9 Marzo 2021

Valida la richiesta risarcitoria all’assicuratore anche se informale

di Alessandra Sorrentino, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. VI, ord. 26.01.2021, n. 1699 – Pres. De Stefano – Rel. Gorgoni

Assicurazione obbligatoria veicoli – Risarcimento del danno – Richiesta di risarcimento del danno – Condizione di proponibilità – Lettera raccomandata – Volontà del danneggiato di pretendere il risarcimento – Conciliazione stragiudiziale.

(Art. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni Private)

[1] L’onere imposto al danneggiato di un sinistro dall’art. 148 cod. ass. può essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare la responsabilità e la fondatezza della richiesta.

CASO

In esito ad un sinistro stradale, la ricorrente esponeva di aver riportato lesioni personali e danni materiali: infatti, mentre era alla guida di una vettura veniva sorpassata da altro veicolo, che, immediatamente dopo il sorpasso, repentinamente svoltava a sinistra, intersecando la traiettoria della ricorrente.

Il conducente del veicolo antagonista veniva assolto dal Giudice di Pace di Montefiascone per il reato di lesioni.

La danneggiata si costituiva parte civile nel giudizio avanti al Tribunale, investito del gravame ai soli effetti civili, il quale accertava e dichiarava la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro nella misura dell’80% e lo condannava, in solido con la compagnia assicurativa, al risarcimento del danno in favore della parte civile, rimettendone la liquidazione ad altra sede.

La danneggiata agiva in giudizio ex art. 702 c.p.c. avanti al Tribunale, onde ottenere la liquidazione del danno; dichiarata la propria incompetenza da parte del Tribunale, il giudizio veniva riassunto avanti al Giudice di pace di Montefiascone, che, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertava una responsabilità del 50% dei conducenti nella causazione del sinistro.

La decisione veniva ulteriormente impugnata dalla ricorrente, che lamentava come, in sede civile, non fossero state applicate le risultanze del processo penale d’appello, da cui era emerso un concorso di colpa della controparte dell’80% e non del 50%.

Il Tribunale di Viterbo, in grado d’appello, accoglieva l’eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa, relativa all’omessa pronuncia del Giudice di primo grado sull’eccezione di improcedibilità della domanda, per non avere inviato la danneggiata la preliminare richiesta risarcitoria alla Compagnia nelle forme previste dal Codice delle Assicurazioni Private.

Il Tribunale accoglieva l’eccezione della Compagnia sull’assunto che si trattasse di un’eccezione rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e che la ricorrente non l’avesse contestata, né avesse provato di avere adempiuto all’onere probatorio dell’invio della raccomandata.

SOLUZIONE

Ove l’istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria, anche in assenza della raccomandata di cui all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta. L’ordinanza in commento, infatti, ammette che l’onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste

QUESTIONI

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduceva la nullità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, in relazione all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3 e 4.

Occorre premettere che il Codice delle Assicurazioni, agli art. 145, 148 e 149, prevede che, al fine di agire in giudizio onde ottenere il risarcimento di danni cagionati dalla circolazione di veicoli e natanti, sia necessario inviare alla compagnia assicurativa la richiesta di risarcimento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Espletato tale adempimento, è poi possibile agire in giudizio decorsi sessanta giorni (se vi sono danni alle cose) ovvero novanta (se vi sono danni alle persone) dall’inoltro della raccomandata predetta.

Il Codice delle Assicurazioni, nel subordinare l’esercizio dell’azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all’assicuratore ed al decorso del termine di cui sopra, fissa una condizione di proponibilità dell’azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d’ufficio ed in sede di legittimità.

La ratio della norma è, dunque, quella di favorire le conciliazioni stragiudiziali.

Si vuole, cioè, porre l’assicurazione della parte ritenuta responsabile del sinistro in grado di istruire la pratica, favorendo la possibilità di liquidazione dell’indennizzo in via stragiudiziale ovvero, al contrario, di contestare e negare prontamente la responsabilità del proprio assicurato, contestando anche solo il quantum della pretesa risarcitoria.

In questo modo, è possibile garantire alla compagnia assicuratrice del danneggiante una partecipazione piena alle trattative stragiudiziali, incentivando il dialogo tra le parti, al fine di giungere ad una risoluzione bonaria della vertenza.

Ora, nel caso di specie, secondo la ricorrente, l’invio della richiesta alla compagnia assicurativa avrebbe dovuto essere considerato ultroneo, e dunque eccedente, essendo stato il giudizio civile preceduto da quello penale, nella cui sede la Compagnia aveva ricevuto l’atto di citazione a giudizio, quale responsabile civile, il cui contenuto era certamente più esaustivo di quello richiesto dal Codice delle Assicurazioni: infatti, l’atto di citazione conteneva la descrizione della dinamica del sinistro, le ragioni e l’entità della pretesa risarcitoria.

Talché l’invio di una successiva richiesta stragiudiziale ex art. 148 cod. ass. all’istituto assicurativo appariva evidentemente superflua, in quanto se lo stesso avesse voluto formulare un’offerta risarcitoria avrebbe potuto farlo, avendo una completa conoscenza dei dati necessari e delle pretese risarcitorie, i quali erano contenuti, per l’appunto, nell’atto di citazione.

Inoltre, la Compagnia aveva partecipato al processo penale, nella cui sede, avanti al Giudice, era stata ricostruita l’intera dinamica del sinistro.

La Suprema Corte con l’ordinanza in commento ha ritenuto fondato il motivo ed ha accolto il ricorso, affermando che, nella specie, trova applicazione il principio di diritto, secondo cui ove l’istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui all’art. 148 cod. ass., si deve ritenere che la ratio di tale norma sia egualmente soddisfatta.

Secondo gli Ermellini, sebbene l’art. 145 cod. ass. preveda, ai fini della proponibilità della domanda, una specifica richiesta di risarcimento del danno all’assicuratore del danneggiante “a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, da cui decorre uno spatium deliberandi per l’assicuratore di almeno sessanta giorni (in caso di danni alle cose) ovvero di novanta (in caso di danni alle persone), tuttavia sono possibili anche forme equipollenti al mezzo della raccomandata.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l’onere imposto al danneggiato della preventiva richiesta di risarcimento all’assicuratore non è vincolato, per quanto attiene alla comunicazione, alla forma normativamente prevista, essendo ammissibili, come si è detto, atti equipollenti, purché idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito dalla norma citata di evitare premature e dispendiose domande giudiziali.

E non vi è dubbio che un pregresso atto di citazione a giudizio è evidentemente più che equipollente alla lettera raccomandata.

Infatti lo strumento con cui viene comunicata l’istanza risarcitoria può essere diverso dalla raccomandata a/r, a condizione che garantisca le medesime, se non superiori, esigenze di certezza dell’avvenuta comunicazione. Ne emerge che la forma della preventiva richiesta di risarcimento non è posta dal Codice delle Assicurazioni come adempimento essenziale, né tanto meno esclusivo.

Una volta, poi, che il danneggiato dal sinistro stradale si sia costituito parte civile nel processo penale contro il responsabile civile e questi sia stato condannato con sentenza penale irrevocabile al risarcimento del danno a favore della parte civile, il danneggiato stesso può agire per la liquidazione in sede civile nei confronti del medesimo responsabile, senza che a ciò osti il mancato tempestivo espletamento delle formalità di cui all’art. 145 cod. ass., in quanto si tratta della medesima azione risarcitoria, già utilmente esercitata in sede penale.

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