Termine per il deposito delle memorie nel tentativo di conciliazione
di Evangelista Basile Scarica in PDFCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, 21 marzo 2019, n. 8026
Licenziamento individuale – Tentativo di conciliazione – Termine di decorrenza – Mancato deposito di memoria – Condizioni – Effetti
Massima
Nelle ipotesi di impugnazione del licenziamento individuale ex art. 6 l. n. 604/1966, ove alla richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato – da parte del lavoratore – nel termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale, consegua il mancato accordo, poiché controparte non deposita presso la commissione di conciliazione la memoria prevista dall’art. 410, comma 7 c.p.c., entro 20 giorni dal ricevimento della copia richiesta, dallo scadere del suddetto termine decorre l’ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore è tenuto a presentare il ricorso al giudice, a pena di decadenza, ex art. 6, comma 2, ultima parte.
Commento
Il lavoratore citava in giudizio la Fondazione presso cui lavorava per accertare l’invalidità dei reiterati contratti a termine e la conseguente sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla data del primo contratto (con derivanti istante reintegratorie e risarcitorie). Istaurato il contraddittorio, la Fondazione eccepiva la decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010, la prescrizione dei crediti retributivi e, nel merito, l’infondatezza delle pretese. Il Tribunale adito rigettava il ricorso del lavoratore, rilevando proprio la decadenza intervenuta. La Corte d’Appello di Napoli, a sua volta, confermava la pronuncia di primo grado. In riferimento alla decadenza la Corte napoletana considerava che la richiesta di tentativo di conciliazione presentata dal lavoratore sospendesse il termine solo per i successivi 20 giorni, per cui, non essendo stata intrapresa dalla Fondazione alcuna iniziativa per aderire alla richiesta di conciliazione in detto termine, condivideva l’assunto del primo giudice secondo cui il lavoratore sarebbe incorso nella decadenza, con conseguente tardività dell’impugnazione giudiziale. Di qui il ricorso per Cassazione. Il Lavoratore ha impugnato la sentenza d’appello censurando la violazione dell’art. 32 della legge 183/10 in relazione alla decorrenza del termine di decadenza dopo un tentativo di conciliazione. Tale censura risulta fondata per il collegio adito. Infatti, in tema di impugnativa del licenziamento individuale la L. n. 604 del 1966, ex art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, prevede che, ove alla richiesta avanzata lavoratore di tentativo di conciliazione o arbitrato entro il termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale consegua il mancato accordo necessario al relativo espletamento, in quanto la controparte non depositi presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la memoria prevista dall’art. 410, comma 7, c.p.c., dallo scadere di detto termine di 20 giorni decorre l’ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore medesimo è tenuto a presentare, ai sensi dell’ultima parte del citato art. 6, comma 2, il ricorso al giudice, a pena di decadenza dell’azione. Per tali ragioni la Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di diritto, dichiara assorbiti gli altri e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese.
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