Variazione delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale e soccombenza
di Enrico Picozzi Scarica in PDFCass., Sez. III, 13 dicembre 2016, 25485 Pres. Spirito – Est.Olivieri
Impugnazioni civili – Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale – Variazione dei criteri tabellari dopo la pubblicazione della sentenza – Interesse ad impugnare – Sussistenza (C.p.c. artt. 100; c.c. artt. 1226, 2056, 2059)
Impugnazioni civili –Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale – Variazione dei criteri tabellari dopo la pubblicazione della sentenza – Specificità del motivo di appello – Necessità – Condizioni (C.p.c. artt. 339, 342; c.c. artt. 1226, 2056, 2059)
[1] Il danneggiato soccombente è legittimato ad impugnare la sentenza nel caso in cui dopo la pubblicazione della stessa sia intervenuta una variazione dei criteri tabellari per la liquidazione del danno non patrimoniale.
[2] Il danneggiato, che intenda valersi della sopravvenuta variazione dei criteri tabellari per la liquidazione del danno non patrimoniale, è onerato a formulare il motivo di impugnazione in maniera specifica, ad eccezione del caso in cui il mutamento coincida con l’adozione delle «Nuove Tabelle 2009».
CASO
[1] [2] In una controversia risarcitoria causata da un sinistro stradale, i genitori della vittima e la sorella domandano il risarcimento del danno patrimoniale, di quello biologico nonché di quello derivante da perdita del rapporto parentale. Il Tribunale di prime cure, applicando le Tabelle di Milano vigenti al tempo della pronuncia, accoglie sì la domanda, ma in misura inferiore a quanto richiesto.I soccombenti dunque spiegano appello, ribadendo, da un lato, le originarie istanze ed invocando, dall’altro, l’applicazione delle nuove Tabelle, sopravvenute alla pubblicazione della sentenza. La Corte d’Appello, pur rilevando l’intervenuta variazione, rigetta il gravame dei danneggiati. Questi pertanto ricorrono per cassazione, censurando quella parte di sentenza che aveva omesso di applicare i nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.
SOLUZIONE
Il Supremo Collegio accoglie il ricorso, muovendo dalla seguente premessa: l’erronea applicazione delle tabelle si riflette in una violazione delle disposizioni che disciplinanoil potere di liquidazione del danno in via equitativa, vale a diredegli artt. 1226 e 2056 c.c. Conseguentemente, incorre in tale error il giudice d’appello, che non adegui l’importo da risarcire ai parametri tabellari rielaborati dopo la pubblicazione della pronuncia di primo grado. Tuttavia, la deduzione della modificazione tabellare presuppone, da una parte, l’adempimento dell’onere di specificità del motivo di impugnazione e, dall’altra, una situazione di soccombenza. Al primo requisito, nondimeno, si può derogare, quando la sopravvenienza,di cui vuol beneficiare l’impugnante,si riferisca all’adozione delle «Nuove Tabelle 2009», giacché è ben noto il carattere radicalmente innovativo delle stesse rispetto ai precedenti criteri. Il secondo presupposto legittimante (la soccombenza), invece, ricorre allorché il danneggiato: aa) abbia domandato l’integrale risarcimento del danno; oppure bb) abbia domandato un importo superiore a quello poi concretamente liquidato.
QUESTIONI
Nel principio compendiato nella prima massima, la Suprema Corte correla la possibilità di dedurre la sopravvenuta modificazione tabellare alla soccombenza (contra Cass., Sez. III, 25 gennaio 2016, n. 1305). Da tale affermazione – come precisa lo stesso giudice di legittimità (cfr. punto 1.11 della sentenza in esame) – deriva che la parte non soccombente, in quanto ad esempio abbia domandato la liquidazione del danno in conformità ai vigenti criteri tabellari, non possa richiedere un adeguamento dell’importo risarcitorio ottenuto. La correlazione in esame origina da un ambiguo inquadramento delle tabelle: elementi che non rivestono natura normativa, ma la cui inosservanza dà luogo ad una violazione di legge (cfr. Cass., Sez. III, 10 maggio 2016, n. 9367; ed analiticamente Cass., Sez. III, 25 febbraio 2014, n. 4447). Se si interviene su questa premessa e si assimila, perlomeno quoad effectum, i nuovi parametri di liquidazione allo jus superveniens, la richiesta di aggiornamento formulata in appello dovrebbe prescindere dal requisito della soccombenza.
Con la seconda massima invece, e al di fuori dell’eccezione ivi indicata, si richiede all’impugnante di specificare: aa) la tipologia di pregiudizio diversamente tutelato dalle nuove tabelle; bb) la particolare circostanza assunta dalle nuove tabelle perdimensionare differentemente il pregiudizio; cc) se le nuove tabelle abbiano riconsiderato ex novo il campione statistico.