15 Novembre 2016

Sulla translatio iudicii nel giudizio d’impugnazione

di Michele Ciccarè Scarica in PDF

 

Cass., Sez. Un., 14 settembre 2016, n. 18121

Impugnazioni civili – notificazione ricorso in Cassazione – copia priva di alcune pagine – dichiarazione di inammissibilità – esclusione – sanabilità del vizio – sussistenza (Cod. proc. civ., artt. 156, 291, 327, 366, 369)

 

Impugnazioni civili – appello proposto dinanzi a giudice incompetente – dichiarazione di inammissibilità – esclusione – translatio iudicii – applicazione (Cod. proc. civ., artt. 50, 341, 358)

 

 

[1] Il ricorso per cassazione notificato in copia incomprensibile siccome priva di alcune pagine, non comporta l’inammissibilità del giudizio di legittimità instaurato, bensì costituisce un vizio di sanabile ex tunc rinnovando tale notifica; ciò purché l’originale del ricorso risulti integro e ritualmente depositato.

 

[2] L’appello proposto al giudice territorialmente incompetente non va dichiarato inammissibile, essendo possibile riassumere la causa dinanzi a quello competente ex art. 50 c.p.c. in applicazione della translatio iudicii; tale istituto trova inoltre applicazione nei confronti dell’appello proposto ad un giudice di grado diverso rispetto a quello competente. 

CASO
[1] [2] Il soccombente impugnava la sentenza di primo grado dinanzi ad una Corte di appello territorialmente incompetente, la quale, rilevato il vizio ex art. 341 c.p.c., dichiarava inammissibile l’impugnazione avanzata.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione; tuttavia, la copia notificata risultava carente di alcune pagine. Veniva dunque eccepita dal resistente l’inammissibilità del giudizio instaurato per incomprensibilità dei motivi di ricorso.

A questo punto, Cass., 9 dicembre 2015, n. 24856, vista l’esistenza di contrasti giurisprudenziali su entrambe le questioni rilevanti ai fini della decisione, rimetteva gli atti al Primo Presidente, il quale assegnava poi il ricorso alle Sezioni Unite.

SOLUZIONE
A scioglimento dei contrasti interpretativi avutisi in seno alle sezioni semplici, la Suprema Corte:

[1] innanzitutto, esclude che l’incomprensibilità del ricorso per cassazione dovuta ad incompletezza dell’atto notificato comporti l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, essendo il vizio sanabile ex tunc mediante rinnovazione della notifica; ciò purché l’originale risulti integro e ritualmente depositato;

[2] in secondo luogo, ritiene applicabile l’istituto della translatio iudicii quando l’appello viene proposto al giudice territorialmente incompetente, affermandone inoltre l’utilizzo nei confronti dell’appello proposto ad un giudice di grado diverso rispetto a quello competente.

QUESTIONI
[1] Sul punto la Suprema Corte si discosta dall’orientamento maggioritario avutosi in passato (ex multis, Cass., 24 ottobre 2011, n. 21977; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4112; Cass., 28 aprile 1998, n. 4334), per aderire alla soluzione fornita più di recente da Cass., 4 novembre 2014, n. 23420.

In effetti, la sanzione d’inammissibilità presuppone sempre una carenza ovvero un illegittimo esercizio del potere d’impugnazione, il quale si riflette sulla difformità dell’atto rispetto alla sua fattispecie astratta. Al contrario, nel caso di specie non sussiste una carenza dei presupposti per l’impugnazione, né a fortiori alcuna discrasia fra l’atto originale ed il suo modello legale, essendo configurabile un mero vizio del procedimento notificatorio.

D’altronde, tale soluzione sembra preferibile sul piano sistematico, in quanto specificazione del principio secondo cui ai fini del riscontro circa la validità di un atto processuale deve essere concessa rilevanza all’originale rispetto alle copie notificate (Cass., 7 maggio 2015, n. 9262; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4112; nonché, in relazione al provvedimento giurisdizionale, Cass. 16 aprile 1997, n. 3251; Cass. 25 gennaio 1995, n. 888).

In definitiva, dunque, tale vizio risulta sanabile ex tunc quando viene rinnovata la notifica integrale del ricorso entro il termine per impugnare. In alternativa a ciò, peraltro, si può assistere ad una salvezza degli effetti processuali e sostanziali dell’impugnazione proposta qualora si costituisse in giudizio il resistente, fatta sempre salva la possibilità per quest’ultimo di chiedere un termine per esporre o integrare le proprie difese.

[2] La soluzione prescelta nel caso di specie si pone in linea con l’indirizzo più stratificato nel tempo, per il quale l’atto d’appello proposto al giudice territorialmente incompetente vale ad instaurare un rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente, previa riassunzione della causa nei termini, in applicazione dell’istituto della translatio iudicii (ex multis, Cass., 9 giugno 2015 n. 11969; Cass., 30 agosto 2004, n. 17395; Cass., 2 luglio 2004 n. 12155).

Detto ciò, la sentenza in analisi merita attenzione nella parte in cui estende l’applicazione del principio alle ipotesi «di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame», dal momento che la giurisprudenza dominante era sempre stata di opposto avviso (v. Cass., 2 febbraio 2010, n. 23661; Cass., 6 settembre 2007, n. 18716; Cass., 2 luglio 2004, n. 12155; Cass., 29 gennaio 2003, n. 1269; Cass., 12 dicembre 2002, n. 15866; Cass., 12 giugno 1999, n. 5814; Cass., 24 settembre 1998, n. 9554; Cass., 9 dicembre 1981, n. 6515; ma cfr. Trib. Palermo, 14 settembre 2000, in Foro It., 2000, I, p. 2986).

Tale visione poggia sul presupposto che entrambe le vicende sono sussumibili nel concetto di competenza, sebbene sui generis, delineato dall’art. 341 c.p.c., derivandone che nei loro confronti è direttamente applicabile la norma a carattere generale dell’art. 50 c.p.c.

Nello specifico, dunque, mentre la competenza territoriale è rispettata quando l’appello viene proposto al giudice nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza, quella funzionale risulta integrata quando l’appello viene proposto all’organo superiore (per le pronunce del giudice di pace è competente il tribunale; per quelle del tribunale, la corte di appello).

Oltretutto, tali conclusioni risultano coerenti sul piano sistematico, in quanto la translatio iudicii trova già applicazione, grazie all’art. 59, l. 69/2009, nei casi – più gravi – di domanda proposta al giudice carente di potere giurisdizionale.

Concorde in dottrina Carratta A., Incompetenza del giudice d’appello e translatio iudicii, in Giur. It., 2016, p. 1615; cfr. comunque Consolo C., Spiegazioni di diritto processuale civile, II, 2015, p. 474.