4 Luglio 2023

Quando uno dei due figli diventa autosufficiente non aumenta automaticamente il mantenimento dell’altro figlio

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 22/06/2023, n.17885

Mantenimento figli – revisione delle condizioni

(art. 316 bis c.c.- art. 337 ter c.c.- art. 9 L. 898/70)

Massima: “Nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio la revoca dell’assegno di mantenimento in favore di uno dei figli diventato economicamente autosufficiente non legittima la rivalutazione automatica del contributo previsto per l’altro figlio, in assenza di fatti nuovi sopravvenuti rispetto alla valutazione dei presupposti ed entità dell’assegno”.

CASO

In seguito alla raggiunta indipendenza economica della figlia, un padre ha agito per far dichiarare la revoca del mantenimento. Nel giudizio si è costituita l’ex moglie, la quale ha richiesto un aumento del contributo al mantenimento dell’altro figlio, stante il miglioramento delle condizioni economiche del padre in conseguenza della riduzione delle obbligazioni di mantenimento.

Il Tribunale di Foggia, nel dichiarare cessato l’obbligo di mantenimento nei confronti della figlia, ha respinto la domanda di aumento dell’assegno per l’altro figlio in considerazione della mancanza di fatti nuovi che ne giustificassero la modifica.

Anche la Corte d’Appello di Bari ha dato ragione al padre, affermando che non poteva automaticamente essere rivalutato l’altro assegno solo perché terminato l’onere di contribuzione nei confronti di uno dei figli.

La donna ricorre in Cassazione ritenendo che la situazione economica dell’ex marito fosse migliorata per il venir meno dell’obbligo di mantenimento di un figlio, e questo doveva essere considerato un fatto nuovo in grado di alterare l’assetto patrimoniale precedentemente stabilito.

I giustificati motivi nel giudizio di revisione degli obblighi di mantenimento.

La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso giudicando corretta l’interpretazione della Corte d’appello di Bari. Quando il figlio beneficiario dell’assegno di mantenimento diventa autosufficiente, il beneficio economico che ne deriva al genitore esonerato non legittima di per sé l’accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle altre contribuzioni rimaste a suo carico.

I “giustificati motivi” di cui parla la legge n. 898/1970, per ottenere la revisione delle determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.

Quindi, per ottenere l’aumento del contributo ancora in essere per l’altro figlio, la madre avrebbe dovuto allegare, ad esempio, un peggioramento della sua situazione economica o nuove e diverse esigenze di spesa del figlio.

QUESTIONE

Il fatto nuovo

In base ai principi elaborati dalla giurisprudenza, il giudice che deve decidere se revocare o modificare i contributi di mantenimento esistenti, non può procedere solo sulla base di una diversa valutazione delle condizioni economiche delle parti considerate al momento della pronuncia del divorzio o di separazione (cfr. Cass. Civ. n. 18608/2021).

È necessario che si siano verificati fatti nuovi che possono riguardare peggioramenti o miglioramenti nelle condizioni economiche di entrambi i genitori che devono concorrere al mantenimento, o nelle accresciute esigenze del figlio così come richiamate dall’art. 337 ter c.c.

Con l’ordinanza in epigrafe, la Cassazione ha specificato che il risparmio di spesa dovuto alla cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, non può essere considerato un fatto nuovo che giustifica l’aumento degli altri contributi.

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