I vincoli assunti dalle società associate in un’associazione temporanea di imprese restano inopponibili alla società consortile a responsabilità limitata successivamente costituita dagli stessi associati
di Dario Zanotti, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Milano, sentenza del 16 aprile 2018.
Parole chiave: Associazione temporanea d’impresa – personalità giuridica – appalto.
Massima: “Una società consortile a responsabilità limitata (S.c. a r.l.) ha una soggettività giuridica separata rispetto all’Associazione Temporanea di Imprese (ATI); pertanto, i vincoli assunti dalle società associate in un’ATI restano inopponibili alla S.c. a r.l. successivamente costituita dagli stessi associati per l’esecuzione dei lavori di cui sono risultati aggiudicatari attraverso l’ATI, specialmente se la S.c. a r.l. non fa parte dell’ATI. È importante notare che, secondo il Tribunale di Milano, non ha rilievo sull’autonomia giuridica della S.c. a r.l. nemmeno il fatto che le quote di partecipazione nella S.c. a r.l. riflettano le quote nell’ATI, poiché le due entità restano distinte”.
Disposizioni applicate: art. 2602 c.c.
Il Tribunale di Milano, nell’ambito di una causa in opposizione a decreto ingiuntivo, coglie l’occasione per chiarire il tema della (non) identità di soggettività giuridica con riferimento alle obbligazioni assunte da un’associazione temporanea di imprese (ATI) e da una società consortile a responsabilità limitata (S.c. a r.l.) partecipate entrambe dalle medesime società.
Nel caso di specie, Alfa Costruzioni S.p.A. (“Alfa”) si è opposta al decreto ingiuntivo chiesto da Beta S.c. a r.l. (“Beta”) principalmente per i seguenti motivi: per il difetto dei requisiti di certezza e liquidità del credito, per il mancato rispetto delle procedure previste dallo statuto consortile e per il difetto della legittimazione in capo a Beta.
In particolare, il credito azionato in via monitoria si inserisce nel contesto di un appalto di lavori aggiudicato ad un’ATI costituita da Alfa e da un consorzio terzo rispetto alla lite. Ai fini della realizzazione dei lavori d’appalto, le società aggiudicatarie hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata Beta.
Tralasciando gli aspetti strettamente legati all’imputazione dei rapporti debito-credito tra le parti in lite, ciò che interessa ai fini del presente commento è la posizione del Tribunale meneghino con riferimento alla diversa soggettività giuridica dell’ATI, aggiudicataria dell’appalto, rispetto alla S.c. a r.l. costituita per l’esecuzione dei lavori (pur essendo entrambe partecipate dalle stesse società).
Infatti, Beta (poi fallita) ha prospettato l’esistenza di un rapporto tra sé e Alfa, facendolo valere in giudizio, affermando di vantare un titolo proprio nei confronti dell’opponente Alfa. Dall’altra parte, l’argomentazione dell’opponente sull’insussistenza del rapporto si fonda sulla lettura congiunta dello statuto di Beta e del regolamento dell’ATI. Più in particolare, il disposto di tali regolamenti, ad avviso dell’opponente, avrebbe imposto agli altri membri dell’ATI di sopperire all’inadempimento di Alfa nei confronti di Beta e comporterebbe ai fini di causa l’assenza di un qualsivoglia diritto di credito in capo all’opposta Beta.
Il Tribunale, non condividendo la tesi prospettata da Alfa, specifica che:
(a) l’assunzione da parte dei membri dell’ATI dell’obbligo di sopperire all’eventuale inadempimento degli altri, se certo comporta il sorgere di un rapporto obbligatorio azionabile in giudizio, non comporta ipso facto l’estinzione della relativa posizione creditoria in capo alla committente nei confronti dell’ATI o di uno dei suoi membri. Infatti, il principio di relatività degli effetti del contratto non consente alle parti, se non in casi eccezionali e disciplinati dalla legge, di incidere sulla sfera giuridica di terzi e, in ogni caso, mai in damno creditoris. Il regolamento dell’ATI avrebbe consentito ad Alfa di citare in giudizio gli altri membri dell’ATI, al fine di ottenere una condanna al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento al loro “obbligo di salvataggio”; non legittima, invece, l’opponente ad affermare in questa sede l’insussistenza di una qualsivoglia posizione creditoria vantata nei confronti dell’ATI o dei suoi membri. Sotto questo profilo, dunque, la tesi di Alfa non è accolta dal Tribunale; inoltre,
(b) il Regolamento dell’ATI non può essere fatto valere nei confronti di Beta, ente dotato di soggettività che si distingue dai singoli consorziati e che da questi è stato costituito unicamente quale “momento di sintesi organizzativa ed operativa delle capacità imprenditoriali espresse dai soci” (art. 4 dello statuto di Beta), con la finalità di agevolare la realizzazione dei lavori d’appalto. Il regolamento dell’ATI, ossia la convenzione che le consorziate hanno concluso tra di loro per regolare i propri rapporti con la committente, è per la Beta una res inter alios acta, dunque a questa inopponibile. Il fatto che le quote di partecipazione al capitale sociale di Beta riflettessero le quote di partecipazione all’ATI affidataria non toglie che la prima rimanga giuridicamente autonoma rispetto alla seconda, così come rispetto ai membri di quest’ultima. Ne consegue che i vincoli assunti tra loro dai membri dell’ATI non riguardano Beta, né sono a questa opponibili.
In breve, il Tribunale afferma quindi che l’autonomia dei rapporti riferibili all’ATI rispetto a quelli riferibili a Beta impedisce una lettura combinata dello statuto di quest’ultima e del regolamento della prima. I due negozi mantengono infatti una propria autonomia e non possono essere fatti valere in combinato disposto.
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