Versamenti annotati in conto
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFSecondo la giurisprudenza costante e consolidata della Suprema Corte (da ultimo Cass. 29.1.2015, n. 1725), formatasi in tema di revocazione di rimesse bancarie, il versamento annotato in conto deve ritenersi avvenuto allorché la somma accreditata viene posta nell’effettiva disponibilità del correntista.
Al fine della verifica della data di esecuzione del pagamento occorre perciò far riferimento al criterio del c.d. “saldo disponibile”, che non coincide necessariamente né con quello contabile (che riflette le registrazioni in ordine puramente cronologico) né con quello per valuta (che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi).
Nel caso di versamenti eseguiti in conto a mezzo assegni bancari, in cui il beneficiario non può, all’evidenza, disporre delle somme portate dai titoli fino a che questi non vengano pagati dalla banca trattaria, deve tuttavia presumersi la coincidenza del saldo disponibile con quello per valuta, salvo prova contraria che gli assegni siano stati incassati in una data antecedente a quella di annotazione della decorrenza degli interessi sulla somma accreditata (cfr., fra molte, Cass. nn. 16608/2010, 6903/2010, 4762/2007, 13143/2002, 462/1998).