26 Maggio 2020

Sull’irrilevanza della tacita o espressa accettazione del contraddittorio sulla domanda formulata per la prima volta in appello

di Marco Russo, Avvocato Scarica in PDF

Cass., sez. un., 9 gennaio 2020, n. 157, Pres. Petitti, Rel. Genovese

Procedimento civile – Appello – Divieto di domande nuove – Principio del doppio grado di giurisdizione – Ordine pubblico – Inammissibilità – Rilievo d’ufficio – Accettazione del contraddittorio irrilevanza (C.p.c. art. 345, 360

Il divieto di proporre domande nuove in appello sancito dall’art. 345 c.p.c., comma 1, in quanto espressione del principio del doppio grado di giurisdizione, costituisce regola di ordine pubblico; conseguentemente, la sua violazione deve essere rilevata anche d’ufficio in sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza l’eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte.

CASO

Il principio di diritto è affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione a definizione di una lunga vicenda connotata da profili anche amministrativistici in questa sede non rilevanti, riassumibile nei seguenti passaggi.

Il Tribunale regionale delle acque pubbliche, accogliendo la domanda proposta dalla società E.I. nei confronti del Comune nonché di altri soggetti pubblici per ottenere il risarcimento dei danni conseguente all’illecita c.d. sottensione di acque, condanna il solo Comune per il prelievo limitatamente al periodo novembre 2000 – dicembre 2001 e uno degli altri convenuti per il successivo periodo terminato nell’agosto 2006, respingendo le domande riconvenzionali proposte dagli stessi condannati nei confronti della società attrice.

Alla dichiarazione di inammissibilità degli appelli proposti dai soccombenti seguiva ricorso per cassazione, accolto dalla Corte con sentenza n. 10453 del 2015 che annullava le sentenze con rinvio, ai fini di una nuova decisione nel merito.

La sentenza emessa a seguito della riassunzione del giudizio di rinvio accoglieva le impugnazioni, annullando dunque la condanna al risarcimento del danno sulla base dell’assenza di prova in ordine ad un concreto pregiudizio per la capacità produttiva degli impianti idroelettrici di E.I.

Anche quest’ultima sentenza era impugnata per cassazione, e infine annullata senza rinvio dalla Corte con la decisione in esame.

SOLUZIONE

Le Sezioni unite, nell’ambito di una complessa decisione su profili sostanziali inerenti all’istituto della sottensione di utenza (ossia l’obbligo del concessionario di acque pubbliche, cui sia stata accordata la concessione nonostante le incompatibilità con utenze preesistenti, di indennizzare i precedenti utenti, fornendo una quantità d’acqua o di energia corrispondente a quella da essi effettivamente utilizzata), colgono l’occasione per affermare, sul piano processual civilistico, che “il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall’art. 345 c.p.c., comma 1, è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d’ufficio”.

QUESTIONI

Il principio esula dalla materia, di diritto sostanziale, la cui complessità ha indotto in un primo tempo le Sezioni unite, con la decisione del 9 aprile 2019, n. 9952, a rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della “relazione di studio all’Ufficio del Massimario, per acquisire un quadro sistematico dei contributi offerti al riguardo dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina”: il contributo processual civilistico offerto dalla decisione in esame si estrinseca infatti nell’utile riaffermazione della regola che destituisce di ogni rilevanza l’eventuale inerzia della controparte a fronte della proposizione di una nuova domanda in appello, in violazione dell’art. 345, comma 1 c.p.c.

E’ noto che quest’ultima disposizione è costruita, come i due capoversi dello stesso articolo, sulla dicotomia tra una regola (l’inammissibilità di novità in appello) e l’affermazione di alcune eccezioni: più o meno stringenti, nella continua evoluzione normativa della disciplina verso il modello della revisio prioris instantiae, per quanto riguarda eccezioni (comma 2) e prove (comma 3); e particolarmente rigorose per quanto concerne il tema in esame, dove il legislatore ha previsto un elenco tassativo di quattro ambiti – interessi, frutti, accessori e risarcimento del danno – sottratti al divieto per la parte di domanda successiva alla sentenza di primo grado.

La chiara formulazione adottata dal legislatore del 1990 ha eliminato i dubbi insorti con la precedente versione del divieto di domande nuove, che non precisava la natura della sanzione (inammissibilità): i pochi nodi interpretativi hanno fatto sì che le sezioni unite si siano dunque dovute misurare in sporadiche occasioni sull’esegesi della disposizione, e, in particolare, sulla portata della sanzione conseguente alla novità della domanda, per precisare, ad esempio che la notificazione al difensore costituito di una domanda nuova in appello, pur se inammissibile, spiega efficacia interruttiva della prescrizione, sospendendone altresì il decorso fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (Cass., S.U., 27 gennaio 2016, n. 1516).

Ad oggi, la giurisprudenza non sembra invece revocare in dubbio la perdurante affermazione della deducibilità per la prima volta in grado d’appello di un diverso titolo di acquisto del diritto autodeterminato oggetto della domanda rispetto a quello invocato in primo grado (Cass., 21 gennaio 2013, n. 1370, secondo cui non viola il divieto di domande nuove in appello la deduzione da parte dell’attore di un fatto costitutivo del tutto diverso rispetto a quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio, nella fattispecie rappresentato dall’intervenuta usucapione del bene a fronte dell’originaria causa petendi costituita dal contratto di compravendita su cui l’attore aveva fondato la domanda di rivendica formulata in primo grado; Cass., 19 dicembre 2011, n. 27521): soluzione, quest’ultima, che consente sostanzialmente l’aggiramento della barriera preclusiva alle nuove deduzioni in primo grado e, così operando, legittima lo stravolgimento in appello delle prospettazioni in fatto e in diritto che pure, salvo la disciplina delle domande e delle eccezioni nuove in appello di cui ai primi due commi dell’art. 345 cod. proc. civ., avrebbero dovuto trovare cristallizzazione negli atti del primo grado di merito.

Con la decisione in esame le sezioni unite prendono le mosse dalla natura pubblicistica del divieto –per altro chiaramente evincibile dall’attuale tenore letterale della disposizione, che attribuisce al giudice d’appello il compito di rilevare l’inammissibilità anche “d’ufficio” – e dalla tralatizia affermazione del necessario rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione (in realtà non costituzionalizzato, e dunque ipoteticamente derogabile dal legislatore ordinario), per ribadire l’irrilevanza del comportamento adottato dalla controparte davanti alla domanda nuova: sia che esso si sia articolato in un consenso espresso, sia che, come avviene con più facilità, la fattispecie sia originata dall’omessa formulazione di un’apposita eccezione vòlta a far valere la mancata accettazione del contraddittorio.

In tal senso la Cassazione si era già espressa con la sent. 30 settembre 2014, n. 20557, allorché aveva riformato la decisione d’appello che aveva affermato la responsabilità del condomino e degli amministratori, evocati in giudizio in primo grado ex art. 2043 cod. civ. per culpa in vigilando in relazione all’esecuzione di lavori condominiali, anche per culpa in eligendo in ordine all’individuazione dell’impresa, comportando la diversità del titolo dei fatti a fondamento della pretesa e dunque la novità della domanda. E in tale occasione aveva espressamente precisato che “non ha alcun rilievo il punto della mancata accettazione del contraddittorio, poiché la giurisprudenza di questa Corte è da tempo ferma nel sostenere che l’inammissibilità di domande nuove ai sensi dell’art. 345 c.p.c., è posta a tutela di un interesse di natura pubblicistica”.

In precedenza, sulla base dello stesso principio, la Corte aveva ritenuto domanda nuova la modificazione della causa petendi quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado è impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado e dunque comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, con introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione e alterazione “dell’oggetto sostanziale dell’azione e dei termini della controversia”: in tale ipotesi la mutatio libelli deve essere rilevata d’ufficio dal giudice di secondo grado e, in mancanza, in sede di legittimità, poiché il divieto di proporre domande nuove in appello costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione ed il suo mancato rispetto, integrando, altresì, violazione dei principi del doppio grado di giurisdizione e del contraddittorio è violazione di norma di ordine pubblico (Cass., 24 novembre 2008, n. 27890).

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