Il termine di dieci giorni per l’iscrizione a ruolo dell’opposizione a decreto ingiuntivo decorre dal perfezionamento della notifica al creditore opposto
di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCassazione civile, Sez. II, Ordinanza 30/10/2023, n. 30038. Pres. Orilia, Estensore Criscuolo
Procedimento monitorio – opposizione a decreto ingiuntivo – termine di costituzione dell’opponente – termini civili – decorrenza – improcedibilità – notifica
Massima: “Anche a seguito dell’affermazione del principio della cd. scissione degli effetti della notificazione tra mittente e destinatario, la distinzione rileva solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante medesimo (come la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibili all’ufficiale giudiziario o all’agente postale) e non, invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal momento dell’avvenuta notificazione, poiché il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento suddetto nei confronti del destinatario. Ne consegue che il computo della data di iscrizione della causa a ruolo va effettuato dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché da quella di consegna dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario”.
CASO
Tizio e Caio proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto da Sempronio a saldo della fornitura di alcuni mobili, concesso dal Tribunale competente, deducendo di avere già corrisposto il dovuto, e che le fatture poste a sostegno del predetto decreto ingiuntivo sarebbero state emesse dopo il pagamento.
Il Tribunale dichiarava l’opposizione improcedibile per tardiva costituzione degli opponenti.
La Corte d’appello rigettava l’impugnazione: prendendo le distanze dall’argomentazione del Tribunale, che aveva sostenuto che i termini per la costituzione dell’opponente devono sempre considerarsi dimidiati rispetto a quelli ordinari di cui all’art. 165 c.p.c., anche nel caso in cui il ricorrente non si sia avvalso della riduzione dei termini di comparizione, la Corte notava che l’improcedibilità era da riconoscersi anche in relazione al termine ordinario di costituzione, dal momento che il decreto ingiuntivo era stato consegnato all’ufficio postale per la notifica all’opponente in data 17 luglio 2007, come da timbro apposto, mentre la costituzione degli opponenti era avvenuta il 31 luglio 2007. L’atto veniva ricevuto il 23 luglio.
Secondo la Corte d’appello, il dies a quo della decorrenza del termine per la costituzione nel giudizio di opposizione coincide con la data in cui il mittente ha consegnato il plico all’ufficio postale o all’ufficiale giudiziario, dovendo prevalere l’esigenza del convenuto di conoscere il prima possibile se la costituzione dell’attore si sia realizzata.
Ricorrevano per cassazione gli opponenti. L’intimato non svolgeva difese.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in esame, afferma che il termine per la costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non inizia a decorrere dalla consegna dell’atto di opposizione all’ufficiale giudiziario o all’agente postale, bensì dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario: al riguardo, non opera il principio della scissione degli effetti, che rileva invece quando il notificante potrebbe subire conseguenze negative per il protrarsi dei tempi della notifica e e non quando dal perfezionamento della notifica decorra a suo carico un termine per il compimento di altro adempimento processuale.
QUESTIONI
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c., a motivo della erronea applicazione dei principi in ordine alla scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario che aveva spinto la Corte d’appello a individuare il dies a quo in quello della consegna del plico all’ufficio postale.
Il motivo è accolto dalla Suprema Corte, che afferma che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine per la costituzione dell’opponente non inizia a decorrere dalla consegna dell’atto di opposizione all’ufficiale giudiziario o all’agente postale, bensì dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario di essa. Nel caso di specie, essendo l’atto ricevuto dagli opponenti il 23 luglio, deve ritenersi tempestiva la loro costituzione il successivo 31 luglio.
Invero, anche a seguito dell’affermazione del principio della cd. scissione degli effetti della notificazione tra mittente e destinatario, la distinzione rileva solo quando dal protrarsi del procedimento di notifica possano verificarsi conseguenze negative per il notificante: è il caso di decadenze attribuibili alla tardiva esecuzione delle proprie attività da parte dell’ufficiale giudiziario o dell’agente postale. Altro discorso vale nel caso in cui sia previsto che un termine debba iniziare a decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal momento dell’avvenuta notificazione poiché il consolidamento della notifica dipende, anche per il notificante, dal perfezionamento del procedimento suddetto nei confronti del destinatario.
Oltre al presente caso, la Corte di Cassazione ricorda altre situazioni in cui vale il principio sopra esposto: per esempio, il termine di iscrizione a ruolo della causa decorre dalla ricezione dell’atto di citazione da parte del destinatario, e non da quella di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (cfr. Cass. n. 4020/2017). Analogamente con riferimento al termine di cui all’art. 347 c.p.c., per la costituzione dell’appellante, che al pari dell’art. 165 c.p.c. prevede la sanzione della improcedibilità, si è statuito che il termine decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello nei confronti del destinatario, mentre quello di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario rileva ai fini della tempestività dell’impugnazione.
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