Versamenti ripristinatori e rimesse solutorie:breve rassegna di giurisprudenza di legittimità
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFSe, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che preveda la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui sia stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti siano stati registrati (Cass., Sez. Un., 24418/2010; conf. Cass. 6857/2014; Cass. 10713/2016; Cass. 3190/2017).
Nel contratto di apertura di credito regolata in conto corrente, le singole rimesse effettuate sul conto dell’imprenditore poi fallito, nel periodo di cui all’art. 67, comma 2, l. fall., quando il conto sia “scoperto” (per il superamento del fido), sono revocabili per la parte relativa alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido – senza che la revocabilità debba essere contenuta nel limite del divario tra il massimo scoperto extrafido ed il saldo a chiusura conto – atteso che lo scoperto di conto costituisce per la banca un credito esigibile e che la rimessa, non creando nuova disponibilità per il cliente, ha carattere solutorio (Cass. 10869/1994).
I versamenti eseguiti sul conto corrente (affidato) in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate (Cass. 26.2.2014, n. 4518).
L’eccezione di prescrizione deve ritenersi ammissibile solo ove dedotta in modo specifico e tipizzato rispetto ad una specifica prestazione, non potendo il giudice ritenere prescritta una richiesta di prestazione se non specificatamente individuata. È onere della parte che eccepisce la prescrizione indicare la prestazione verso la quale la stessa è rivolta, individuare l’ubi consistant (Cass. 3465/2013; Cass. 16326/2009; Cass. 2305/2007; Cass. 21231/2005; Cass. 3578/2004; Cass. 4668/2004).
Chi eccepisce la prescrizione è tenuto a dimostrarne pienamente il relativo fatto costitutivo, nell’ambito del quale rientra anche il profilo riguardante la prova certa e giuridicamente idonea dell’individuazione del “dies a quo” relativo alla decorrenza effettiva per la maturazione del relativo termine prescrizionale (cfr. Cass. n. 11843/2007 e Cass. n. 16326/2009, secondo la quale, in generale, «l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand’anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore banca, ove eccepisca la prescrizione del credito del correntista ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine ai sensi dell’art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini”») (Cass. n. 3465/2013).