28 Aprile 2020

Usura bancaria: sull’interpretazione dell’art. 1815, comma 2, codice civile

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Come noto, il secondo comma dell’art. 1815 c.c. stabilisce che « Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi ». La nullità della clausola con cui sono stati pattuiti interessi usurari determina, dunque, il diritto alla ripetizione di quelli illegittimamente versati.

Secondo parte della giurisprudenza, oltre agli « interessi » usurari devono essere restituiti anche gli altri oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese), collegati alla erogazione del credito. A sostegno di questa tesi si pongono le seguenti ragioni: a) l’art. 1815, comma 2, c.c. si inserisce in un sistema normativo che mira a proteggere il contraente più debole e a contrastare il fenomeno dell’usura; b) limitare l’interpretazione della norma agli interessi in senso stretto darebbe luogo a comportamenti agevolmente elusivi delle finalità perseguite dal legislatore; c) il collegamento con l’art. 1419, comma 2, c.c. che sancisce ipotesi di nullità parziale del contratto, limitata a singole clausole sostituite di diritto da norme imperative.

Sulla base di questi presupposti, la giurisprudenza ha stabilito quanto segue:

la pretesa restitutoria a titolo di indebito (ex artt. 1815, comma 2, c.c. e 2033 c.c.) avanzata dall’attore merita accoglimento, relativamente non soltanto all’importo versato dal mutuatario a titolo di interessi ma anche con riferimento agli oneri e costi vari del finanziamento, dovendosi intendere per “interessi” (art. 1815, comma 2 c.c.) tutti i costi e gli oneri direttamente “collegati” all’erogazione del credito, con l’unica esclusione di quelli dovuti per imposte e tasse. Del resto, in chiave sistematica, il combinato disposto di cui all’art. 644 c.p. ed all’art. 1815, comma 2, c.c. (che stabilisce la sanzione civilistica conseguente alla nullità della clausola usuraria) non rappresenta l’unica ipotesi nella quale il legislatore ha accomunato gli interessi e gli altri oneri e costi accessori delle operazioni di finanziamento; si veda, ad esempio, anche l’art. 125 sexies, comma 1, TUB, ai sensi del quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore « ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto », essendo del resto siffatto « costo totale del credito » eloquentemente definito dall’art. 121, comma 1, lett. e) TUB come aggregato nell’ambito del quale vanno annoverati « gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza » (Trib. Massa 11.10.2017);

dovendosi il prestito, in caso di usurarietà degli interessi (anche solo moratori), intendere a titolo gratuito ex art. 1815, comma 2, c.c., è dovuta la restituzione del solo capitale, senza interessi, costi, commissioni e simili remunerazioni (Trib. Udine 26.9.2014);

la gratuità del finanziamento ex art. 1815, comma 2, c.c. comprende, oltre agli « interessi » usurari, anche gli altri oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese), collegati alla erogazione del credito, poiché « tutti gli ulteriori costi pattuiti e pretesi hanno concorso a determinare l’illegittimo superamento del tasso soglia e devono essere espunti » (Trib. La Spezia 18.2.2020).

Dello stesso tenore sono le conclusioni del Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario n. 12830/2018, che in argomento ha enunciato il seguente principio di diritto: « una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell’art. 1815 c.c. – letto in connessione con il quarto comma dell’art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario ».