8 Marzo 2022

TAN e TAE nel contratto di conto corrente

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 stabilisce che i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della Delibera stessa devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato (TAN); nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, deve essere inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (TAE).

Il rispetto della previsione normativa è assicurato verificando se la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori sia avvenuta secondo le medesime modalità, e quindi se il TAE creditore sia maggiore del TAN creditore (come sempre avviene nel TAE debitore rispetto al TAN degli interessi passivi).

La predetta disposizione, che riguarda i contratti stipulati dal 22 aprile 2000, non è stata reiterata dalla attuale Delibera CICR 3 agosto 2016 (avendo la stessa eliminato le capitalizzazioni infrannuali).

Nei contratti di conto corrente stipulati dopo l’entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000 tre sono, in definitiva, i requisiti di legittimità della clausola contrattuale anatocistica: 1) pari periodicità nella liquidazione degli interessi debitori e creditori; 2) indicazione, oltre che del tasso nominale, anche del tasso effettivo su base annua, in relazione agli effetti della capitalizzazione infrannuale; 3) specifica approvazione per iscritto da parte del cliente della clausola (Cass. n. 17634/2021).

La Cassazione ha stabilito, di recente, che la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (Cass. n. 4321/2022).

La medesima decisione ha affrontato anche la questione della eventuale coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo riveniente dalla ridottissima misura degli interessi attivi, osservando che « o la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell’incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l’art. 3 della delibera; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l’art. 6 della delibera stessa ».

Infine, parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano 16.10.2018; App. Torino 5.5.2020) ha stabilito che riguardo ai contratti di mutuo non è previsto da alcuna norma primaria o secondaria l’obbligo di indicare in contratto il TAE. Il predetto art. 6 Delibera CICR 9.2.2000 prevede infatti la necessità di indicare in contratto « il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione » nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale; tale disposizione, è argomentato, non è applicabile ai contratti di mutuo, dove non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti), ma solo un frazionamento dell’obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale.

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