Usura: no al cumulo degli interessi corrispettivi e moratori
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFSi moltiplicano le decisioni dei Tribunali di merito e dell’Arbitro Bancario Finanziario che, nello sconfessare la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della determinazione del TEG applicato al finanziamento, hanno evidenziato:
– l’irrazionalità di ravvisare il superamento del tasso-soglia ex lege 108/1996, raffrontando il risultato dei tassi corrispettivi e moratori cumulati (“tasso creativo”) con il diverso (e ovviamente minore) tasso fissato nei decreti ministeriali che quel cumulo invece escludono
– la diversità ontologica e funzionale (fisiologia/patologia) delle due categorie di interessi, applicabili in ipotesi distinte e alternative: gli interessi corrispettivi remunerano il capitale erogato laddove gli interessi moratori, eventuali ed aventi funzione sanzionatoria/risarcitoria, sono calcolati sulla somma non pagata; il ‘tasso creativo’ riveniente dalla sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori sarebbe applicato anche al capitale erogato (remunerato dagli interessi corrispettivo, non dagli interessi moratori risarcitori/sanzionatori)
– l’art. 644 cp e l’art. 1815 cc si riferiscono a prestazioni di natura corrispettiva/remunerativa gravanti sul soggetto finanziato: sono escluse le prestazioni sanzionatorie accidentali/eventuali (ad es. interessi di mora per futuro inadempimento): “il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza” (Trib. Roma 2.10.2015)
– il “tasso creativo” o “non tasso” (così la giurisprudenza) riveniente dal cumulo degli interessi corrispettivi e moratori determina che gli interessi corrispettivi sono conteggiati due volte, considerato che gli interessi di mora sono (di regola) formati aggiungendo una maggiorazione all’interesse corrispettivo pattuito in contratto.