23 Maggio 2023

Il Tribunale di Milano ammette la contestuale domanda divorzio nel procedimento di separazione consensuale  

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale Milano sez. IX, 05/05/2023 n. 3542

Separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio

(art. 473 bis.49 c.p.c. – art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70)

Massima: Ammissibile la richiesta contestuale di separazione e divorzio anche nel procedimento di separazione consensuale, con previsione di conferma delle medesime condizioni pattuite in separazione, decorso il termine di sei mesi per la proponibilità della domanda di divorzio, con nuova comparizione innanzi al giudice o nelle sostitutive note scritte di trattazione.

CASO

La sentenza del Tribunale di Milano si è pronunciata sulla possibilità di depositare il ricorso per separazione consensuale contenente la contestuale domanda di divorzio, facendo applicazione della nuova norma di cui all’art. 473 bis.49 c.p.c. Oltre alle condizioni di affidamento e mantenimento della moglie e dei figli, e di assegnazione della casa familiare, l’accordo contiene altre condizioni e pattuizioni economiche, tutte confermate dal tribunale.

Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti personalmente in forza alle nuove norme della riforma, contiene anche la richiesta di sostituire l’udienza di comparizione con il deposito di note scritte, contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, e la rinuncia al deposito giudiziale della documentazione di cui all’art 473-bis.51 co.3 c.p.c. Con successive note scritte le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all’impugnazione della sentenza.

Le condizioni per il cumulo delle due domande di separazione e divorzio.

Dopo aver valutato rispondenti agli interessi dei figli e ritenuto superfluo l’ascolto dei minori tenuto conto dei contenuti dell’accordo, il Tribunale ha accolto con sentenza le domande dei due coniugi, compresa quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, enunciando le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all’art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70.

Decorsi sei mesi data della comparizione dei coniugi e in questo caso dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, la causa sarà rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la conferma delle parti di non volersi riconciliare.

Con le stesse note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già concordate anche con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il Tribunale specifica che le condizioni dovranno essere identiche, poiché la modifica unilaterale sarà ritenuta ammissibile solo in presenza di fatti nuovi. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo, il Tribunale respingerà la domanda congiunta di divorzio, mancando il requisito di cui all’art. 473-bis.51 co. 2 c.p.c.

Le interpretazioni non univoche dei tribunali di merito dopo la riforma.

L’art. 473-bis.49 c.p.c. intitolato “Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti` civili del matrimonio”, prevede che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possano proporre anche domanda di divorzio e le relative domande connesse.

Le domande diventano procedibili decorso il termine previsto dalla legge di 12 mesi dalla comparizione personale dei coniugi e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La norma si riferisce al procedimento giudiziale mentre la legge di riforma non contempla espressamente tale possibilità per il procedimento su domanda congiunta.

La mancata previsione di analoga possibilità nei procedimenti consensuali ha destato qualche perplessità. All’indomani dell’entrata in vigore della riforma si segnalano orientamenti contrastanti dei tribunali di merito circa l’applicabilità in via analogica della disposizione.

In senso contrario alla decisione dei giudici milanesi, si segnala l’orientamento del Tribunale di Padova, che ritiene inammissibile il cumulo delle domande nei ricorsi congiunti, per interpretazione letterale della norma e perché la giurisprudenza consolidata ritiene nulli gli accordi divorzili stipulati dai coniugi in occasione della separazione.

Nello stesso senso il Tribunale di Vercelli e il Tribunale di Firenze.

In senso favorevole, al momento, il Tribunale di Genova secondo il quale è consentito il cumulo di domande anche in caso di separazione consensuale.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Riforma della giustizia civile in pillole