14 Marzo 2016

Ultimissime sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo all’indomani dell’intervento della Suprema Corte

di Carlo Cipriani Scarica in PDF

Trib. Firenze, sez. II, ord. 15 febbraio 2016, est. BreggiaScarica l’ordinanza 

Conciliazione in genere – Mediazione  – Opposizione a decreto ingiuntivo – Parte onerata di esperire il procedimento di mediazione – Creditore opposto

 (Cod. proc. civ., artt. 633 ss.; d.leg. 4 marzo 2010 n. 28, art. 5). 

[1] Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore opposto l’onere di esperire la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo.

Trib. Firenze, sez. III, ord. 17 gennaio 2016, est. Guida

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Conciliazione in genere – Mediazione  – Opposizione a decreto ingiuntivo – Parte onerata di esperire il procedimento di mediazione – Creditore opposto

 (Cod. proc. civ., artt. 633 ss.; d.leg. 4 marzo 2010 n. 28, art. 5). 

[2] Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel rispetto del principio della domanda, il creditore opposto è il solo titolare dell’interesse ad agire ed ha dunque l’onere di avviare la mediazione, pena, in caso di inerzia, la declaratoria d’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo. 

IL CASO
[1-2] Da tempo, dottrina e giurisprudenza stanno cercando di dare una risposta al controverso problema dell’individuazione della parte onerata ad esperire il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

 La soluzione della questione ha, come è noto, ripercussioni pratiche nient’affatto trascurabili se si considera che, ai sensi dell’art. 5 del d.leg. 4 marzo 2010 n. 28, l’omesso esperimento della mediazione prevista ex lege (comma 1 bis) o disposta dal giudice (comma 2) comporta l’improcedibilità della «domanda giudiziale». Sicché, individuare nel debitore opponente la parte obbligata ad esperire il tentativo di mediazione, fa sì che, in caso di mancato avvio, l’improcedibilità colpisca soltanto il giudizio di opposizione e non il decreto ingiuntivo che, anzi, si consolida divenendo definitivo. Viceversa, onerare il creditore opposto dell’obbligo implica che, nell’ipotesi di mancata attivazione della mediazione, l’improcedibilità colpisca la «domanda giudiziale» proposta originariamente in via monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

LA SOLUZIONE
[1-2] Il Tribunale di Firenze, con le due ordinanze in esame, dichiara che l’onere di dare avvio al procedimento di mediazione spetta al creditore opposto e non al debitore opponente. 

La prima ordinanza (est. Breggia) ha, nel motivare la sua decisione, posto l’accento sull’effettiva funzione della mediazione quale strumento di pacificazione sociale, il cui diritto si fonda sull’art. 2 Cost. e sullo scopo della condizione di procedibilità che è quello di richiamare l’attenzione della parte che intende adire la giurisdizione se non vi sia in realtà un metodo più adeguato a soddisfare i propri interessi. E’ dunque il creditore, anche nella fase di opposizione a d.i., la parte tenuta ad avviare la mediazione, avendo preferito, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la tutela giurisdizionale alla possibilità offerta dall’ordinamento di ottenere adeguata soddisfazione dei propri interessi in via stragiudiziale. 

La seconda ordinanza (est. Guida) ha evidenziato che nel principio della domanda, il creditore opposto, che per giurisprudenza consolidata è attore in senso sostanziale, è il solo titolare dell’interesse ad agire. E’ dunque il creditore tenuto ad avviare la mediazione allorché siano stati emessi dal Giudice i provvedimenti sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c., pena la declaratoria d’improcedibilità della domanda e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. 

Le decisioni qui annotate si pongono in consapevole e aperto contrasto con la recente sentenza della Corte di cassazione, III sez. civ., 3.12.2015, n. 24629 (in questa rivista con nota di Ferrari, Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: l’ultima parola della Suprema Corte) la quale, pronunciandosi per la prima volta sulla controversa questione, ha invece statuito che, nel giudizio di opposizione a d.i., l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve essere posto a carico del debitore opponente e non del creditore opposto. La S.C., in particolare, ha interpretato l’art. 5 d.leg. n. 28/2010 alla luce del principio costituzionale di ragionevole durata del processo e in funzione dell’efficienza processuale, individuando il soggetto onerato a dare avvio alla mediazione nella parte che ha il potere e l’interesse al giudizio. Tale parte, nel giudizio di opposizione a d.i., è il debitore opponente, mentre il creditore opposto, col decreto ingiuntivo ha scelto la linea deflattiva, coerente con la logica della ragionevole durata del processo. 

Si segnalano, peraltro, altre due decisioni non allineate all’orientamento della Suprema Corte emanate dal Trib. Benevento 23 gennaio 2016, est. Galasso, in Ilcaso.it, 2016 e dal Trib. Busto Arsizio 3 febbraio 2016, n. 199, est. Pupa. Tali provvedimenti evidenziano che Cass. n. 24269/2015, a giudizio di chi scrive condivisibile nelle argomentazioni e nella soluzione prospettata, pur provenendo dalla massima autorità giurisdizionale civile, non sembra godere di particolare forza persuasiva verosimilmente a causa della sinteticità del suo impianto motivazionale. Sicché, in un sistema come il nostro non improntato al principio dello stare decisis è ragionevole aspettarsi altre pronunce dei giudici di merito, come quelle oggi in commento, in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte. 

D’altra parte, di fronte a contrapposte interpretazioni, entrambe radicate e sostenute da una pluralità di ragionevoli argomenti, è logico e fisiologico che l’adeguamento della giurisprudenza di merito all’indirizzo affermato dalla Corte di cassazione possa richiedere del tempo nonché, probabilmente, l’intervento di nuove pronunce della Suprema Corte che  riaffermino il precedente orientamento. Al fine di accelerare il consolidamento della giurisprudenza sul punto, sarebbe opportuno che, alla prossima occasione utile, il Primo Presidente disponga che, su questa questione di particolare importanza, la Corte pronunci a Sezioni Unite. 

LE QUESTIONI
[1-2] L’orientamento del Tribunale di Firenze, secondo cui l’onere di esperire la mediazione nel giudizio di opposizione deve essere posto a carico del creditore opposto, è stato affermato, precedentemente all’intervento della Suprema Corte, da Trib. Lamezia Terme 19 aprile 2012, in Il caso.it, 2012; Trib. Varese 18 maggio 2012, est. Buffone; Trib. Firenze, III sez., 24 settembre 2014, est. Guida; Trib. Firenze, III sez., 17 marzo 2014, est. Scionti; Trib. Firenze, III sez., 12 febbraio 2015, est. Guida; Trib. Ferrara 4 novembre 2015, est. Porreca; Trib. Firenze, III sez., 12 novembre 2015, est. Scionti; in dottrina, Tedoldi, Mediazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo, in Giur. it., 2012, 12, 2620.

Per la tesi contraria, secondo cui l’onere di esperire la mediazione nel giudizio di opposizione deve essere posto a carico del debitore opponente, v. Trib. Busto Arsizio 15 giugno 2012; Trib. Siena 25 giugno 2012, est. Caramellino; Trib. Napoli, III sez., 7 maggio 2013; Trib. Rimini 5 agosto 2014, est. Bernardi; Trib. Modena 10 ottobre 2014; Trib. Firenze, III sez., 30 ottobre 2014, est. Ghelardini; Trib. Firenze, III sez., 31 ottobre 2014, est. Ghelardini; Trib. Bologna, II sez., 20 gennaio 2015, est. Matteucci; Trib. Nola, 24 febbraio 2015; Trib. Monza, I sez., 2 marzo 2015, est. Mariconda; Trib. Monza, I sez., 31 marzo 2015, est. Mariconda; Trib. Bologna, II sez. 13 giugno 2015, est. Costanzo; Trib. Genova, III sez., 15 giugno 2015, est. Bellingeri; Trib. Monza, I sez., 2 luglio 2015, est. Mariconda; Trib. Chieti 8 settembre 2015, est. Ria; in dottrina: Lupoi, Rapporti tra procedimento di mediazione e processo civile, in www.judicium.it; Balena, Istituzioni di diritto processuale civile4, II, Bari, 2015, 28.

 

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