27 Dicembre 2016

La trasmissibilità dei rapporti contrattuali facenti capo al de cuius

di Laura Mazzola Scarica in PDF

Il titolo I, libro secondo, codice civile regolamenta la successione mortis causa della proprietà e di altri diritti sui beni mobili e immobili.

Nulla però è previsto in merito alla regola della trasmissibilità agli eredi dei rapporti giuridici patrimoniali facenti capo al de cuius.

Tale principio di trasmissibilità può essere evinto dal combinato disposto degli articoli 460 e 490 codice civile; infatti, il primo riconosce al chiamato all’eredità il potere di compiere atti di amministrazione temporanea lasciando in questo modo intendere, indirettamente, che la successione possa comprendere anche rapporti contrattuali; mentre il secondo utilizza il termine “patrimonio” per evidenziare l’insieme delle situazioni soggettive, comprese quelle di natura contrattuale, facenti capo al soggetto.

Inoltre, in materia di contratti, il codice civile (si vedano gli articoli 1614, 1627, 1674, 1722, 1811 e 1833) contiene previsioni che regolano specificamente le conseguenze del decesso di una delle parti sul vincolo contrattuale, improntandola al principio di continuazione. Così, il mancato esercizio di poteri di recesso da parte degli eredi, o della controparte del defunto, comporta la prosecuzione automatica del rapporto. Ne consegue che il decesso non può essere identificato come causa di cessazione, bensì quale titolo di recesso facoltativo.

Tale regola ammette numerose eccezioni, quali la cessazione del rapporto per morte:

  • del donante nella donazione di prestazioni periodiche, salvo che risulti diversamente dall’atto (articolo 772 codice civile), alla luce del rispetto di una presumibile volontà del donante stesso;
  • dell’associato di associazioni e fondazioni (articolo 24 codice civile), nell’intento legislativo di proteggere l’interesse dell’associazione e di tutelare gli eredi nello scegliere se aderire o meno ad un determinato rapporto associativo;
  • dell’appaltatore quando la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto (articolo 1674 codice civile), con la conseguente tutela della controparte (committente);
  • del mandante o del mandatario nel mandato (articolo 1722, n. 4, codice civile), con la conseguente tutela della libertà degli eredi di scegliere le modalità e i criteri di amministrazione del patrimonio e l’inesigibilità da parte degli eredi di una prestazione di fare;
  • dell’agente nel contratto di agenzia (articolo 1751, comma 7, codice civile), a tutela degli eredi e della loro volontà di continuare lo svolgimento dell’attività agenziale;
  • del beneficiario nella rendita vitalizia costituita per la durata della sua vita (articolo 1873 codice civile);
  • del prestatore d’opera manuale, ove l’intrasmissibilità del contratto non è fissata da norme espresse (articolo 2228 codice civile), a tutela della libertà degli eredi nello scegliere la propria attività lavorativa e di rispetto dell’interesse costituzionalmente garantito di uguaglianza nell’accesso al mercato del lavoro;
  • del prestatore d’opera intellettuale, ove dalla personalità dell’adempimento sia dato desumere la regola dello scioglimento del rapporto (articolo 2232 codice civile) a tutela della libertà degli eredi nello scegliere la propria attività lavorativa e di rispetto dell’interesse costituzionalmente garantito di uguaglianza nell’accesso al mercato del lavoro;
  • del mezzadro, del colono e del soccidario, nella misura in cui si ritengano questi contratti ancora esistenti nel nostro ordinamento (articoli 2158, 2168 e 2179 codice civile).

In questi casi la clausola di intrasmissibilità limita temporalmente l’efficacia del rapporto, decretandone la perdurante vigenza sino all’apertura della successione, anche se la pattuizione di clausole di intrasmissibilità risulta a volte impedita dall’esistenza di norme imperative inderogabili, quali i divieti di apposizione di termini ovvero le previsioni di una durata minima del rapporto. Così, ad esempio, la legge consente la stipulazione di rapporti di lavoro a termine soltanto nei casi tassativamente previsti e non nell’ipotesi di decesso del datore di lavoro.

In definitiva, quindi, tutte le norme che prevedono la trasmissione del rapporto contrattuale, secondo le regole in parte divergenti rispetto ai principi della successione ereditaria, hanno carattere inderogabile e la nullità delle clausole in contrasto con il limite legale permette di soddisfare la finalità di tutela perseguita dal legislatore.

 

Articolo tratto da “Euroconference News