Tribunale di Milano: illegittimo l’anatocismo bancario dal 1° gennaio 2014
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFRiguardo alla dibattuta legittimità dell’anatocismo bancario dal 1° gennaio 2014 (v. precedente articolo del 9 marzo), si evidenziano due recenti ordinanze del Tribunale di Milano, rispettivamente in data 25.3.2015 e 3.4.2015 (scarica ordinanza Trib. Milano 3 aprile 2015), finalizzate ad inibire il calcolo anatocistico degli interessi passivi maturati nell’ambito di un contratto di finanziamento (anche già in essere alla data del 1° gennaio 2014).
Con convincenti argomentazioni logico-giuridiche i giudici, investiti della questione ex art. 140, comma 8, del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), hanno infatti rilevato la chiara, lapidaria portata dispositiva del secondo comma dell’art. 120 T.U.B., in forza del quale gli interessi non possono produrre ulteriori interessi, che viceversa vanno conteggiati solo sulla sorte capitale (come peraltro espressamente previsto dai lavori preparatori al disegno di legge).
L’immediata operatività, dal 1° gennaio 2014, dell’innovazione legislativa in commento non necessita di un intervento di normazione tecnica secondaria del CICR, ove si consideri che, “una volta riconosciuto come l’articolo in esame vieti in toto l’anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa subordinata” (Trib. Milano 3.4.2015).
Peraltro, l’eliminazione legislativa dell’anatocismo è destinata ad operare nelle operazioni bancarie in corso a favore del correntista, come già sopra ricordato; in forza del principio del favor per il consumatore di matrice comunitaria, ampiamente applicato nell’ordinamento positivo, non può una norma regolamentare procrastinare l’entrata in vigore di una siffatta disposizione di legge.
La logica conclusione del ragionamento sin qui esposto è esplicitamente dichiarata dal Tribunale di Milano: dal 1° gennaio 2014, anche in riferimento ai contratti in essere e non estinti/esauriti a tale data, non è più consentita alcuna prassi anatocistica nei rapporti bancari, concretizzando l’addebito di interessi anatocistici dopo la novella legislativa un comportamento contrario ai doveri di correttezza nei rapporti contrattuali, soprattutto considerato che è ragionevolmente esigibile, da parte di un operatore qualificato come un istituto di credito, dotato di uffici legislativi interni e direzionali, una condotta prudenziale, che tenga conto di tutti i criteri ermeneutici ampiamente a disposizione.