Il termine per impugnare nei casi di notifica della sentenza alla parte personalmente
di Michele Ciccarè Scarica in PDFCass., Sez. VI-3, 21 luglio 2017, n. 18053
Impugnazioni civili – termine proposizione appello – notifica della sentenza di primo grado in forma esecutiva presso la residenza della parte costituita personalmente – termine breve di impugnazione – decorrenza (Cod. proc. civ., artt. 86, 170, 285, 325, 326, 327, 479)
Impugnazioni civili – termine proposizione ricorso per cassazione – notifica della sentenza di secondo grado presso la residenza della parte costituita personalmente – termine breve di impugnazione – decorrenza (Cod. proc. civ., artt. 86, 170, 285, 325, 326, 327, 479)
[1] La notifica della sentenza di primo grado effettuata alla residenza della parte costituita personalmente in giudizio ex art. 86 c.p.c., anche se avvenuta in forma esecutiva ed accompagnata dall’atto di precetto, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre appello ai sensi dell’art. 325, co. 1, c.p.c. (pari a 30 giorni).
[2] La notifica della sentenza di secondo grado effettuata presso la residenza della parte costituita personalmente in giudizio ex art. 86 c.p.c., anche se avvenuta in forma esecutiva ed accompagnata dall’atto di precetto, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, co. 2, c.p.c. (pari a 60 giorni).
CASO
[1] Un avvocato agiva in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., chiedendo la condanna del convenuto al pagamento degli onorari professionali.
Rigettata la domanda in primo grado, veniva proposto gravame, dichiarato ad ogni modo inammissibile dalla Corte d’appello per tardività.
Nello specifico, i giudici di secondo grado rilevavano che l’appello era stato proposto oltre il termine breve di impugnazione ex art. 325, co. 1, c.p.c. (pari a 30 giorni), decorrente dal momento della notifica della sentenza in forma esecutiva presso la residenza dell’appellante.
Preme precisare che anche la sentenza di secondo grado veniva notificata personalmente all’avvocato presso la sua residenza in data 7.03.2015.
Avverso tale pronuncia veniva dunque proposto ricorso per Cassazione, sostenendo l’inidoneità del procedimento notificatorio ex art. 479 c.p.c. presso la residenza a far decorrere il termine breve per impugnare; di contro, il termine di 30 giorni per proporre appello doveva partire dalla seconda notifica della sentenza di primo grado, che era stata successivamente effettuata nel domicilio eletto per il giudizio ex art. 170, co. 1, c.p.c.
[2] Ad ogni modo, il giudizio di legittimità veniva introdotto il 10.08.2015, ovvero entro il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c.; del tutto verosimilmente, difatti, il ricorrente deve aver ritenuto che – in accordo con le doglianze di legittimità esposte – anche la notifica della sentenza d’appello avvenuta presso il luogo di residenza fosse inidonea a far decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per Cassazione.
SOLUZIONE
[1] [2] La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto per tardività, in quanto nella specie il giudizio di legittimità è stato introdotto oltre il termine breve di impugnazione pari a 60 giorni, decorrente dal momento della notifica della sentenza di secondo grado effettuata presso la residenza dell’avvocato costituito personalmente in giudizio ex art. 86 c.p.c.
Con ciò, peraltro, viene pienamente avvalorata l’interpretazione già fornita dai giudici di gravame, i quali avevano dichiarato inammissibile il giudizio d’appello per tardività, ritenendo idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, pari a 30 giorni, la notifica della sentenza di primo grado in forma esecutiva, effettuata del pari presso la residenza dell’avvocato.
QUESTIONI
[1] [2] La sentenza in analisi applica al caso de quo un principio costante nella giurisprudenza di legittimità, stando al quale «la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto a norma dell’art. 479 c.p.c.» (così Cass., 20 giugno 2011, n. 13536; conformi ex multis Cass., 12 maggio 2017, n. 11972; Cass., 11 aprile 2016, n. 6996; Cass., 31 ottobre 2013, n. 24657; Cass., 29 novembre 2012, n. 21322; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1757; Cass., 17 febbraio 2012, n. 2343; Cass., 3 maggio 2000, n. 15176; Cass., 7 dicembre 1972, n. 3541).
Siffatta opzione ermeneutica trova giustificazione nel fatto che, in queste peculiari ipotesi, coincide perfettamente la posizione di parte con quella di difensore; dunque, non rileva affatto che la notifica sia eventualmente avvenuta in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., atteso che la sentenza conclusiva del giudizio deve necessariamente essere notificata alla parte personalmente, anche ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, a prescindere dallo scopo processuale in tesi perseguito.
Di riflesso, in tali specifici casi si verifica un’eccezione alla consolidata regola generale per cui la notificazione della sentenza effettuata alla controparte personalmente nelle forme previste dall’art. 479 c.p.c., anziché al procuratore costituito in giudizio ex art. 170 c.p.c., è assolutamente inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, «in quanto sono affatto differenti le finalità perseguite dai due tipi di notifica, essendo acceleratoria dell’iter processuale quella di cui al combinato disposto dell’art. 170 c.p.c., commi 1 e 3 e art. 285 c.p.c., e semplicemente propedeutica all’esecuzione quella di cui all’art. 479 c.p.c.» (Cass., sez. un., 13 giugno 2011, n. 12898; conformi, ad es., Cass., 5 luglio 2017, n. 16590; Cass., 15 febbraio 2017, n. 4066; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27538; Cass., 13 agosto 2015, n. 16804; Cass., 18 aprile 2014, n. 9051; Cass., 1 giugno 2010, n. 13428; Cass., 1 febbraio 2000, n. 1069; Cass. 23 gennaio 1996, n. 476; Cass., 9 luglio 1997, n. 6213). Regola generale, che, appunto, trova applicazione nelle ipotesi in cui c’è divergenza fra la parte in senso sostanziale ed il suo procuratore domiciliatario.
Quanto poi alla validità della notifica, avvenuta presso la residenza dell’avvocato piuttosto che nel domicilio eletto, si rammenta che ex art. 170, co. 3, c.p.c., in via alternativa «le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto».
Si segnala, infine, che la giurisprudenza dominante applica il medesimo principio anche alle ipotesi di notifica in forma esecutiva della sentenza (ex art. 479 c.p.c.) al soggetto rimasto contumace in giudizio. Dovendo infatti la stessa, a norma dell’art. 292, ult. co., c.p.c., essere notificata comunque alla parte personalmente, ne deriva che, «ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione non rileva, quando la parte notificanda sia contumace, il fine per il quale la notifica della sentenza sia stata richiesta ed eseguita ad opera della parte, ma il fatto della notifica stessa – quale necessaria premessa dell’esercizio del potere di impugnazione – nella sua natura di evento ritenuto dalla legge l’unico idoneo ad assicurare alla parte la conoscenza legale della decisione» (così Cass., 18 aprile 2000, n. 4975; in tal senso anche Cass., 12 maggio 2017, cit.; Cass., 22 agosto 2016, n. 17241; Cass., 29 settembre 2014, n. 20515; Cass., 14 marzo 2013, n. 6571; Cass., 17 dicembre 1997, n. 12754; Cass., 5 aprile 1996, n. 3188; Cass., 9 giugno 1988, n. 3938; Cass., 19 giugno 1987, n. 5392).