Un’altra pronuncia conferma la legittimità della clausola del tipo russian roulette
di Mario Cascavilla Scarica in PDFCorte d’Appello Roma, sentenza del 3 febbraio 2020
Parole chiave: patti parasociali –– russian roulette –– cessione di partecipazioni –– trascinamento –– clausola antistallo –– deadlock
Massima: “Una clausola del tipo russian roulette, che collega al mancato rinnovo del patto l’avvio della procedura antistallo non è a priori invalida, in quanto non appare diretta a condizionare la volontà dei paciscenti allo scopo di cristallizzare gli equilibri (proprietari e di governo) riflessi dal patto, ma è finalizzata ad una loro risistemazione proprio per il caso in cui il vincolo parasociale venga a cessare per effetto del mancato rinnovo e così a scongiurare lo scioglimento della società”.
Disposizioni applicate: art. 2437 sexies c.c. – art. 2437 ter c.c. – art. 2265 c.c. – 2484 c.c. – 2341 bis c.c.
La Russian Roulette Clause rappresenta una pattuizione spesso inserita nei patti parasociali, ma talvolta rinvenibile anche nello statuto, con la quale i soci predispongono un meccanismo volto a porre rimedio ad eventuali situazioni di stallo della governance societaria, che possono verificarsi, ad esempio, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta in un certo numero di riunioni, o in caso di mancato rinnovo del patto parasociale alla scadenza.
A livello strutturale, la clausola prevede che, verificatosi l’evento di stallo (c.d. deadlock) chi se ne avvale possa comunicare all’altro socio il prezzo al quale (i) offre di acquistare la partecipazione dell’altro o (ii) accetta di vendere la propria partecipazione. La parte che riceve l’offerta si trova dunque di fronte ad una duplice possibilità: accettare l’offerta e vendere la propria partecipazione al prezzo offerto dal proponente oppure optare per l’acquisto della partecipazione del proponente ad un prezzo corrispondente al valore indicato nella prima comunicazione.
Per diverso tempo, tale tipologia di clausola è stata osservata con una certa diffidenza, finché, il Tribunale di Roma, con una nota sentenza (n. 19708 del 2017) è intervenuta sulla questione fugando ogni dubbio in ordine alla sua validità ed alla meritevolezza degli interessi da essa perseguiti.
La sentenza che si commenta rappresenta un secondo importante intervento giurisprudenziale sulla questione, che viene reso dalla Corte d’Appello di Roma a conclusione del secondo grado di giudizio instaurato avverso la sopra citata sentenza, ed ove l’orientamento precedentemente espresso dal Tribunale trova integrale conferma.
Nell’ambito del giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Roma, gli appellanti hanno reiterato al collegio la richiesta di accertamento dell’invalidità di una clausola inserita in un patto parasociale tra soci di una S.p.A,, che in particolare avrebbe previsto, in presenza di una situazione di stallo, la facoltà per uno dei due soci (ognuno titolare del 50% delle partecipazioni sociali) di determinare unilateralmente il prezzo della partecipazione e di invitare l’altro socio, alternativamente (i) ad acquistare la partecipazione al prezzo stabilito dal proponente, ovvero (ii) a cedere al proponente la propria, allo stesso prezzo come sopra determinato.
Sotto un profilo di diritto societario, gli appellanti hanno sostenuto che la clausola si sarebbe posta in contrasto:
(i) con le norme che prescrivono il principio della equa valorizzazione della partecipazione del socio uscente, (ii) con il divieto di patto leonino e (iii) con le norme che vietano di dar vita a meccanismi sanzionatori per il caso di mancato rinnovo dei patti parasociali.
La Corte d’Appello di Roma, nel confermare integramente la decisione di primo grado, offre alcuni passaggi argomentativi particolarmente interessanti e che possono essere riassunti nei termini che seguono:
A. sulla ritenuta assenza di un meccanismo di equa valorizzazione delle partecipazioni, la Corte osserva che, rispetto alla clausola in esame, non si applicano in via analogica quelle norme che, per il caso di recesso o di riscatto, servono a garantire che sia offerto al socio costretto alla dismissione almeno il valore che gli sarebbe spettato in caso di recesso determinato secondo quanto stabilito nell’art. 2437 ter c.c..
Il problema di questo tipo si era posto, in giurisprudenza, rispetto al funzionamento delle clausole di c.d. drag along (o di co-vendita, o di trascinamento), che rispondono però ad una logica diversa rispetto alla clausola in discorso: il potere di scelta per l’oblato tra vendere o comprare nella russian roulette clause, al prezzo da altri determinato, nell’ottica di risolvere una situazione di stallo decisionale, è situazione ben diversa da quella che si presenta rispetto a chi è meramente soggetto all’altrui diritto potestativo di riscatto, esercitato nell’ottica di agevolare la cessione laddove l’acquirente intenda acquistare solo a condizione che gli sia trasferito l’intero capitale sociale.
Sotto altro profilo, inoltre, i giudici sottolineano come la conseguenza naturale di una situazione di stallo, in mancanza di una clausola antistallo, sarebbe lo scioglimento della società ex art. 2484, c.3, n. 1 c.c., cui seguirebbe la liquidazione. Sarebbe pertanto fuori luogo il richiamo alla necessità di una equa valorizzazione delle partecipazioni secondo i parametri della consistenza patrimoniale, delle prospettive reddituali della società e dell’eventuale valore di mercato delle azioni di cui all’art. 2437 ter c.c..
B. la clausola russian roulette non si pone in contrasto con il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c., non prevedendo alcuna esclusione totale e costante del socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite. L’attivazione della procedura antistallo è subordinata, infatti, al verificarsi di certi eventi, senza che sia consentito al socio che la avvia di profittare di particolari momenti.
C. neppure è corretto sostenere che la clausola in esame contrasti con il disposto di cui all’art. 2341 bis c.c., norma che in materia di patti parasociali sancisce la nullità delle previsioni recanti una compressione della libertà di autodeterminazione dei soci nella scelta di recedere dal patto o di non procedere alla sua rinnovazione una volta giunto a scadenza. Difatti, mentre tale divieto opera rispetto alle pattuizioni dirette a perpetuare il vincolo parasociale ed a cristallizzare gli assetti societari oltre quanto consentito dalla legge, la clausola russian roulette persegue la diversa finalità di disciplinare ex ante la ridefinizione degli assetti proprietari e di governo per il caso in cui il rapporto parasociale cessi di esistere. Il che, secondo i giudici, pare pienamente conforme alla funzione di pianificazione assunta dal patto parasociale.