3 Settembre 2024

Tribunale delle imprese e fideiussione omnibus schema ABI

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La questione dell’invalidità del contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema ABI contenente clausole frutto di intese restrittive della concorrenza in violazione della L. n. 287/1990 è di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa (richiamando gli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 159/2003), come confermato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 6523/2021; Cass. n. 21429/2022; Cass. n. 6222/2023; Cass. n. 30437/2023; Cass. n. 22305/2024.

La giurisprudenza distingue correttamente secondo che la questione della nullità per violazione della normativa antitrust sia sollevata in via principale (competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese) o di eccezione. A tale riguardo si veda, ad esempio, Cass. n. 6222/2023: la circostanza che nel giudizio in esame la questione della nullità della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust sia stata fatta valere non in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezione esclude che possa radicarsi la competenza in capo al Tribunale di Roma, quale tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese;  Trib. Padova 7.4.2021: non essendo richiesto un accertamento in via principale sulla questione, la decisione integrale sull’opposizione ex art. 645 c.p.c. rimane di competenza del Tribunale; Trib. Vicenza 27.5.2021: la questione della nullità, totale o parziale, della fideiussione oggetto di giudizio per violazione del divieto di intese concorrenziali si atteggia quale eccezione avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare senza efficacia di giudicato l’invalidità negoziale dedotta dall’opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto. Tale precisazione elimina in radice qualunque profilo (rilevabile d’ufficio) di incompetenza funzionale dell’adito Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese territorialmente competente a norma dell’art. 33 della L. n. 287/1990.

Dunque, la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale, ma soltanto se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di mera eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale (Cass. n. 3248/2023; Cass. n. 10326/2024; Cass. n. 22305/2024).

In particolare, è stato precisato che, nel caso in cui la nullità della fideiussione sia stata sollevata come domanda riconvenzionale, trova applicazione il principio secondo cui: «nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall’ art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI – contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale – il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest’ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l’istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni» (Cass. n. 35661/2022; Cass. n. 22305/2024).

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