25 Marzo 2025

È tempestivo, nel c.d. “vecchio rito”, il rilievo d’ufficio dell’incompetenza, quando effettuato all’udienza successiva all’integrazione del contraddittorio

di Franco Stefanelli, Avvocato Scarica in PDF

Cass., Sez. III, Ord., ud. 13 gennaio 2025, 14 gennaio 2025, n. 918, Pres. De Stefano – Est. Valla.

[1] Competenza civile – Incompetenza – Rilevabilità d’ufficio – Udienza di rinvio per integrazione del contraddittorio – Tempestività. (cod. proc. civ., artt. 38 e 102)

Quando sia disposta l’integrazione del contraddittorio, è tempestivo il rilievo ex officio dell’incompetenza, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., se effettuato all’udienza immediatamente successiva all’adempimento ordinato (fattispecie relativa al regime processuale precedente la c.d. “Riforma Cartabia”).

CASO

Con atto di citazione in riassunzione (a seguito di negata sospensione endoesecutiva della procedura esecutiva presso terzi, richiesta con opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. promossa da I. S.p.a., con cui era eccepito: a) in compensazione il credito vantato dalla stessa in virtù di un’ordinanza della Corte di Cassazione, con la quale la sig.ra G. era stata condannata al pagamento in favore di I. S.p.a. della somma di € 3.118,24; b) l’impossibilità di procedere al pagamento in quanto I. S.p.a. era stata, a sua volta, terza pignorata nell’ambito di un pignoramento esattoriale che vedeva la sig.ra G. debitrice per ingenti somme. Occorre poi precisare, per inquadrare correttamente la fattispecie, che, con due atti di intervento, la sig.ra M. e la stessa sig.ra G. avevano domandato l’assegnazione di somme in virtù di titoli esecutivi vantati nei confronti di I. S.p.a.), la sig.ra G., già procedente nella predetta espropriazione, conveniva in giudizio I. S.p.a., chiedendo  testualmente di «dichiarare l’infondatezza nel merito dell’opposizione all’esecuzione svolta da I. S.p.a. nei confronti dell’esecutata e, per l’effetto, rigettare l’eccezione di compensazione proposta dalla I. S.p.a. anche per inesigibilità dei crediti opposti in compensazione dall’originario insolvente in quanto gli stessi risultano pignorati da terzi soggetti a loro volta creditori del sub creditore. In adesione della nuova domanda svolta dall’attrice con il presente giudizio dichiarare che la medesima è creditrice della I. S.p.a. di una somma superiore da quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari almeno ad € 5.100,00»; il tutto con vittoria di spese di lite.

Regolarmente costituitasi con comparsa di costituzione e risposta, I. S.p.a. preliminarmente eccepiva l’incompetenza per valore del giudice adito, per esser competente il Giudice di Pace. Il Giudice, alla luce di Cass. n. 13533/2021, disponeva nei loro confronti l’integrazione del contraddittorio ai terzi pignorati, i quali, pur avendo ricevuta la notifica, non provvedevano a costituirsi.

Il Tribunale, pertanto, affermava che, con altra e precedente sentenza, lo stesso Tribunale aveva dichiarato la sussistenza del diritto della sig.ra G. di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di I. S.p.A. limitatamente alla somma richiesta nel precetto a titolo di interessi legali sulla sorte capitale di € 1.605,96, con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza di assegnazione (1/07/2003) e che ai sensi dell’art. 17 cod. proc. civ., il valore delle cause di opposizione forzata si determina in base al credito per cui si procede. Nel caso di specie, esso si componeva dei soli interessi legali maturati sulla sorte capitale di € 1.605,96, che, alla data di notifica del precetto (avvenuta il 21/01/2011), ammontavano ad € 298,81, alla data di notifica del pignoramento (avvenuta il 5/05/2011) erano pari ad € 305,67 ed alla data del deposito del ricorso in riassunzione (18/07/2018) ad € 433,47 e, che, pertanto, competente a decidere la controversia era il Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 cod. proc. civ. Il Tribunale escludeva che l’eccezione di compensazione per € 3.118,24 (pari alle spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione), formulata da I. S.p.A. con l’opposizione alla esecuzione, estendesse il valore della procedura, mirando unicamente a paralizzare la pretesa esecutiva e, pertanto, non valendo a modificare la competenza ai sensi dell’art. 35 cod. proc. civ.; inoltre, rilevava che alcuno spostamento di valore poteva esser rintracciato negli atti di intervento spiegati solamente il 27/11/2019 nella procedura presso terzi, in quanto tardivi; sanciva l’irrilevanza, infine, delle conclusioni dall’attrice, laddove chiedeva di «far acclarare l’esistenza di un credito attoreo maggiore di quello opposto in compensazione dalla banca e comunque per una somma superiore ad €. 5.100,00 circostanza che impone di determinare la competenza per valore del presente giudizio nell’ambito di quella disciplinata dagli artt. 9 e 12 cpc», dovendo ritenersi, più propriamente, una difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazione formulata dalla esecutata, sicché neppure in tal caso la circostanza poteva radicare la competenza dinnanzi al Tribunale.

L’ordinanza era impugnata con due motivi per regolamento di competenza dalla sig.ra G.; I. S.p.a. rimaneva intimata; il Procuratore Generale concludeva per il rigetto.

Rileva in questa sede il primo motivo di ricorso, proposto per inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza per tardività della pronuncia di incompetenza per valore pronunciata dopo la prima udienza ex art. 183 cod. proc. civ. e tanto sulla base dell’art. 38 cod. proc. civ., secondo il quale l’incompetenza per territorio inderogabile e quella per valore può essere sollevata e decisa d’ufficio solo alla prima udienza ex art. 183 cod. proc. civ. (nella vigenza anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 164/2024), mentre nella specie il Tribunale aveva declinato la competenza a conoscere della controversia per ragione di valore ben oltre detto limite e dopo avere assunto la causa in riserva su questioni diverse da quella di competenza.

SOLUZIONE

[1] Il motivo è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione, in quanto, a prescindere dall’epoca di dispiegamento dell’eccezione di incompetenza di I. S.p.a., il Tribunale aveva rinviato per integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione della competenza, e quindi aveva rilevato la questione subito dopo il momento in cui era stato infine integro il contraddittorio, immediatamente dopo rinviando per precisazione delle conclusioni, decidendo, all’esito dell’interlocuzione delle parti, con ordinanza declinatoria della competenza.

D’altro canto, non è imposto al giudice, oltre che di rilevare immediatamente l’incompetenza per valore, anche di deciderla in prima udienza: sicché la tesi della consumazione della relativa potestà del giudicante non può essere accolta.

Sul punto, la pronuncia si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, atteso che ai sensi dell’art. 38 comma 3 cod. proc. civ., l’incompetenza per materia, valore o territorio, nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., è rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 del codice di rito (nella vigenza anteriore alla c.d. Riforma Cartabia), la quale, nel processo ordinario, si identifica con l’udienza di trattazione della causa, e, nel processo del lavoro, corrisponde all’udienza di discussione della causa fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall’art. 415 cod. proc. civ. Ne consegue che, pur volendosi attribuire al concetto di udienza un carattere identificativo contenutistico, piuttosto che meramente temporale (tale, dunque, da prescindere dal numero di udienze in cui si sia in concreto svolta la fase processuale), è comunque tardivo il rilievo dell’incompetenza per materia compiuto dal giudice dopo aver posto in essere attività, che logicamente presuppongano l’affermazione della propria competenza (così, Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 5609/2012; v. anche Cass. Civ. n. 2318/2024 per quanto riguarda il rito del lavoro). Nello stesso senso, si è espressa anche Cass. Civ., sez. 6, n. 34814/2022, per cui deve considerarsi tempestiva la questione di incompetenza territoriale sollevata ex officio dal giudice alla prima udienza utile successiva al tentativo di mediazione obbligatoria, essendo irrilevante che il tentativo di mediazione si sia protratto per diverse udienze, atteso che la mediazione disciplinata dal d.lgs. n. 28/2010 costituisce, per espressa volontà legislativa, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che si pone a monte dell’inizio del processo.

Tutte le pronunce citate, così come quella qui annotata, si riferiscono, come ovvio, alla disciplina processuale antecedente la c.d. Riforma Cartabia; attualmente, a seguito della novella all’art. 38 comma 3 cod. proc. civ., operata dal d.lgs. n. 164/2024, l’incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ. sono rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall’art. 171-bis cod. proc. civ. o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis cod. proc. civ., non oltre la prima udienza.

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