3 Novembre 2020

Il testamento irreperibile e la presunzione di revoca

di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDF

Cass. Civ., Sez. II, Ord. 14 ottobre 2020, n. 22191 –  DI VIRGILIO – Presidente, TEDESCO – Relatore

Testamento olografo – Revoca delle disposizioni testamentarie – Distruzione, lacerazione e cancellazione del testamento

(Art. 602-684 c.c.)

L’irreperibilità del testamento, di cui si provi l’esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l’onere di provare che esso fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore oppure che costui non aveva intenzione di revocarlo. La prova contraria può essere data non solo attraverso la prova dell’esistenza del testamento al momento della morte ma anche provando che il testamento, seppure scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore stesso. È ammessa anche la prova che la distruzione dell’olografo, da parte del testatore, non era accompagnata dall’intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute. In presenza di una copia informale del testamento olografo, il mancato disconoscimento della conformità all’originale diventa rilevante solo una volta che sia stata superata la presunzione di revoca. Ferma la prioritaria esigenza che sia data prova contraria alla presunzione di revoca, sono applicabili al testamento gli artt. 2724, n. 3, e 2725 c.c., con la conseguenza che è ammessa ogni prova, compresa quella testimoniale e per presunzioni, sull’esistenza del testamento purché la scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del testamento.”

CASO

V.G. propone domanda contro gli eredi legittimi di P.G., il quale aveva disposto, tramite testamento olografo, a favore dell’attrice con la quale era legato sentimentalmente ormai da tempo. Il Tribunale di Cagliari, accogliendo la domanda proposta da V.G., ha riconosciuto che il de cuius aveva effettivamente redatto delle disposizioni testamentarie suo favore, benché l’attrice ne possedesse solo la fotocopia . La copia del testamento, pubblicata con verbale notarile, riproduceva: i) in parte le disposizioni testamentarie olografe con la relativa sottoscrizione e data; ii) in altra parte conteneva frasi quali “la presente fotocopia firmata in originale è copia dell’originale nella disponibilità di V.G.”; iii) un codicillo, con relativa data, in cui il testatore revocava una delle disposizioni testamentarie. Gli eredi legittimi del de cuius impugnavano la sentenza contro gli eredi dell’attrice ormai deceduta. Secondo la Corte d’Appello, l’irreperibilità del documento originale rendeva operante la presunzione di revoca ex art. 684 c.c. che, non poteva essere superata. Per la cassazione della sentenza ricorrono gli eredi dell’attrice.

SOLUZIONE

I ricorrenti sollevano la violazione e falsa applicazione dell’art. 684 c.c. in quanto i giudici d’appello avevano ritenuto che al testamento, pubblicato per atto notarile, rappresentato da un foglio contenente parte delle disposizioni testamentarie olografe riprodotte in fotocopia e parte in olografo originale, dovesse applicarsi la presunzione di revoca. Nel merito, il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto che la copia di testamento, pubblicata per atto notarile, fosse conforme all’originale e indicasse la volontà del testatore di redigerne più copie. A contrario, in appello la fotocopia del testamento non può essere equiparabile all’originale perché il mancato reperimento del testamento giustifica l’operatività della presunzione che il de cuius lo abbia revocato, distruggendolo. La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in commento, ricorda, dapprima, come l’articolo 684 c.c. poggi su due presunzioni concomitanti: i) l’imputabilità della distruzione, lacerazione e cancellazione della scheda testamentaria al testatore; ii) l’imputabilità dell’intenzione di revocare le disposizioni ivi contenute al testatore. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 3286/ 1975) il mancato reperimento del testamento olografo giustifica la presunzione che il testatore l’abbia distrutto infatti “il fatto che una scheda testamentaria, di cui si affermi o si provi, l’esistenza in un periodo precedente alla morte del de cuius, sia divenuta irreperibile pone in essere una presunzione di revoca, nel senso che possa essere stato lo stesso testatore a distruggerla a fini di revoca. Proprio per vincere tale presunzione, occorre che colui che mira a ricostruire mediante prove testimoniali, ai sensi dell’art. 2724 c.c., n. 3, art. 2725 c.c., il testamento che asserisce smarrito distrutto (non ad opera dello stesso testatore) fornisca la prova della esistenza del testamento stesso al momento dell’apertura della successione. Solo in tal modo si può infatti raggiungere l’assoluta certezza del fatto che non sia stato lo stesso de cuius a distruggere la scheda e così a revocare il testamento”. Nello stesso tempo, la Corte prosegue chiarendo che : i) la prova per testimoni, ammissibile per ricostruire l’olografo, diviene inammissibile in caso di dolo o colpa dell’erede che possedeva la scheda; ii) l’ammissibilità della prova che l’irreperibilità del testamento non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione presuppone il positivo esperimento della prova contraria alla presunzione di avvenuta revoca della disposizione testamentaria; iii) in ipotesi di copia informe, la mancanza di un disconoscimento della conformità all’originale della prodotta fotocopia è irrilevante ai fini del superamento della presunzione di revoca; iv) tuttavia, il mancato disconoscimento potrebbe rilevare solo dopo che sia stata superata la presunzione di revoca. Per questi motivi, la sentenza d’appello risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia per l’equiparazione dell’irreperibilità del testamento alla distruzione dello stesso, sia per la questione sul contenuto della prova contraria alla presunzione di revoca. Per queste ragioni, il ricorso viene rigettato.

QUESTIONI

La pronuncia in commento verte essenzialmente attorno all’articolo 684 c.c. e alla conseguente presunzione di revoca di un testamento olografo. L’articolo, più volte richiamato, fornisce un elenco dei comportamenti imputabili al de cuius aventi effetto revocatorio che la dottrina prevalente (G. Azzariti, Le successioni e le donazioni, Cedam, 1972, p. 641; G. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, Giuffrè, 2009, p. 994; G. D’amico, in “enciclopedia del diritto”, dir. privato, XL, 1989) sostiene possedere carattere di tassatività e, di conseguenza, si afferma l’impossibilità di estensione analogica. Tale carattere, si osserva, non si estende alle modalità empiriche con le quali si perviene alla distruzione, lacerazione o cancellazione, in quanto, ciascuna di queste fattispecie può essere realizzata con molteplicità e diversità di mezzi atti a conseguire lo stesso risultato (Cass. n. 834/1965). In più, con riguardo a queste condotte non si ritiene necessario che debbano essere personalmente tenute dal testatore, in quanto ad esse equivalgono quelle tenute dal terzo su incarico del testatore (G. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, Giuffrè, 2009, p. 994; Cass. n. 1739/1979). Come ricordato dell’ordinanza in commento, la norma contiene due presunzioni: i) la distruzione, la lacerazione o la cancellazione del testamento si presumono avvenute per volontà del testatore, ii) la distruzione, la lacerazione o la cancellazione del testamento fanno presumere la volontà di revoca delle disposizioni ivi contenute (nello stesso senso: Cass. n. 12098/1992; Cass. n. 3636/2004). Il punto più discusso in dottrina e in giurisprudenza riguarda la natura delle presunzioni contenute nell’art. 684 c.c. e, quindi, se siano iuris et de iure oppure iuris tantum. Secondo un primo orientamento (A. Cicu, Testamento, Milano, Giuffrè, 1951, p.150; C. Gangi, La successione testamentaria, Milano, Giuffrè, 1952, p. 370), la distruzione o cancellazione o lacerazione volontarie della scheda ad opera del testatore introducono una presunzione assoluta di revoca del testamento, non essendo ammissibili, di conseguenza, prove contrarie. A sostegno di tale tesi, una volta accertata la condotta volta a distruggere, lacerare o cancellare il testamento, tenuta dal testatore stesso, la volontà di revoca si considera senz’altro esistente. Nello stesso senso, un orientamento passato della Corte (Cass. n. 1524/1965) ha affermato che l’articolo 684 c.c. “conferisce rilievo alla distruzione del testamento quale comportamento idoneo a presumere l’intento di revoca della scheda testamentaria da parte del testatore per effetto del venir meno, a seguito della distruzione, dell’esistenza stessa del documento in cui è contenuto il testamento olografo”; in altri termini il legislatore ha attribuito rilevanza alla distruzione della scheda testamentaria quale fatto che incide, vanificandolo, sul valore rappresentativo del documento che racchiude la volontà testamentaria, documento che, come già ritenuto da questa Corte, costituisce la forma insostituibile del negozio testamentario”. A contrario, secondo altra dottrina (M. Allara, La revocazione delle disposizioni testamentarie, E.s.i, 2012, p. 100; A. Giorgianni, Intorno alla c.d. revoca del testamento per la distruzione, lacerazione o cancellazione, in scritti giuridici in onore di Carnelutti, III, Padova, 1950, p. 550; M. Talamanca, Successioni testamentarie, art. 679- 512, Bologna, Zanichelli, 1968, p. 135), la norma conterrebbe due presunzioni iuris tantum, entrambe suscettibili di prova contraria. L’opinione sembra essere condivisa anche dalla giurisprudenza prevalente (Cass. n. 146/1962; Cass. n. 12098/1995; Cass. n. 10847/2019), secondo cui, la presunzione di revoca “viene meno solo quando si dimostri che il testatore non ebbe l’intenzione di revocare il testamento, essendo la distruzione o la lacerazione o la cancellazione opera di un terzo”. In altre parole, per l’inoperatività della presunzione di revoca del testamento olografo, conseguente al mancato rinvenimento della scheda testamentaria originale, “l’interessato deve fornite la prova che il testamento esisteva al momento dell’apertura della successione e che, pertanto, la sua irreperibilità non può farsi risalire in alcun modo al testatore ovvero che quest’ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca” (Cass. n. 12098/1995; e già Cass. n. 146/1962; Cass. n. 10847/2019). Con riguardo alla fattispecie in commento, l’irreperibilità della scheda al momento della successione, secondo la giurisprudenza (Cass. n. 1098/1995; Cass. n. 12290/1998; Cass. n. 3636/2004), sembra equiparabile all’ipotesi della distruzione del testamento con conseguente effetto revocativo dello stesso. Colui che è interessato, come nel caso di specie l’erede del de cuius, per vincere la presunzione di revoca del mancato rinvenimento delle disposizioni testamentarie originali, deve essere data la “prova dell’esistenza del testamento al momento dell’apertura della successione e che, pertanto, la sua irreperibilità non può farsi risalire in alcun modo al testatore o mediante la prova che quest’ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca” (Cass. n. 3286/1975; Cass. n. 3636/2004; Cass. n. 12098/1995). Pertanto, colui che intenda affermare l’esistenza di un testamento di cui si assume la perdita incolpevole per smarrimento o distruzione, e voglia ricostruirne le disposizioni, per mezzo di prove testimoniali ex artt.  2724, n. 3, e 2725, c.c., deve fornire la prova dell’esistenza del documento al momento dell’apertura della successione al fine di raggiungere l’assoluta certezza che il testamento non è stato distrutto e revocato, dal medesimo de cuius (Cass. n. 3286/1975; Cass. n. 12290/1998). Come si ricorda per il caso di specie, la prova contraria può essere anche data, “per presunzioni, provando, che il testamento, seppure scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza alcun concorso della volontà del testatore stesso. È ammissibile la prova che la distruzione dell’olografo da parte del testatore non era accompagnata dalla intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute”.