8 Gennaio 2019

Usura: sull’omessa produzione dei decreti trimestrali

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’allegata decisione (Trib. Sulmona 28.11.2018) si segnala perché ammette la possibilità che l’omessa produzione dei decreti trimestrali possa essere sopperita dal giudice.

Pur nella consapevolezza dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale (maggioritario) secondo cui dalla natura di meri atti amministrativi dei decreti ministeriali dovrebbe discendere la non soggezione degli stessi al principio iura novit curia – come ricavabile dalle disposizioni degli artt. 1 preleggi e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8742/2001; Cass. n. 11706/2002) – nondimeno il Tribunale ritiene di discostarsi (condivisibilmente) da tale orientamento.

In primo luogo, è evidenziata la particolare natura di fonti integratrici di norma penale in bianco (quale è quella dell’art. 644, 1° co., c.p.) dei decreti ministeriali in discorso, posto che sembra oltretutto illogico escludere l’applicazione dell’art. 1815, 2° co., c.c. in fattispecie nelle quali risulterebbe astrattamente dimostrata la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di usura.

È poi osservato che, anche a voler escludere detta potenziale situazione di illogicità con la considerazione per cui il processo civile è processo di parti, informato al principio di disponibilità delle prove, l’orientamento anzidetto sembra non tenere sufficientemente in considerazione la natura generale e astratta dei decreti ministeriali emanati sulla base dei poteri attribuiti dalla stessa l. 108/96 e, con essa, il particolare regime di pubblicità per gli stessi previsto, essendone tempo per tempo effettuata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (e, in quest’ottica, appare utile considerare come la stessa giurisprudenza amministrativa sia incline ad escludere la soggezione degli atti amministrativi al principio iura novit curia soltanto quando per questi ultimi non sia prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o in altre fonti pubbliche che ne rendano conoscibile il contenuto ad una platea ampia e indifferenziata di soggetti: cfr., in tal senso, Cons. St., Sez. 4, Sent. 4.3.2014, n. 1018, nella parte in cui afferma che “gli atti amministrativi, così come gli atti di normazione secondaria non soggetti a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o in altre analoghe fonti pubbliche, come i regolamenti comunali o le norme tecniche di attuazione (Nta) al piano regolatore, non sono soggetti alla regola iura novit curia e, pertanto, spetta alla parte che li invoca l’onere di produrli in giudizio in base al generale principio sull’onere probatorio”).

Ulteriore indiretta conferma, quanto ai decreti di recepimento delle rilevazioni di Bankitalia, della prevalenza della portata integratrice di norma primaria agli stessi attribuibile (rispetto alla veste formale di atti normativi secondari che pure li contraddistingue) può trarsi dallo stesso tenore letterale dell’art. 1, co. 1, del d.l. 394/2000, nel quale non a caso si allude, ai fini dell’applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815, 2° co., c.c., agli “interessi che superano il limite stabilito dalla legge” nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti: l’esclusivo riferimento alla legge, in tal caso, costituisce infatti implicito riconoscimento della particolare rilevanza che il legislatore attribuisce ai decreti ministeriali, senza dei quali l’art. 2, co. 4, della l.108/96 e, con esso, gli artt. 644 c.p. e 1815, 2° co., c.c. resterebbero del resto concretamente inapplicabili.

(Segnalazione dell’Avv. Alfieri Di Girolamo, Foro di Pavia)