25 Ottobre 2016

Sull’inammissibilità dell’istanza di ingiunzione avente ad oggetto il rilascio di un immobile

di Elisa Bertillo Scarica in PDF

Tribunale di Milano 12 luglio 2016 – Giudice Favarolo

Procedimento civile – Ordinanze anticipatorie di condanna – Rilascio di bene immobile – Ammissibilità – Esclusione (Cod. proc. civ. artt. 186 ter, 633, 634)

[1] E’ inammissibile l’istanza di ingiunzione ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c. avente ad oggetto il rilascio di un bene immobile, non ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 633, comma 1, n. 1 e 634 c.p.c.

CASO

[1] Nelle more di un giudizio ordinario pendente di fronte al Tribunale di Milano, viene avanzata istanza di ingiunzione ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c. al fine di ottenere il rilascio di un bene immobile.

SOLUZIONE

[1] L’istanza viene dichiarata inammissibile in ragione della carenza dei presupposti richiesti dall’art. 186 ter c.p.c. per l’emissione della relativa ordinanza. La norma, infatti, subordina l’accoglimento dell’istanza di ingiunzione alla sussistenza dei presupposti «di cui all’art. 633, primo comma, n. 1), e secondo comma, e di cui all’art. 634» c.p.c. Il rinvio all’art. 633 c.p.c. limita l’ambito di applicazione dell’ordinanza di ingiunzione ai diritti di credito aventi ad oggetto una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibili, ovvero al diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, con conseguente inammissibilità dell’istanza avente differente oggetto, nel caso di specie il rilascio di un bene immobile.

QUESTIONI

[1] La pronuncia, della quale non constano precedenti editi, affronta la questione relativa all’individuazione delle condizioni di ammissibilità per l’emissione dell’ordinanza di ingiunzione disciplinata dall’art. 186 ter c.p.c.

La norma, nel richiamare gli artt. 633 e 634 c.p.c., individua quali requisiti quelli che la disciplina del procedimento speciale per ingiunzione postula per la pronuncia del decreto ingiuntivo. L’emissione dell’ordinanza di ingiunzione è, pertanto, subordinata alla circostanza che il richiedente, da un lato, faccia valere un diritto di credito ad una somma liquida di denaro o a una determinata quantità di cose mobili fungibili o alla consegna di cose mobili determinate, e, dall’altro, disponga di prova scritta (v. A. Carratta – C. Mandrioli, Diritto processuale civile, II, Torino, 2016, 117 s.; R. Conte, L’ordinanza di ingiunzione nel processo civile, Padova, 2003, 65; L.P. Comoglio, I provvedimenti anticipatori, in L.P. Comoglio – M. Taruffo, Le riforme della giustizia civile, Torino, 2000, 364; A. Attardi, Le ordinanze di condanna nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado secondo la legge di riforma, in Giur. it., 1992, IV, 6; A. Carratta, Ordinanze anticipatorie di condanna (dir. proc. civ.), in Enc. Giur. Treccani, XXII, Roma 1995, 13; M.G. Civinini, Le condanne anticipate, in Foro it., 1995, I, 343; C. Mandrioli, Le nuove ordinanze «di pagamento» e «ingiunzionale», in Riv. dir. proc., 1991, 651 s.; T. Navarra, La tutela interinale: art. 186 bis e ter c.p.c. Prospettive «de iure condendo», in Giur. it., 1993, IV, 73 ss.; A. Proto Pisani, I provvedimenti anticipatori di condanna, in Foro it., 1990, V, 401; A. Valitutti, Le ordinanze provvisoriamente esecutive, Padova 1999, 109). A favore dell’estensione dell’ingiunzione in corso di causa alla tutela dei diritti al rilascio di beni immobili e a prestazioni fungibili di fare «salvo il coordinamento con le norme sul procedimento per convalida di sfratto» si era, in passato, espresso il progetto di riforma della Commissione Tarzia, punto 21, lett. d), in Riv. dir. proc., 1996, 948, rimasto, tuttavia, inattuato. Allo stato attuale, perciò, l’ordinanza di ingiunzione si differenzia dall’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., che può riguardare anche la riconsegna di beni immobili (cfr. A. Carratta, Ordinanze anticipatorie di condanna, cit., 20 s.; A. Valitutti, Le ordinanze provvisoriamente esecutive, cit., 109).

Attraverso l’utilizzo della tecnica del rinvio, «la disposizione in esame non fa altro che trapiantare nel seno di un processo iniziato nelle forme della cognizione piena la disciplina del procedimento per ingiunzione così come contenuta negli articoli 633 a 656, con tutti i conseguenti problemi e tutte le relative soluzioni affermatesi nella prassi applicativa di quasi un cinquantennio» (così A. Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 246). Con riferimento al diritto che si può far valere con tale ultimo procedimento, è pacifica l’esclusione, oltre che dei crediti aventi ad oggetto prestazioni di fare o non fare, dei crediti al rilascio di cose immobili e di quelli aventi ad oggetto quantità non determinate di denaro o di altre cose mobili fungibili. Oltre al dato letterale, infatti, militano in tal senso ulteriori considerazioni: «nel primo caso, l’esclusione è dovuta all’inopportunità e mancanza di necessità di un accertamento accelerato; nel secondo caso, all’incompatibilità tra la tecnica con cui la legge realizza questo accertamento accelerato e l’indeterminatezza del credito» (cfr. A. Carratta – C. Mandrioli, Diritto processuale civile, III, Torino, 2016, 11 ss.). In dottrina, sul procedimento di ingiunzione, v. R. Conte, Commento all’art. 633 c.p.c., in Codice di procedura civile commentato, a cura di C. Consolo – F.P. Luiso, III, Milano 2010, 3; A. Valitutti – F. De stefano, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 1994, 84; E. Garbagnati, Il procedimento di ingiunzione, Milano, 1991.

Per un approfondimento sull’oggetto del procedimento monitorio si rinvia a O. Desiato, Sull’inammissibilità del decreto ingiuntivo avente ad oggetto un obbligo di facere, in https://www.eclegal.it/sullinammissibilita-del-decreto-ingiuntivo-avente-ad-oggetto-un-obbligo-di-facere/.