23 Gennaio 2018

Tabelle milanesi e risarcimento del danno non patrimoniale

di Etienne Fabio Invernizzi Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. III, 11 luglio 2017, n. 17061 – Pres. Travaglino – Est. Pellecchia

Poteri del giudice – Responsabilità civile – Risarcimento del danno non patrimoniale – Valutazione e liquidazione – Applicazione e interpretazione delle Tabelle milanesi – Questione di diritto – Conoscibilità d’ufficio  

[1] La mancata adozione da parte del giudice di merito, delle Tabelle di Milano, in favore di altre, integra violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma I, n. 3; ove nelle more tra l’introduzione del giudizio e la sua decisione, le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale siano mutate, il giudice (anche d’appello) ha l’obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione .

 CASO

[1] Con atto di citazione di aprile 2002, C.G. convenne in giudizio M.L., R.M. e la Milano Assicurazioni S.p.a., chiedendo la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale in cui era stato coinvolto mentre viaggiava sulla proprio moto, cagionato da M.L., alla guida dell’autovettura di proprietà di R.M. ed assicurata da Milano Assicurazioni; nel 2007, il Tribunale di Treviso, in accoglimento delle domande attore, accertò la responsabilità esclusiva di M.L. e liquidò il danno non patrimoniale sulla base della Tabella del Triveneto; con sentenza del  13 agosto 2014, la Corte d’Appello di Venezia riformò parzialmente la decisione rideterminando la liquidazione del danno non patrimoniale sulla base delle Tabelle di Milano. Nel giudizio di cassazione, i ricorrenti incidentali – M.L. e R.M. – lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 2059, 1226 c.c. e 329 e 245 c.p.c., per avere la Corte d’Appello rideterminato, in assenza si specifica impugnazione delle Tabelle utilizzate dal Giudice di primo grado, la liquidazione del danno non patrimoniale sulla base delle Tabelle milanesi.

SOLUZIONE

[1] Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di cassazione afferma che il giudice di merito è tenuto a fare applicazione delle Tabelle di Milano ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, la cui mancata adozione integra violazione di diritto censurabile con ricorso per cassazione.

QUESTIONE 

[1] Con la sentenza in esame, la Suprema Corte, nel confermare la decisione della Corte d’appello di Venezia, ritiene non corretta la tesi prospettata dai ricorrenti incidentali, in virtù della quale la Corte di appello non avrebbe potuto procedere a rideterminare la liquidazione del danno sulla base di tabelle diverse (Tabelle di Milano) da quelle utilizzate dal giudice di primo grado (Tabella del Triveneto), essendo necessaria una specifica impugnazione in appello da parte del danneggiato, mancata nel caso concreto; in altre parole, secondo la tesi dei ricorrenti incidentali, l’applicazione delle Tabelle milanesi sarebbe subordinata ad una specifica richiesta del danneggiato da formulare in primo grado o con l’atto di appello, non essendo sufficiente la richiesta formulata nella comparsa conclusionale d’appello.

La sentenza si presenta come l’occasione per la Corte di cassazione per confermare il carattere tendenzialmente vincolante delle Tabelle milanesi; in particolare, secondo l’orientamento assolutamente prevalente in seno alla Suprema Corte (da ultimo, Cass. 18 maggio 2017, n. 12470) nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito al giudice procedere ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice, dovendosi per questo preferire l’adozione del criterio elaborato dal Tribunale di Milano, al quale si riconosce la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni ex artt. 1226 e 2056 c.c., salva la possibilità per il giudice di discostarsene – motivando – per dare rilievo alle circostanze del caso concreto (c.d. personalizzazione).

Ciò premesso, la Corte di Cassazione precisa che il giudice (anche d’appello) è tenuto, nella liquidazione del danno non patrimoniale, ad applicare i parametri vigenti al momento della decisione, a nulla rilevando che essi siano diversi da quelli vigenti al momento dell’introduzione del giudizio (in questo senso anche Cass., 27 novembre 2015, n. 24210; Cass. 6 marzo 2014, n. 5254); per questo motivo, non è censurabile il modus operandi della Corte d’appello di Venezia, la quale ha correttamente liquidato il danno non patrimoniale sulla base delle Tabelle milanesi.

La Suprema Corte ha altresì evidenziato che, se è vero che l’applicazione delle Tabelle di Milano deve essere specificatamente invocata in sede di gravame di merito, questo requisito può ritenersi senz’altro soddisfatto allorché, come nel caso concreto, la richiesta sia avanzata anche solo in sede di precisazione delle conclusioni.

Per approfondimenti: P. Valore, Danno non patrimoniale, in Giur. it., 2017, n. 6, 1317 ss.; M. Franzoni, Una sentenza, le Tabelle milanesi e una legge che non c’è, in Resp. civ., n. 10/2011, 646 ss.; D. Spera, I criteri di liquidazione del danno non patrimoniale e le questioni aperte dai recenti orientamenti di legittimità, in Giur. it., 2012, n. 6, 1307 ss.

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