Il tasso d’interesse previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. si applica anche alle obbligazioni restitutorie
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. III, 3 gennaio 2023, n. 61 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo
Parole chiave: Obbligazioni pecuniarie – Interessi – Saggio – Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. – Obbligazione restitutoria derivante da nullità contrattuale – Applicabilità
[1] Massima: Il saggio di interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (ivi comprese, dunque, quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale), valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d’applicazione.
Disposizioni applicate: cod. civ., art. 1284
CASO
In forza della sentenza che, operata la rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente bancario, a seguito dell’esclusione di una serie di addebiti dichiarati illegittimi, aveva condannato la banca a restituire il relativo importo, la società creditrice notificava un atto di precetto con il quale intimava il pagamento della somma capitale oggetto della condanna, maggiorata degli interessi nella misura prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c.
La banca proponeva opposizione al precetto, contestando la debenza di tali interessi.
L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Sassari, con sentenza confermata all’esito del giudizio di appello, nel quale veniva affermato che la disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. è da reputarsi applicabile alle sole obbligazioni derivanti da un rapporto giuridico di natura negoziale tra le parti e non, dunque, a quelle scaturenti da ripetizione d’indebito.
La pronuncia di secondo grado era gravata con ricorso per cassazione, con il quale veniva contestata l’erronea applicazione della norma recata dall’art. 1284, comma 4, c.c.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il saggio d’interesse previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. è applicabile a qualsiasi obbligazione pecuniaria, comprese quelle di carattere restitutorio che trovino la loro fonte in un rapporto contrattuale.
QUESTIONI
[1] L’art. 1282 c.c. stabilisce che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dal titolo: gli interessi presi in considerazione dalla norma rappresentano i frutti civili che maturano a fronte del godimento di una somma di denaro e sono, pertanto, definiti corrispettivi. Dipendendo essi dalla semplice scadenza di un debito pecuniario, si differenziano da quelli compensativi (diretti a compensare il ritardo nell’adempimento di obbligazioni di valore) e da quelli moratori (previsti dall’art. 1224 c.c. e diretti a risarcire, in base a una liquidazione forfettaria minima, il ritardo nell’adempimento di obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro imputabile al debitore).
Il saggio degli interessi moratori dovuti per legge è stabilito dall’art. 1284 c.c., che, nel 2014, è stato modificato, mediante l’inserimento del comma 4, con cui si è inteso apprestare un rimedio volto a contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili: a fronte, infatti, della regola generale contenuta nel comma 1, che individua il tasso d’interesse legale, è stato previsto che, a partire dal momento della pendenza della lite e fino al pagamento effettivo, il saggio applicabile è più elevato rispetto a quello ordinario, dovendosi fare riferimento alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, dunque, agli artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, in forza dei quali il saggio degli interessi, rilevato con cadenza semestrale dal Ministero dell’economia e delle finanze, è pari al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di otto punti percentuali.
Ciò a prescindere dalla natura delle parti coinvolte (ossia dal fatto che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche, di professionisti o di consumatori) o dai rapporti oggetto di controversia (non dovendosi necessariamente trattare di transazioni commerciali) e, dunque, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di applicabilità della disciplina recata dal d.lgs. 231/2002.
L’obiettivo perseguito dal legislatore, infatti, era quello di scoraggiare l’inadempimento e l’inutile resistenza all’altrui pretesa, riducendo il vantaggio – per il debitore convenuto – derivante dalla lunga durata del processo.
Proprio perché tale scopo prescinde dalla natura dell’obbligazione dedotta in giudizio, dal momento che si pone in termini identici sia per le obbligazioni che hanno titolo in un rapporto contrattuale, sia per tutte le altre, la disposizione è stata inserita all’interno dell’art. 1284 c.c., ossia nella norma che disciplina in linea generale e per tutte le obbligazioni il tasso legale degli interessi, senza che, di converso, sia stata introdotta alcuna espressa limitazione al suo ambito di applicabilità, con riguardo alla categoria di obbligazioni assoggettatevi.
Ciononostante, poiché non sono mancate pronunce (anche di legittimità) che hanno tentato di circoscrivere la portata del comma 4 dell’art. 1284 c.c., la Corte di cassazione – prendendo le mosse da una fattispecie in cui ne era stata contestata l’applicabilità nel caso di condanna di una banca a restituire importi illegittimamente addebitati al cliente – ha colto l’occasione per affermare la sua natura di norma di carattere generale e, come tale, riferibile a tutte le obbligazioni pecuniarie.
Non depone, in senso contrario, secondo i giudici di legittimità, l’incipit della disposizione (ove viene fatta salva la pattuizione del tasso d’interesse a opera delle parti), che, secondo un orientamento giurisprudenziale, avrebbe la funzione di riferire la norma alle sole obbligazioni pecuniarie che trovano la loro fonte genetica nel contratto, assumendo che, se così non fosse, si tratterebbe di un’inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie recata dall’art. 1224 c.c. (ove viene stabilito che, se prima della mora le parti avevano pattuito un saggio d’interesse superiore a quello legale, anche gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura).
Da questo punto di vista, infatti, il carattere generale immediatamente desumibile dalla collocazione e dalla ratio dell’art. 1284, comma 4, c.c., che induce a ritenerlo applicabile alle obbligazioni di ogni natura, derivino esse da contratti o da negozi giuridici, ovvero da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle (sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1173 c.c.), non priva di un concreto significato il riferimento al possibile diverso accordo delle parti e alla sua prevalenza rispetto al dettato normativo, dovendosi escludere che si tratti di una superflua ripetizione del disposto dell’art. 1224 c.c.
Si deve considerare, infatti, che le previsioni dettate dall’art. 1224 c.c. hanno per oggetto il saggio applicabile dal giorno della mora (che può essere anteriore a quello di inizio del processo); l’art. 1284, comma 4, c.c., invece, riguarda quello degli interessi moratori maturati nel periodo successivo all’inizio del processo, sicché le due disposizioni hanno un campo di applicazione, dal punto di vista cronologico, differente.
Inoltre, se le parti avessero previsto un tasso d’interesse superiore a quello legale ordinario, ma inferiore a quello stabilito dal d.lgs. 231/2002, in mancanza della clausola di salvezza contenuta nella parte iniziale del comma 4 dell’art. 1284 c.c. e per effetto di quanto stabilito dall’art. 1224 c.c., dovrebbe operare il saggio fissato dalle parti per il periodo di mora anteriore al processo e quello previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. per il periodo successivo all’inizio del processo; invece, sulla base di tale clausola di salvezza, se vi è un accordo delle parti sul tasso degli interessi di mora, esso va applicato sia prima che durante il processo e fino al momento del pagamento.
Nell’art. 1284, comma 4, c.c., dunque, si è inteso specificare e ribadire espressamente che la volontà delle parti in ordine alla determinazione del tasso degli interessi di mora prevale sul tasso legale previsto per il periodo successivo all’inizio del processo e non già circoscrivere l’ambito di applicazione della disposizione a una particolare e limitata tipologia di obbligazioni pecuniarie (nello specifico, a quelle di fonte negoziale).
D’altro canto, nulla esclude che le parti, con apposita convenzione, stabiliscano, anche per quanto concerne le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale ordinario di cui all’art. 1284 c.c.; anche sotto questo profilo, dunque, il riferimento alla possibilità di un diverso accordo tra le parti, mentre esclude il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, non è indice dell’intenzione del legislatore di delimitare il suo campo di applicazione con riguardo alla natura delle obbligazioni considerate.
Ciò non significa che, in termini assoluti, non sia possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c. in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della loro speciale natura o delle loro particolari caratteristiche; ma un tanto non consente di affermare che la norma abbia, di per sé, un campo di applicazione limitato alle sole obbligazioni nascenti da rapporti negoziali.
A maggior ragione, quindi, deve affermarsi l’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c. alle obbligazioni restitutorie che – come nel caso di specie – attengono comunque a un rapporto contrattuale e che possono scaturire, per esempio, dall’accertamento dell’invalidità di un contratto o di determinate clausole negoziali che abbiano dato luogo a prestazioni rimaste prive di causa.
Nella fattispecie esaminata nell’ordinanza che si annota, in cui veniva in considerazione il credito del correntista al pagamento del saldo attivo di un rapporto bancario, in conseguenza della sua rideterminazione per effetto della riconosciuta illegittimità di una serie di addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente, si era indubbiamente in presenza di un’obbligazione che trovava la sua fonte in un sottostante rapporto contrattuale; i giudici di legittimità, peraltro, hanno osservato che, quand’anche si fosse trattato di una mera azione di ripetizione di indebito esperita dal correntista per la restituzione degli importi illegittimamente addebitati dalla banca, sulla base di clausole negoziali dichiarate invalide, essa avrebbe pur sempre trovato la sua base nel rapporto contrattuale tra banca e cliente, per cui si sarebbe trattato comunque di azione restitutoria avente titolo nell’inadempimento di un accordo contrattuale.
Da qualunque prospettiva si fosse inquadrata la fattispecie, quindi, la conclusione non poteva che essere quella di reputare senz’altro applicabile l’art. 1284, comma 4, c.c., motivo per cui il ricorso per cassazione è stato accolto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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