28 Marzo 2017

Sulla vincolatività della designazione del giudice del rinvio e sulla competenza dello stesso per le domande conseguenti alla cassazione della sentenza

di Michele Ciccarè Scarica in PDF

Cass., Sez. IV-Lav., 20 gennaio 2017, n. 1553

Impugnazioni civili – ricorso per Cassazione – procura speciale – requisiti (C.p.c.: artt. 83, 365, 369)

Impugnazioni civili – Cassazione con rinvio – individuazione giudice del rinvio – incontestabilità della designazione (C.p.c.: artt. 287, 383)

Impugnazioni civili – Cassazione con rinvio – individuazione giudice del rinvio – errore materiale designazione – istanza di correzione – ammissibilità (C.p.c.: artt. 287, 383; 391 bis)

Impugnazioni civili – Cassazione con rinvio – designazione giudice del rinvio – proposizione domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. – competenza in capo al giudice del rinvio – esclusività – sussistenza (C.p.c.: artt. 383, 389, 393)

[1] Si considera speciale ex art. 365 c.p.c. la procura rilasciata a margine ovvero in calce al ricorso per cassazione proposto, anche qualora non faccia espresso richiamo al giudizio di legittimità instaurando.

[2] [3] La designazione del giudice del rinvio effettuata dalla Corte di Cassazione ex art. 383 c.p.c. è incontestabile dalle parti, salva l’ipotesi del mero errore materiale, emendabile mediante apposita istanza di correzione.

[4] La domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. va proposta esclusivamente dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, rimanendo ferma tale competenza anche nel caso in cui il giudizio di rinvio non sia mai stato introdotto ovvero si sia estinto.

 CASO

[1] [2] [3] [4] Alla cassazione con rinvio di una sentenza emessa dal Tribunale di Catania in grado di appello seguiva l’introduzione di un giudizio volto ad ottenere la restituzione ex art. 389 c.p.c. delle somme corrisposte sulla base della sentenza cassata, instaurato dinanzi al Tribunale di Catania secondo le regole di competenza ordinarie; ma il giudice di primo grado, rilevata la designazione della Corte di appello di Messina quale giudice del rinvio, dichiarava inammissibile tale domanda.

Avverso questa decisione veniva proposto appello, sul presupposto della non esclusività in capo al giudice del rinvio della competenza a decidere sopra le domande di restituzione ex art. 389 c.p.c.

A fronte del rigetto del gravame proposto veniva dunque adita la Suprema Corte; resisteva l’impugnato con controricorso, eccependo – fra l’altro – l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale ex art. 365 c.p.c.

SOLUZIONE

[1] In via preliminare la Suprema Corte dichiara ammissibile il ricorso proposto, in quanto «il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità».

Ad ogni modo, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto in quanto infondato.

[2] Anzitutto, sul piano generale, viene affermato che la designazione del giudice del rinvio determina, in capo allo stesso, una competenza funzionale incontestabile per le parti in giudizio; dunque, va dichiarato inammissibile l’eventuale giudizio di rinvio instaurato dinanzi ad un giudice diverso da quello designato.

[3] Peraltro, l’incontestabilità della designazione viene meno ove risulti dalla pronuncia l’errore materiale perpetrato dai giudici di legittimità, potendo in tal caso la parte avanzare apposita istanza di correzione ex art. 391 bis c.p.c.

[4] Con riferimento al caso di specie, i giudici di legittimità affermano che le domande di restituzione di somme pagate in ottemperanza alla decisione poi cassata debbono sempre e comunque proporsi a pena di inammissibilità dinanzi al giudice del rinvio designato, in virtù dell’art. 389 c.p.c.

QUESTIONI

[1] Sui requisiti di specialità della procura ex art. 365 c.p.c. si rinvia a quanto già osservato annotando Cass., 7 gennaio 2016, n. 58.

[2] Il principio di incontestabilità della designazione del giudice del rinvio effettuato dalla Suprema Corte è pressoché pacifico in giurisprudenza (ex multis Cass., 30 novembre 2016, n. 24477; Cass., 26 giugno 2014, n. 14563; Cass., 9 febbraio 2004, n. 2407; Cass., 25 marzo 1985, n. 2119; Cass., 9 agosto 2007, n. 17457, nonché le numerose pronunce ivi riportate).

Tale conclusione poggia su due concorrenti ragioni: da un lato, la designazione ex art. 383 c.p.c. determina una competenza di tipo funzionale ed inderogabile; dall’altro, su tale questione di rito si forma immediatamente il giudicato formale, posto il principio di inoppugnabilità delle pronunce della Corte di Cassazione (eccetto le peculiari ipotesi di revocazione ex artt. 391 bis e ter c.p.c.).

Peraltro, in coerenza con quanto appena esposto, è stato altresì precisato che nemmeno eventuali modifiche legislative sopravvenute in tema di competenza del giudice del rinvio possono spiegare effetti sulla designazione già effettuata (Cass., 9 febbraio 2005, n. 2591; Cass., 5 marzo 2003, n. 3288; Cass., 2 giugno 1998, n. 5393; Cass., 8 ottobre 1987, n. 7505).

[3]  Come anticipato, l’incontestabilità della designazione viene meno solo nei casi di errore materiale, purché sia evidente la svista che abbia determinato la non coincidenza tra la determinazione del giudice del rinvio e la manifestazione esteriore di tale individuazione. In queste ipotesi la parte potrà dunque giovarsi della disciplina dettata all’art. 391 bis c.p.c. (sul punto Cass., 28 agosto 2015, n. 17274; Cass., 10 novembre 2014, n. 23977; Cass., 16 maggio 2013, n. 11889; Cass., 20 luglio 2012, n. 12746).

[4] Ferme le suesposte premesse di carattere generale, è interessante dare atto della soluzione fornita per lo specifico caso oggetto di esame, espressione dell’orientamento più recente della Suprema Corte. Stando a tale indirizzo, avviato da Cass., 29 agosto 2008, n. 21901, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata deve proporsi sempre e comunque dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, anche qualora la domanda venga proposta dopo l’estinzione del giudizio di rinvio, ovvero quando lo stesso non sia mai stato introdotto (conforme Cass., 4 settembre 2013, n. 20327; in motivazione Cass., 28 settembre 2015, n. 19166; Cass., 5 maggio 2015, n. 8903; Cass., 25 settembre 2014, n. 20229).

Di contro, per l’orientamento tradizionale, la «competenza speciale» ex art. 389 c.p.c. viene meno a fronte dell’estinzione del giudizio di rinvio, con conseguente proposizione della domanda di restituzione dinanzi al giudice ordinariamente competente (così Cass., 5 giugno 2006, n. 13139; Cass., 19 ottobre 1993, n. 10352; Cass., 16 dicembre 1986, n. 7605; Cass., 27 giugno 1986, n. 4268; Cass., 16 settembre 1983, n. 5611; Cass., 12 luglio 1983, n. 4735; Cass., 4 dicembre 1971, n. 3515).

Auspicando sul punto l’intervento chiarificatore delle sezioni unite, si reputa preferibile l’impostazione più recente fatta propria dalla sentenza in analisi: infatti, stando al chiaro tenore letterale della disposizione, l’art. 389 c.p.c. determina – verosimilmente per ragioni di economia processuale – una competenza funzionale di tipo esclusivo in capo al giudice designato per il rinvio, che prescinde dalle vicende legate alla prosecuzione del giudizio originario dopo l’intervenuta cassazione con rinvio (sul punto v. ancora Cass. 21901/2008, cit.). Siffatta conclusione risulta peraltro avvalorata sul piano armonico/sistematico, posto che lo stesso art. 389 c.p.c. determina sicuramente una competenza esclusiva in capo al giudice che abbia emanato la sentenza poi cassata senza rinvio.

Ad ogni modo, va evidenziato che stando all’art. 50 c.p.c., il giudice, in ogni caso di violazione delle regole sulla determinazione della competenza, dovrebbe applicare la translatio iudicii, indicando il giudice competente con assegnazione di un termine perentorio per riassumere la causa dinanzi a questi, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda (v. altresì Cass., 14 settembre 2016, n. 18121, la quale ha affermato la possibilità di applicare l’istituto anche in grado di impugnazione). Poste siffatte premesse, il caso di specie potrebbe rientrare entro il raggio di applicazione della traslatio iudicii, in quanto il giudice del rinvio designato dalla Suprema Corte funge da Ufficio Giudiziario funzionalmente competente a ricevere ex art. 389 c.p.c. le domande di restituzione proposte in primo grado (arg. ex art. 50 c.p.c.). Viceversa, la sentenza oggetto di analisi si è limitata a dichiarare inammissibile la domanda promossa dinanzi al giudice diverso da quello competente.

Infine, si segnala che per la giurisprudenza maggioritaria ogni domanda conseguente alla sentenza di cassazione con rinvio ex art. 389 c.p.c. può alternativamente proporsi dinanzi al giudice del rinvio: a) con atto di citazione autonomo ex art. 144 disp. att. c.p.c.; b) nello stesso atto di riassunzione della causa, qualora l’attore si renda parte diligente per la prosecuzione del giudizio; c) nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio instaurato (così Cass., 20 giugno 2011, n. 13454; Cass., 29 gennaio 2007, n. 1779; contra Cass., 19 febbraio 2003, n. 2480).