Vitto, alloggio e formazione: a regime le nuove regole per i professionisti
di Redazione Scarica in PDFCon la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ieri della L. 81/2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, entrano in vigore le nuove disposizioni relative alla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese alberghiere, di vitto e di formazione.
Le modifiche, che riguardano il comma 5 dell’articolo 54 del Tuir, devono essere accolte con favore poiché, da un lato, allargano il perimetro di deducibilità e, dall’altro, riducono gli adempimenti. Per espressa disposizione normativa, le novelle hanno effetto a decorrere dal 2017.
Si prevede che per le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, se
- sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e
- addebitate da questo in modo analitico in capo al committente,
non trovano più applicazione i limiti deducibilità ordinariamente applicabili del 75% e, comunque, del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Altra novità riguarda le spese sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista per l’esecuzione di un incarico. In pratica, le regole applicabili nel 2016 alle sole spese di vitto e alloggio vengono estese dal 2017 a tutte le tipologie di spesa e non solo alle spese di viaggio come previsto dal decreto fiscale (D.L. 193/2016). Pertanto, qualsiasi spesa pagata direttamente dal committente non costituisce compenso in natura per il professionista e, quindi:
- non deve essere indicata nella fattura emessa dal professionista a fronte del servizio prestato;
- non costituisce un costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo del professionista.
Per il committente, la deducibilità del costo sostenuto non è più subordinata alla ricezione della parcella del professionista ma dipende dalle regole ordinariamente applicabili alla rispettiva categoria reddituale di “appartenenza”.
Infine, cambia anche il trattamento delle spese di formazione sostenute dal professionista. Nello specifico, la nuova formulazione della norma prevede che le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo, entro il limite annuo di 10.000 euro.
Trattasi di un cambiamento non di poco conto, poiché si ricorda come la disciplina in vigore fino allo scorso anno fosse tutt’altro che benevola; difatti, la deducibilità delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, era limitata al 50% del loro ammontare.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“