8 Febbraio 2016

Tasso di interesse usurario

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’art. 644 c.p. stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

            Tra le voci di costo da inserire nel calcolo della usurarietà del tasso, le ‘Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura’ della Banca d’Italia del 2009 comprendono le spese di istruttoria, di incasso rata e invio comunicazioni, le spese di chiusura pratica/liquidazione interessi, le spese di perizia, il costo dell’attività di mediazione sostenuto dal cliente, le spese per assicurazioni/garanzie inerenti il finanziamento (ad es. polizze vita, invalidità, disoccupazione; deposito titoli amministrato; commissioni polizze fideiussorie) nonché gli oneri per la messa a disposizione dei fondi/sconfinamenti sui c/c affidati rispetto al fido.

            Le predette Istruzioni della Banca d’Italia escludono, invece, dal computo del TEG le penali di anticipata estinzione: “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica” (hanno comunque ricompreso le penali di anticipata estinzione nella determinazione della usurarietà del tasso: Trib. Pescara 28.11.2014; Trib. Bari 12.12.2014, 19.10.2015 e 27.11.2015; Trib. Avellino 28.9.2015).

            Lo stesso dicasi per gli interessi di mora, anch’essi esclusi dal calcolo del tasso effettivo globale dalle suddette Istruzioni della Banca d’Italia perché eventuali e non connessi alla erogazione del credito: “Sono esclusi … gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”.

            Gli interessi moratori sono comunque assoggettati alla normativa antiusura (se non altro per scongiurarne una utilizzazione strumentale) e dunque all’unico tasso-soglia trimestralmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, come attestato, oltre che dalla stessa Banca d’Italia, anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 5286 e 14899 del 2000, Cass. 5324/2003; Cass. 350/2013 e Cass. 602 e 603/2013; v. anche Corte Cost. 29/2002, secondo cui è “plausibile l’assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati alla normativa antiusura), pur non mancando voci (minoritarie) dissonanti (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; v. anche Cass. Pen. 5689/2012).