30 Maggio 2023

Validità di una clausola di scelta del foro competente contenuta in condizioni generali di contratto

di Maura Alessandri , Avvocato Scarica in PDF

Cass., SU, Ord. 10 gennaio 2023, n. 361

Questa recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite è particolarmente interessante poiché affronta la problematica, assai diffusa nella prassi del commercio internazionale, della validità di una clausola di scelta del foro competente contenuta in Condizioni generali allegate al contratto e nasce da una controversia intra-comunitaria soggetta al Reg. (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cd. Reg. Bruxelles I-bis).

Si discute se la modalità con cui una società francese abbia portato a conoscenza le proprie condizioni generali (non firmate) al contraente italiano (che non le aveva predisposte) possa o meno integrare un richiamo specifico alle stesse contenuto nel contratto firmato dalle parti e rendere così valida la clausola di scelta del foro francese contenuta nelle condizioni generali.

La Corte ha, inoltre, affermato ancora una volta che nei contratti internazionali la clausola di scelta del foro competente non necessita, in ogni caso, della specifica approvazione richiesta dall’art. 1341 cod. civ. e ha utilizzato i criteri posti dall’art. 3 della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG) per inquadrare correttamente il contratto quale appalto e non quale vendita.

CASO

Il caso trae spunto da un contratto internazionale di appalto concluso da una società con sede in Francia ed una società con sede in Italia. Il contratto aveva ad oggetto la fornitura, da parte della società francese, di un impianto industriale per il riempimento di bombole metalliche con panna, destinato allo stabilimento di Marcianise della società italiana.

L’impianto aveva manifestato sin dall’installazione e nelle prime fasi di utilizzo vizi e malfunzionamenti tali da rendere necessari numerosi interventi tecnici con conseguente interruzione della produzione e perdita di prodotti.

La società italiana ha, pertanto, convenuto in giudizio la società francese avanti al Giudice italiano per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, quantificati in lire 580.000.000. Ha, inoltre, ritenuto applicabile la legge italiana.

La società francese ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, oltre all’applicazione della legge francese, stante la presenza di una clausola di scelta del Giudice francese, e della legge francese, contenuta nelle Condizioni generali allegate al contratto. Ha, poi, contestato la domanda anche nel merito.

Il contratto, firmato dalle parti, era costituito da un unico documento di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico (intitolato “Summary” e collocato all’inizio del contratto) contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto e il contratto. Uno dei capitoli era rappresentato dalle condizioni generali di contratto della società francese (non firmate), intitolato “General terms and conditions of sale”, ed era riportato, dopo la firma delle parti, all’ultimo capitolo. Nell’ultima pagina di tale ultimo capitolo era riportata la clausola di scelta del foro competente e della legge applicabile, che così recitava: “Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract or relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office. The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text”, ossia “Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta al Tribunale della nostra sede legale (vale a dire della società francese). Gli accordi sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali di vendita in lingua francese costituiscono l’unico testo autentico”.

SOLUZIONE

La clausola di scelta del foro competente in favore del Giudice francese, ed in favore della legge francese, era contenuta nelle condizioni generali di contratto non firmate, né la clausola era stata espressamente richiamata nel suo contenuto nel testo del contratto firmato.

Pertanto, la Corte ha chiarito che dalla mera indicazione – nell’indice – del capitolo recante condizioni generali di contratto, seppure congiunto materialmente al contratto, non può farsi discendere che la clausola di proroga abbia costituito oggetto di specifica pattuizione negoziale delle parti, manifestatasi “in modo chiaro e preciso”.

La Cassazione si è, in tal modo, posta in linea sia con la propria giurisprudenza (si veda ad es. Cass., SU, 29 aprile 2022, n. 13594), sia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che anche recentemente ha chiarito che “allorchè una clausola attributiva di giurisdizione è stipulata nell’ambito di condizioni generali […[ una simile clausola è lecita qualora, nel testo stesso del contratto firmato dalle due parti, sia fatto un richiamo espresso a condizioni generali contenenti la clausola medesima” (sentenza 8 marzo 2018, C64/17, Saey Home & Garden NV/SA). Si vuole, infatti, in tal modo tutelare il contraente più debole evitando che clausole attributive di giurisdizione, inserite nel contratto da una sola delle parti, passino inosservate (Corte di Giustizia, sentenza 16 marzo 1999, Castelletti, C-159/97).

Quanto alla giurisdizione, la Corte ha individuato il Giudice italiano quale foro competente ex art. 7, 1° comma, lett. b) Reg. (UE) n. 1215/2012 trattandosi di contratto internazionale di appalto (prestazione di servizi) e non di vendita (come sostenuto, invece, dalla società francese). A tale conclusione la Corte è giunta utilizzando i criteri posti dall’art. 3 CISG e ha rilevato che le parti avevano voluto dare luogo ad un contratto di appalto in quanto esso non si limitava a stabilire solo una semplice fornitura.

Come noto, l’art. 3 CISG chiarisce i criteri che, tra prestazione di dare e prestazione di fare, permettono di inquadrare un contratto quale contratto internazionale di vendita o di appalto.

Più esattamente, l’art. 3, 2° comma CISG dispone che “La presente Convenzione non si applica ai contratti nei quali la parte preponderante delle obbligazioni della parte che consegna i beni consiste nella consegna di mano d’opera o di altri servizi”.

Nel caso di specie il contratto prevedeva anche la posa in opera di un impianto industriale e poneva una serie di attività a carico della società francese che andavano dalla esecuzione di alcuni collegamenti elettrici ed idrici alla installazione in loco dell’apparecchiatura industriale, all’avviamento ed al collaudo della stessa, tutte attività da svolgersi a Marcianise.

Facendo uso dell’art. 3 CISG, la Corte ha inquadrato il contratto de quo quale appalto poiché quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianca quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del contratto, al fine di accertare se la fornitura della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto-appalto, oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto-vendita.

L’art. 7, 1° comma, lett. b) Reg. (UE) n. 1215/2012 così recita: “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:  […] nel caso della prestazione di servizi, il luogo situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.

Trattandosi di contratto di appalto, la cui esecuzione era avvenuta nella sede di Marcianise della società italiana e non essendo stata ritenuta valida la clausola di scelta del foro francese, il foro competente è stato, dunque, individuato in capo al giudice del luogo (Italia) in cui i servizi sono stati prestati ai sensi del citato art. 7 Reg. (UE) n. 1215/2012. Tale foro, come noto, rappresenta un foro speciale alternativo al foro generale del convenuto.

La Corte ha, inoltre, ritenuto applicabile la legge italiana e non quella francese, contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente francese.

Ciò in base all’art. 57 Legge n. 218/1995 poiché, vertendosi in materia contrattuale, tale contratto è disciplinato dalla legge del Paese con il quale presenta il collegamento più stresso, ossia nel caso di specie l’Italia.

La Corte ha, infine, affermato ancora una volta che la clausola di scelta del foro competente non necessita, in ogni caso, della specifica approvazione richiesta dall’art. 1341 cod. civ. (cd. “doppia firma” prevista dal diritto italiano) ma esige serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l’ha predisposta, nonché la specifica indicazione del giudice straniero in favore del quale la giurisdizione italiana è derogata.

In proposito è utile ricordare che nei contratti internazionali il principio di libertà di forma previsto dall’art. 11 CISG per i contratti di vendita internazionale di beni mobili si ritiene prevalga sulle norme specifiche nazionali posti da certi Paesi (ad es. in Italia, appunto, l’art. 1341 cod. civ. che impone che vengano approvate per iscritto le clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali di contratto). Difatti, “La prevalenza del principio (di diritto uniforme) della libertà di forma sull’eventuale formalismo (di diritto interno) non può essere posta in dubbio allorchè la forma sia stata prescritta dal legislatore nazionale ai soli fini di tutela delle parti, quando essa sia, cioè, volta esclusivamente “a sollecitare dai contraenti […] una maggiore ponderazione dei termini e delle conseguenze contrattuali. Per quanto riguarda il diritto italiano ne deriva il venir meno, nei contratti di vendita internazionale, del requisito dell’apposita sottoscrizione richiesta dalla disciplina codicistica (art. 1341, 2° comma, cod. civ.) affinchè le clausole cosiddette vessatorie possano avere effetto” (Franco Ferrari, Vendita internazionale di beni mobili, Art. 1-13, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Zanichelli, p. 216 ss.).

Riteniamo che ciò valga anche qualora – come accade nel caso di specie – al contratto sia applicabile la legge italiana.

Conseguentemente, la Cassazione ha rigettato il ricorso per regolamento di giurisdizione promosso dalla società francese confermando la giurisdizione del Giudice italiano, non essendo stata ritenuta valida ed efficace la clausola di scelta del Giudice francese ai sensi dell’art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012.

Secondo la Corte tale clausola doveva considerarsi tamquam non esset poiché era contenuta in un testo separato ed autonomo dal contratto, privo di sottoscrizione della controparte italiana e senza alcun aggancio specifico o richiamo nel contratto di appalto oggetto di lite.

Di conseguenza, non ricorreva il presupposto richiesto dall’art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012 per la validità della clausola, ossia la predisposizione in forma scritta della clausola oppure la conferma di essa per iscritto. Neppure era stata data prova dell’esistenza di un comportamento concludente delle parti o di una prassi commerciale costantemente accettata ed applicata. Pertanto la Corte ha ritenuto che non ricorresse nessuno dei presupposti richiesti dall’art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012 che permettono di ritenere valida una clausola di scelta del foro competente voluta dalle parti. In proposito, la Corte ha chiarito che in quanto espressione dell’autonomia negoziale, che l’ordinamento unionale accorda alle parti in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale, la clausola di proroga della giurisdizione – art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968, art. 23 Reg. n. 44/2001 (cd. Reg. Bruxelles I), art. 25 Reg. n. 1215/2012 (cd. Reg. Bruxelles I-bis), tanto che i principi sviluppati con riferimento alla Convenzione di Bruxelles si reputano applicabili anche ai Regolamenti Bruxelles-I e Bruxelles I-bis (Corte di Giustizia UE 7/02/2013, C-543/10, Refcomp) – consente di derogare ai principi generali in materia di competenza stabiliti dai citati Convenzione e Regolamenti, a condizione che le parti vi aderiscano in uno dei modi previsti dalla norma stessa.

Per una panoramica – inter alia – delle sentenze e lodi arbitrali italiani sulla clausola di proroga della giurisdizione contenuta in condizioni generali di contratto in materia di contratti di vendita internazionale di beni mobili sia consentito rinviare a MAURA ALESSANDRI, Casebook sui contratti di vendita internazionale. Raccolta ragionata della giurisprudenza italiana (sentenze e lodi arbitrali) sulla Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG), Bonomo Editore, 2020, p. 745.

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