Usura sopravvenuta: la decisione delle Sezioni Unite
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLe Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale relativo all’applicabilità o no della normativa antiusura (L. 108/1996) ai contratti di mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore di quest’ultima.
Il problema della c.d. ‘usura sopravvenuta’ riguarda i finanziamenti (sopratutto a tasso fisso) stipulati prima dell’entrata in vigore della L. 108/1996 (ma anche i finanziamenti stipulati successivamente), in cui gli interessi originariamente pattuiti nell’ambito del tasso-soglia, a seguito della sopraggiunta modifica del limite di usurarietà, si attestano al di sopra dello stesso.
Come risaputo, in seno alla giurisprudenza di legittimità sono maturati, al riguardo, due contrastanti indirizzi. Un primo orientamento (Cass. 26/06/2001, n. 8742; Cass. 24/09/2002, n. 13868; Cass. 13/12/2002, n. 17813; Cass. 25/03/2003, n. 4380; Cass. 08/03/2005, n. 5004; Cass. 19/03/2007, n. 6514; Cass. 17/12/2009, n. 26499; Cass. 27/09/2013, n. 22204; Cass. 19/01/2016, n. 801) dà alla questione della configurabilità dell’usura sopravvenuta risposta negativa. Ciò in quanto la norma d’interpretazione autentica attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi (art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, conv. dalla l. n. 24 del 2001).
In altre decisioni, al contrario, è stata affermata l’incidenza della nuova legge sui contratti in corso alla data della sua entrata in vigore (Cass. 13/06/2002, n. 8442; Cass. 05/08/2002, n. 11706; Cass. 25/05/2004, n. 10032; Cass. 25/02/2005, n. 4092; Cass. 25/02/2005, n. 4093; Cass. 14/03/2013, n. 6550; Cass. 31/01/2006, n. 2149; Cass. 22/08/2007, n. 17854; Cass. 11/01/2013, n. 602 e n. 603).
Le Sezioni Unite, con decisione n. 24675 del 2017, hanno privilegiato il primo dei due orientamenti giurisprudenziali, che nega la configurabilità dell’usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all’interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma, c.c., come modificati dalla l. n. 108 del 1996 (rispettivamente all’art. 1 e all’art. 4), imposta dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite: «Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto».