7 Aprile 2020

Il trust interno – I Parte

di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDF

Il trust è un istituto di derivazione anglosassone, disciplinato dalla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, per mezzo del quale un soggetto disponente (settlor) trasferisce uno o più beni ad un soggetto fiduciario (trustee) che si obbliga a gestirli nell’interesse di un terzo (beneficiary) o per il conseguimento di uno scopo determinato e ulteriore specificatamente espresso.

Il trust si configura come una fattispecie negoziale complessa e unitaria all’interno della quale possono isolarsi due negozi: il primo attributivo/traslativo con cui il settlor (disponente) trasferisce i beni oggetto del trust al trustee oppure, trattenendo la titolarità dei beni, li vincola ad una destinazione specifica; il secondo istitutivo con il quale si designa il trustee quale amministratore e gestore del patrimonio a lui trasferito. Per effetto del trust, quindi, il settlor si spoglia della titolarità dei beni mentre il trustee si impegna ad amministrarli e a disporne a favore del beneficiario secondo le modalità previste dall’atto costitutivo e nei limiti imposti dalla legge.

Il trust dà luogo ad un fenomeno di segregazione e destinazione patrimoniale in forza del quali i beni oggetto del trust entrano a far parte del patrimonio del trustee costituendo una massa patrimoniale autonoma e separata. Ne consegue che il patrimonio separato può essere aggredito solo dai creditori del trust e non anche dai creditori del trustee e settlor.

Nonostante il recepimento della Convenzione dell’Aja con la L. n. 364/1989, non si è ancora provveduto alla regolamentazione diretta del trust, secondo i termini e i modi indicati nell’art. 8 della Convenzione, motivo per cui si discute, ancor oggi, della possibilità di riconoscere nel nostro ordinamento il c.d. trust interno.

Un primo orientamento dottrinale e giurisprudenziale, ritiene che non sia possibile riconoscere un trust privo di elementi di internazionalità.

Secondo questa ricostruzione, infatti, la Convenzione dell’Aja offrirebbe una copertura legislativa solo al trust c.d. internazionale e non anche al trust interno. Le ragioni dell’inammissibilità del trust interno risiedono, principalmente, nell’effetto di segregazione patrimoniale che si realizza per mezzo del trust, suscettibile di porsi in contrasto con il principio dell’unitarietà della responsabilità patrimoniale consacrato nell’art. 2740 c.c. La Convenzione dell’Aja, infatti, in quanto norma di diritto internazionale privato non sarebbe idonea a introdurre una nuova ipotesi di patrimonio separato rispetto a quelle previste dall’ordinamento nazionale e, quindi, sarebbe insuscettibile di derogare al divieto di cui all’art. 2740 co. 2 c.c., considerato di natura imperativa.

In secondo luogo, ammettere la possibilità di un trust interno implicherebbe la violazione del principio della tipicità dei diritti reali: dal momento che la proprietà del trustee è strumentale e temporanea perchè finalizzata a soddisfare i bisogni del beneficiario il trust configura un diritto reale non previsto, atipico e non riconducibile al diritto di proprietà che, invece, nel nostro ordinamento, per definizione è perpetua.

Da ultimo, verrebbe violato anche il principio di tipicità e tassatività degli atti soggetti a trascrizione di cui agli artt. 2643 e 2645 c.c. In assenza di un’apposita norma che ampli le fattispecie tipiche, quindi, non sarebbe possibile trascrivere il trust interno nei pubblici registri.

L’orientamento prevalente, invece, sostiene che il trust, a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja ad opera della L. 364/1989, trovi piena cittadinanza nel sistema giuridico italiano.

A sostegno dell’ammissibilità di tale istituto si adduce, replicando al contrapposto orientamento, che non sarebbe violato l’art. 2740 c.c. in quanto la sua deroga è giustificata proprio dalla legge di ratifica della Convenzione dell’Aja che ha riconosciuto il trust anche nell’ordinamento italiano. Dal riconoscimento del trust, infatti, ne deriva, quale suo effetto connaturale, la legittimità del fenomeno della separazione patrimoniale che, al pari delle altre ipotesi nominate di separazione patrimoniale, non può considerarsi in contrasto con i valori dell’ordinamento italiano.

Secondo l’orientamento prevalente, inoltre, non si pone un problema di tipicità dei diritti reali perché il trust rappresenta un diritto reale che, sebbene atipico, è previsto dalla legge. A maggior sostegno di tale statuizione, la dottrina sottolinea l’importanza dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja ai sensi del quale nessuno Stato è tenuto al riconoscimento del trust ben potendo introdurre delle norme volte ad escluderne l’ammissione. Ed allora fino a quando il legislatore nazionale non introdurrà una norma che espressamente esclude il trust interno si deve necessariamente ritenere che esso sia ammissibile in base alla Convenzione ratificata.

Per quanto riguarda, invece, la trascrizione – a differenza di quanto sostenuto dall’orientamento più restrittivo – la dottrina dominante ritiene che la possibilità di trascrivere il trust nei registri immobiliari si basi sull’art. 12 della Convenzione che, in forza della legge di attuazione (L. n. 364 del 1989), amplierebbe l’elenco degli atti trascrivibili ex art. 2643 c.c.

A seguito dell’approvazione della l. 22 giugno 2016 n. 112 (legge c.d. «sul Dopo di noi»), la quale ha annoverato il trust fra i rapporti giuridici cui si può fare ricorso per realizzare progetti di vita in favore di disabili gravi privi dell’aiuto della famiglia, parte della dottrina ha ritenuto che il legislatore abbia pienamente e definitivamente riconosciuto l’istituto del trust interno.

Occorre rilevare, inoltre, che con il d.lgs. n. 273 del 2005, convertito in L. n. 51 del 2006, è stato introdotto l’art. 2645 ter c.c. il quale disciplina la trascrizione degli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’articolo 1322, co. 2 c.c., riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche.

L’orientamento dominante ritiene che tale disposizione abbia introdotto esplicitamente l’istituto del trust ancorandolo alla realizzazione di una funzione economico-sociale meritevole di tutela. La dottrina maggioritaria, infatti, sostiene che con l’introduzione di tale disposizione si sia data vita ad una nuova tipologia di atti ad effetti reali: gli atti di destinazione tra cui rientra anche il trust interno.

La norma, quindi, pur non menzionando espressamente l’istituto del trust, contiene la previsione dell’effetto segregativo e la trasrivibilità ai fini della loro opponibilità ai terzi. L’effetto segregativo comporta che i beni conferiti possano costituire oggetto di esecuzione ove i debiti siano contratti a tale scopo. Potranno, infatti, soddisfarsi sul patrimonio destinato ex art. 2645 ter c.c. soltanto i creditori il cui credito sia stato contratto per il perseguimento della destinazione, non potendo soddisfarsi, invece, i creditori che vantino sul bene un diritto di credito che esuli dalle finalità proprie del patrimonio destinato.