento solamente con la notifica del suddetto avviso e deducendo il vizio di notificazione sia del precetto che del pignoramento. Infatti, questi erano stati notificati presso indirizzo diverso dalla residenza.
Il Tribunale di Roma, qualificata la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la respingeva, osservando che grazie all’opposizione stessa la nullità della notifica doveva considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo.
L’avvocato P.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Ha resistito la BNL s.p.a.
SOLUZIONE
La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo considerandolo prioritario ed assorbente e ha stabilito il principio di diritto, già in precedenza espresso da Cass., 16 ottobre 2017, n. 24291 e Cass., 15 settembre 2020, n. 19120, del seguente tenore:
“Il vizio di notificazione dell’atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell’atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese”.
Ha quindi rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
QUESTIONI
I primi due motivi proposti dal ricorrente non sono stati analizzati dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto fondato ed assorbente il terzo motivo di ricorso. Ad ogni modo, con essi il ricorrente aveva dedotto:
1) l’errore del Tribunale per non aver considerato che la decorrenza del termine per proporre l’opposizione ex art. 617, co. 2, c.p.c. era quello della conoscenza legale dell’atto impugnato, oppure di quello che ne costituiva necessariamente il presupposto. Dunque, nella fattispecie, il termine decorreva dalla notifica dell’avviso di udienza per l’autorizzazione alla vendita. Ne conseguiva la tempestività dell’opposizione;
2) l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, consistente nell’allegazione, con relativa documentazione, di differente residenza anagrafica, che corrispondeva a quella effettiva, rispetto a quella presso cui erano stati notificati gli atti. Ciò, d’altra parte, risultava anche dall’inagibilità del compendio immobiliare pignorato, come attestato nella perizia di stima dell’ausiliario giudiziale.
Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 156, co. 3, 480, co. 1 e 482 c.p.c. da parte del Tribunale di Roma, che aveva erroneamente sostenuto la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, della nullità della notifica mediante la proposizione dell’opposizione, che aveva qualificato come avverso gli atti esecutivi. In realtà, quest’ultima era stata proposta contro il precetto e, poi, il pignoramento, l’evitamento del quale era stato precluso proprio dalla nullità della notifica dell’intimazione.
La Suprema Corte, accogliendo questo motivo di diritto, ha evidenziato che l’assunzione del Tribunale, secondo cui l’eventuale nullità della notifica del precetto e del pignoramento sarebbe stata sanata dall’opposizione – in quanto dimostrativa della conoscenza legale dei suddetti atti – è sbagliata.
Infatti, è principio pacifico quello secondo cui, diversamente dal vizio di notificazione del pignoramento, la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell’art. 156, co. 3, c.p.c., dallo svolgimento dell’opposizione solo se è provato che la conoscenza dell’atto, di cui l’opposizione ne è dimostrazione, è intervenuta in tempo utile a prevenire il pignoramento.
Infatti, la funzione tipica del precetto è proprio quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l’avvio dell’esecuzione forzata contro di lui.
Cosicché il Tribunale non poteva prescindere dalla considerazione che la nullità della notifica del precetto era stata prospettata idoneamente con l’opposizione del debitore, posto che la notificazione ex art. 140 c.p.c., anche per “compiuta giacenza”, non è valida se emerge che la residenza effettiva, cui corrisponde presuntivamente quella anagrafica, sia differente (Cass., 13 febbraio 2019, n. 4274).
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