24 Ottobre 2017

Sussistenza della subordinazione nel contratto a progetto

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 31 agosto 2016, n. 17448

Contratto a progetto – risultato – mancata specifica indicazione – subordinazione – sussiste

 MASSIMA

Deve ritenersi che nel contratto a progetto ciò che viene essenzialmente in rilievo è che l’attività affidata si svolga in piena autonomia, in funzione di un risultato determinato e in coordinazione con l’organizzazione predisposta dal committente, anche sotto il profilo temporale, divenendo così l’obiettivo un fattore-chiave che giustifica l’autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione: ne consegue che deve essere ritenuta sussistente la subordinazione laddove il programma indicato nel contratto altro non costituisce che un’elencazione di mansioni mentre difetta di ogni riferimento al risultato che si intende conseguire e alle attività funzionali al conseguimento.

 COMMENTO

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla genuinità di un contratto di lavoro a progetto. Più precisamente, la Corte d’appello aveva parzialmente accolto il gravame sollevato dalla società contro la sentenza del Tribunale, confermando esclusivamente quella parte di sentenza relativa alla sussistenza dell’obbligazione contributiva per l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore coinvolto. Avverso la sentenza della Corte d’appello la Società ha promosso ricorso per Cassazione. Ha resistito l’INPS con controricorso. Con i primi due motivi del ricorso, la Società ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 61 d. lgs. 276/2003, sostenendo che il requisito di specificità richiesto dalla norma si riferisca solo al progetto e non anche al “programma di lavoro”. La Società ha inoltre sostenuto che il lavoro a progetto non richiede necessariamente il raggiungimento di un risultato predeterminato, che il programma di lavoro era del tutto compatibile con il lavoro a progetto e che tale attività era sempre stata svolta dal lavoratore in estrema autonomia di tempo e di modalità. La Suprema Corte ha dichiarato tali censure infondate, precisando che il testo dell’art. 61 del d.lgs. 276/2003 – applicabile ratione temporis alla fattispecie – ha introdotto una nuova tipologia contrattuale (quella del lavoro a progetto) nella quale devono risultare la durata della collaborazione e la sua riconducibilità a uno o più progetti o programmi di lavoro funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale da raggiungersi in piena autonomia di svolgimento in termini di tempo e di modalità. La Suprema Corte ha sottolineato come la dottrina e la giurisprudenza prevalente considerino l’utilizzo dei termini “progetto” e “programma” come un’endiadi, e, quindi, è proprio la specificità del progetto, programma o fase a determinare la genuinità o meno di un contratto di lavoro a progetto. In questa prospettiva interpretativa, il risultato finale – specificato per iscritto ex ante – ha assunto la veste di fattore- chiave dell’autonomia riconosciuta al lavoratore a progetto, in quanto deve essere raggiunto attraverso lo svolgimento autonomo del programma o progetto affidato dal datore di lavoro. Con il terzo motivo la Società denuncia l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e ribadisce che nel contratto erano presenti tutti gli elementi previsti dalla normativa e che l’INPS non aveva mai contestato le attività svolte. Con il quarto motivo la stessa Società contesta l’omessa ammissione della prova testimoniale decisiva a escludere che il lavoratore svolgesse le mansioni classiche del magazziniere. Secondo la Corte di Cassazione, i Giudici di merito hanno correttamente rilevato che il “programma” affidato al lavoratore riproponesse solo un’elencazione di mansioni peraltro del tutto analoghe a quelle classiche da magazziniere. Per tale ragione è stata quindi esclusa l’esistenza tanto di un risultato finale da conseguire tanto di un genuino progetto. In definitiva, poiché il ragionamento seguito dai Giudici di merito è apparso congruo e condivisibile, ne consegue la mancanza di decisività della prova testimoniale richiesta dalla Società. Con il quinto motivo di ricorso, la Società ha lamentato l’erronea valutazione compiuta dai Giudici di merito in merito alla presunzione di subordinazione contenuta nell’art. 69 del d. lgs. 276/2003. Anche tale motivo è infondato. Attraverso l’apparato sanzionatorio di cui all’art 69 del citato d. lgs., il legislatore ha cercato di arginare l’abuso dell’utilizzo della fattispecie del lavoro a progetto. Più precisamente, il primo comma sanziona l’ipotesi in cui un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia priva di un progetto, programma o fase di esso; il secondo comma, invece, sanziona le fattispecie in cui il rapporto si svolga in concreto come un rapporto di lavoro subordinato. Ebbene, nel primo caso si parlerà, secondo quanto espresso dalla Suprema Corte, di una forma di presunzione assoluta di subordinazione, dal momento che il tenore letterale della norma impone la conversione automatica del rapporto di collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato, conversione che non può essere evitata neppure provando che la prestazione sia stata svolta in piena autonomia organizzativa ed esecutiva. Risulta pertanto, anche in questo caso, condivisibile la conclusione cui sono giunti i Giudici di merito. Anche il sesto motivo del ricorso, attinente all’asserita violazione della ripartizione degli oneri probatori, è dichiarato infondato.