Trasparenza bancaria: aspetti essenziali
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l’obiettivo, nel rispetto dell’autonomia negoziale, che siano resi noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. Le finalità della normativa sono, in sintesi, limitare il potere di mercato e l’autonomia contrattuale della banca (contraente forte) e incentivare la concorrenza tra gli intermediari creditizi.
I principi ispiratori della c.d. “trasparenza bancaria” sono: a) semplificazione della documentazione messa a disposizione della clientela: ciò comporta semplificazione e snellimento dei contenuti e semplicità e chiarezza del linguaggio da adattare al livello di cultura finanziaria delle differenti fasce di clientela, anche in relazione al prodotto proposto; b) correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni da rendere: informazioni sintetiche, essenziali ed esaurienti consentono al cliente di capire le caratteristiche, i rischi e i costi del prodotto e forniscono la chiara illustrazione dei suoi diritti; c) comparabilità delle offerte: per rendere immediata ed effettiva la comparabilità, la struttura dei documenti riporta le informazioni in un ordine logico e di priorità adatto alle necessità informative del cliente e a facilitare la comprensione e il confronto con prodotti analoghi.
Le norme (generali) recate dal Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), Capo I, del TUB (artt. 115-120 quater) in tema di trasparenza bancaria costituiscono di fatto una modalità di erogazione del credito bancario, finalizzata a rimuovere/attenuare l’asimmetria informativa e contrattuale che caratterizza i rapporti banca-cliente (nonché ad accrescere la concorrenzialità del mercato): «fra i contraenti la banca è indubbiamente più forte rispetto al cliente sia per il possesso più ampio di conoscenze sia per la collocazione istituzionale» (così nei lavori preparatori della prima legge, la n. 154/1992, sulla “trasparenza bancaria”).
Il “principio” di trasparenza è preordinato alla piena conoscenza, da parte del cliente, del funzionamento del rapporto bancario e dei costi ad esso associati, sia prima della conclusione del contratto, ossia in fase precontrattuale (art. 116 TUB), sia in sede di stipulazione del contratto (art. 117 TUB), sia nel corso della sua esecuzione (artt. 118 e 119 TUB) (cfr. Cass. n. 24641/2021).
Quelle in discorso sono regole – derogabili solo in senso più favorevole al cliente (art. 127, comma 1, TUB) – volte a garantire una informazione corretta, chiara ed esauriente, che favorisca la comprensione ex ante delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei servizi offerti dalla banca, al fine scongiurare il rischio che il cliente possa essere “sorpreso” ex post dalle condizioni economiche e giuridiche applicate al finanziamento.
A tale riguardo sono previsti dalla Banca d’Italia (Provvedimento 29 luglio 2009 e successive modifiche: “Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, di seguito anche “Disposizioni Trasparenza bancaria”) standard minimi e generali di redazione dei documenti predisposti per la clientela, che devono avere caratteristiche tali da garantire «la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e consapevoli».
È stato opportunamente rilevato (Di Brina e Picardi) che il rispetto delle previsioni in materia di trasparenza, con specifico riguardo alla fase precontrattuale, apporta benefici non solo al singolo cliente ma soprattutto al sistema bancario e finanziario nel suo complesso.
L’art. 144 TUB prevede l’applicazione di sanzioni amministrative per la violazione di molte disposizioni ricomprese nel titolo VI (trasparenza bancaria).
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