Sull’utilizzabilità degli estratti conto acquisiti in corso di causa
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFSi segnala una recentissima ordinanza della Cassazione n. 21472 del 15 settembre 2017 relativa alla utilizzabilità degli estratti conto acquisiti in corso di causa.
La questione affrontata dalla Suprema Corte atteneva ad una eccezione relativa alla tardiva produzione dei documenti posti a fondamento della domanda, perché effettuata dalla società ricorrente soltanto nel corso dell’espletamento della consulenza tecnica.
Il ragionamento della Cassazione si sviluppa secondo i seguenti passaggi logico-giuridici:
– occorre allora innanzitutto precisare che non si verte in materia di una mera azione di ripetizione dell’indebito, bensì di un’azione di rendiconto;
– è vero che l’esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio (Cass. 26943/2007);
– nella fattispecie, non può mettersi in dubbio l’esistenza del rapporto di conto corrente (non contestato dalla Banca) e dunque l’esistenza della documentazione relativa alla sua gestione;
– secondo l’art. 119 TUB la Banca, in ipotesi di contratti di durata (nella fattispecie conto corrente), deve fornire al cliente, periodicamente e in forma scritta, l’estratto riguardante i rapporti regolati in conto corrente;
– la norma dell’art. 1832 c.c., da leggersi in armonia con quella dell’art. 1827 c.c., impone che l’approvazione o la mancata contestazione nei termini del rendiconto spedito da uno dei correntisti, non impedisce di contestare la mancanza o la validità del rapporto che costituisce la causa dell’annotazione (Cass. 6548/2001; Cass., S.U., 21597/2013);
– per l’esercizio del diritto ex art. 119, comma 4, TUB ad ottenere la copia della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni “non è necessario che il richiedente indichi specificatamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla Banca gli elementi minimi indispensabili per consentire l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte (Cass. sez. I, sent. 12.5.2006, n. 11004)“.
Sulla base dei predetti presupposti, la Cassazione ha stabilito che “il correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, atteso che procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 c.p.c. e s. è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto dell’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività“.