Usura bancaria: aspetti processuali
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFNei giudizi in materia di usura bancaria, l’attore deve produrre i decreti ministeriali trimestrali recanti l’indicazione del tasso-soglia di cui è lamentato il superamento. L’omessa produzione non è rimediabile ex art. 113 c.p.c. poiché i predetti decreti ministeriali sono atti meramente amministrativi, che non costituiscono fonti del diritto (ex multis Cass. 15065/2014; Cass., Sez. Un., 9941/2009; Cass. 12476/2002; Cass. 8742/2001).
È altresì onere della parte circostanziare (contestazioni specifiche) quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso-soglia, diversamente essendo la relativa azione giudiziale una attività meramente dilatoria (Trib. Latina 28.8.2013; Trib. Ferrara 5.12.2013; Trib. Napoli 17.6.2014; Trib. Busto Arsizio 7.11.2014; Trib. Ancona 18.11.2014; Trib. Cagliari 16.6.2015; Trib. Palermo 27.1.2016).
Alla luce delle considerazioni svolte, sono abitualmente rigettate domande giudiziali genericamente formulate e totalmente sfornite di adeguato supporto probatorio nell’an e nel quantum, specie laddove la parte si sia limitata a richiamare la normativa relativa ai tassi di interesse usurari ma non abbia provato, mediante produzione documentale, o chiesto di dimostrare in che termini il contratto di finanziamento sia stato concluso in violazione della normativa antiusura (L. 108/1996).
Riguardo, in particolare, al richiamo negli atti giudiziali della sentenza della Cassazione n. 350/2013, spesso (impropriamente) invocata nei giudizi in materia di usura fondati sulla pretesa sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, è risaputo che nell’attuale sistema processuale ciò che si richiede alla parte è di spiegare gli argomenti di fatto, logici e giuridici della propria pretesa al fine di far valutare la propria domanda; e tanto non si realizza con la sola invocazione di una autorevole pronuncia (Trib. Trani 10.3.2014).