In vigore dal 2021 la nuova definizione di default
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIl 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default prevista dall’art. 178 del Regolamento Europeo n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Le nuove disposizioni impattano sul modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari.
Schematizzando, la nuova disciplina prudenziale prevede che i debitori siano classificati in default al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante; b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (unlikeliness to pay).
Un’esposizione creditizia scaduta va considerata rilevante (precedente punto a) quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie: i) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta): ii) l’1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa). Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.
Con comunicazione del 28 dicembre 2020 (‘Nuova definizione di default e conseguenze per i clienti delle banche’), Bankitalia ha chiarito che la nuova definizione di default non introduce un divieto agli sconfinamenti: le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido.
La Banca d’Italia ha altresì precisato che la nuova definizione di default non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del “merito di credito” della clientela.
In particolare:
- gli intermediari dovranno continuare a segnalare un cliente “in sofferenza” sulla base dei criteri in essere (valutando dunque la situazione di grave difficoltà non temporanea e non basandosi su un mero ritardo nei pagamenti) e non devono applicare alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR;
- parimenti, anche la classificazione tra gli “inadempimenti persistenti”, cioè i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa – per i quali si distinguono due casi: (i) da oltre 90 giorni e fino a 180 giorni; (ii) da oltre 180 giorni -, non risulta modificata dall’entrata in vigore della nuova definizione di default.
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