Tasso di interesse ultralegale
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFPer la costituzione dell’obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale) è necessaria la forma scritta ‘ad substantiam’, la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale (Cass. 1878/1972; Cass. 266/2006; Cass. 3017/2014; App. Salerno 27.1.2016; Trib. Torino 2.7.2015): in caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, infatti, non può ritenersi che l’accordo si sia concluso ‘per facta concludentia’ (Cass. 3017/2014).
La prova di una pattuizione di interessi oltre il tasso legale grava sulla parte che chiede il pagamento del tasso ultralegale essendo gli interessi una componente del credito vantato (Cass. 23974/2010): è dunque onere della Banca provare la pattuizione scritta – ex art. 1284, comma 3, c.c. – degli interessi ultralegali: nel caso in cui la Banca non assolva a tale onere occorrerà ricalcolare gli interessi in misura legale.
Il requisito della forma scritta pattizia non è sanato dalla comunicazione al correntista delle variazioni alle condizioni applicate ai rapporti e servizi bancari a mezzo dell’invio degli estratti conto (predisposti unilateralmente e a posteriori dalla Banca), la cui mancata contestazione, per giurisprudenza più che consolidata, si limita a rendere inoppugnabili gli addebiti solo dal punto di vista contabile (App. L’Aquila 15.6.2015; conf. Trib. Sassari 9.8.2014; Trib. Milano 22.4.2016).
Essendo l’atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura superiore a quella legale costitutivo del relativo rapporto obbligatorio ex art. 1284 c.c., è privo di rilevanza giuridica il riconoscimento (dichiarativo) che di esso il debitore faccia ex post (ad es. estratto conto) (Cass. 11466/2008; Cass. 266/2006; Cass. 15643/2003; Cass. 280/1997; Cass. 2690/1987; Trib. Teramo 29.5.2015; Trib. Udine 29.10.2013).