10 Ottobre 2017

Sull’ammissibilità della rinuncia all’azione di restituzione

di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDF

Può capitare che, nella trattativa circa l’acquisto di un immobile, emerga che uno degli atti di provenienza è una donazione. Si parla in tal caso del problema della c.d. “provenienza donativa”, insorgente dagli artt. 561 e 563 c.c.

In particolare, il legislatore prevede, all’art. 563 c.c., la facoltà per il legittimario (cioè per il coniuge, il discendente o, in assenza di discendenti, l’ascendente) che sia stato leso nei diritti ereditari ad esso riservati dalla legge, di agire non solo – con l’azione di riduzione – contro i donatari di beni immobili, ma anche – con l’azione di restituzione – contro coloro che hanno acquistato, a qualsiasi titolo, dai donatari stessi.

In altri termini il legittimario insoddisfatto può aggredire, per i vent’anni successivi alla trascrizione della donazione, oltre che il patrimonio del donatario, anche il patrimonio dei suoi aventi causa (che spesso sono acquirenti in buona fede). Ulteriore complicazione discende dal fatto che il legittimario che agisce in restituzione ottiene la proprietà dei beni oggetto di donazione libera da pesi e ipoteche. Ciò comporta che le banche difficilmente finanziano un’operazione di acquisto immobiliare in presenza del rischio dell’azione di restituzione.

Ulteriore premessa risiede nell’art. 557 c.c., che prevede che i legittimari non possano rinunziare all’azione di riduzione fintantoché è in vita il donante.

Secondo l’interpretazione tradizionale, l’art. 557 c.c. avrebbe permesso di risolvere il problema della provenienza donativa solo dopo la morte del donante: da quel momento i legittimari possono rinunziare a ogni azione relativa all’eredità, compresa la sola azione di restituzione, per permettere una più semplice circolazione dei beni che siano stati oggetto di donazione.

Si negava invece la possibilità di una rinunzia all’azione di restituzione durante la vita del donante, in quanto si riteneva che il divieto di rinunzia ex 557 c.c. si estendesse non solo all’azione di riduzione ma anche all’azione di restituzione (interpretata come ancillare, se non addirittura species del genus della riduzione).

La dottrina (ex multis IACCARINO), anche di seguito alla riforma attuata con il D.L. 35/2005, ha iniziato a suggerire l’esperibilità di una rinunzia, per atto notarile, all’azione di restituzione anche durante la vita del donante, meglio se contestuale all’atto di donazione stessa. Si ammette cioè la rinunzia all’azione di restituzione anche durante la vita del donante poiché si tratterebbe di un’azione autonoma, non ricompresa nel divieto ex 557 c.c., che – come ogni norma di divieto – dovrebbe avere carattere tassativo e non essere interpretata per analogia.

La giurisprudenza di merito negli ultimi tre anni si sta iniziando a schierare a favore della tesi più moderna.

Un primo arresto del Tribunale di Torino, in data 26 settembre 2014, aveva confermato l’ammissibilità della rinunzia all’azione di restituzione.

Più di recente il tribunale di Pescara, con decreto del 25 maggio 2017, ha conferma tale ricostruzione. Il ragionamento è svolto in tre punti:

  • L’azione di restituzione è “del tutto diversa e distinta” dall’azione di riduzione; la sua rinunzi abilità si può desumere dal fatto che la novella del 2005 ha introdotto un termine ventennale, e così, implicitamente, la facoltà di rinunziare a detto termine, anticipando gli effetti del suo decorso.
  • La rinunzia all’azione di restituzione non può essere considerata un patto successorio rinunziativo, nullo ex art. 458 c.c., in quanto con la donazione il bene fuoriesce dal patrimonio del donante prima del suo decesso. Ciò significa che non si può considerare una rinunzia a un bene che sarà nel patrimonio del donante al momento della sua morte.
  • Non si può trascrivere autonomamente la rinunzia all’azione di riduzione, ma dev’essere ammessa l’annotazione a margine della trascrizione della donazione, con funzione informativa per i terzi.

Seguendo la strada segnata dalla dottrina e dai tribunali di merito si può certamente limitare, nel caso in cui in famiglia vi sia condivisione delle scelte del donante, il rischio di problemi nella circolazione del bene di provenienza donativa.

Tribunale di Pescara, decreto del 25 maggio 2017 n. 250

L’azione di restituzione ai sensi dell’art. 563 c.c. è legislativamente ritenuta, per via implicita, rinunciabile con l’introduzione (novella 80/2005), nell’ambito del disposto del primo comma dell’articolo in esame, del limite temporale di esercizio del ventennio dalla trascrizione della donazione. Né tale rinunzia costituisce un patto successorio rinunciativo, nullo ex art. 458 c.c., visto che con la donazione il bene è fuoriuscito dal patrimonio del donante, futuro de cuius, prima del suo decesso. Tale rinunzia può essere annotata, a titolo informativo, a margine della donazione.