Sulla tempestività della domanda di mediazione c.d. delegata
di Ubaldo Serra Scarica in PDF
Trib. Firenze, sent. 14 settembre 2016
Conciliazione – Mediazione delegata – Tempestività della domanda di mediazione – Improcedibilità
(D. leg. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5)
[1] Ai fini della tempestività della presentazione della domanda di mediazione delegata dal giudice, ai fini del rispetto del termine, sia esso perentorio o ordinatorio, si deve avere riguardo, in ogni caso, alla data di invio della raccomandata all’organismo di mediazione prescelto.
CASO
[1] La sentenza in epigrafe è stata resa all’esito di un procedimento di revoca di una compravendita immobiliare, instaurato ai sensi dell’art. 2901 c.c., nel quale preliminarmente veniva eccepita l’improcedibilità per la tardività dell’avvio della mediazione disposta dal Giudice e tuttavia la suddetta procedura non aveva esito positivo.
Nello specifico con ordinanza del 25.11.2015 veniva demandato dal giudice il tentativo di mediazione assegnando il termine ex lege di 15 giorni per la proposizione del medesimo procedimento; ciononostante la relativa domanda veniva inviata per posta raccomandata in data 05.12.2015 all’Organismo di mediazione, presso il quale perveniva in data 17.12.2015 risultando, quindi, depositata oltre la scadenza dei termini de quo.
Il Tribunale di Firenze con tale provvedimento torna sull’argomento della tardività della mediazione c.d. delegata dal Giudice (cfr. Trib. Firenze 4 giugno 2015) e sul principio più volte espresso dalla Suprema Corte riguardo la notifica di un atto nel rispetto dei termini processuali (Cass 22995 del 29 ottobre 2014 n. 22995; Corte cost. 24 ottobre 2002 n. 447).
SOLUZIONE
[1] Secondo l’art. 5 comma 2 d.leg. n. 28/2010 in caso di mediazione disposta dal Giudice, l’esperimento della stessa è condizione di procedibilità con la quale viene assegnato un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda. Pertanto con la sentenza in questione, si evidenzia, in primis, che il mancato esperimento della mediazione inficia l’intera procedura e quindi, non può ritenersi realizzata la condizione di procedibilità; in particolare si ritiene che tale termine è di natura perentoria, ma qualora venisse considerato anche di natura ordinatoria, il suo mancato rispetto comporterebbe la decadenza della medesima facoltà (Trib. Firenze, sent. 04 giugno 2015 in Giur. it., 2015, 2374).
Prima di giungere alla conclusione di tale questione, il giudice ha argomentato, innanzitutto, che bisogna stabilire se ai fini della presentazione della domanda di mediazione, si debba tener conto della data del deposito della stessa oppure dell’invio della raccomandata presso l’Organismo di mediazione. Ad ogni modo essendo esso un procedimento eventualmente collegato ed interdipendente alla disciplina del processo civile e, considerato anche l’utilizzo del termine atecnico, da parte del legislatore, quale quello di “presentazione”, tutto ciò lascia chiaramente capire che esso va interpretato non nel senso di consentire il deposito della domanda di mediazione, bensì esclusivamente la sua “presentazione” all’organismo scelto dalla parte incombente.
Sicché, il Giudice estensore ha concluso respingendo l’eccezione di improcedibilità sollevata, affermando che ai fini della tempestività della presentazione della domanda si debba aver riguardo alla data di invio della raccomandata piuttosto che alla data di ricezione e deposito presso l’Organismo.
QUESTIONI
[1] Con l’art. 5 comma 2 del d.leg. 28/2010 il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, quest’ultimo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (Tra le altre, v. Trib. Milano, ord. 29 ottobre 2013, in Guida al dir., 2013, fasc. 46, 5 ss; G. Fanelli, “Interferenze” ancor più qualificate tra mediazione e processi dopo il c.d. «decreto del fare» e la legge n. 98/2013, in www.judicium.it, 2013; Trib. Prato 16 gennaio 2012 in Giur. merito, 2012, 5, 1078).
Trattasi di una mediazione che si vuole definire “sollecitata”, o “delegata”, in quanto l’input per la possibile apertura di uno spazio conciliativo viene dallo stesso giudice, sulla base di un apprezzamento discrezionale o per l’obbligatorietà della causa pendente; rileva G. Minelli, Art. 5, Condizione di procedibilità e rapporti con il processo, in La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali, a cura di M. Bove, Padova, 2011, 196, che la possibilità per il giudice di invitare le parti a procedere alla mediazione non lo priva del potere di tentare direttamente la conciliazione; tuttavia, la mediazione cd. delegata può ovviare a tutte quelle difficoltà che solitamente limitano l’efficacia della conciliazione giudiziale (si veda anche: Trib. Milano, 15 luglio 2015, in Diritto & Giustizia, 2015).
Con tale procedimento conciliativo il giudice assegna il termine di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda: in tema di mediazione delegata dal giudice si veda D. Dalfino, Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016; Buffone, Il giudice civile di fronte alla mediazione – La mediazione delegata ed il tentativo di conciliazione: perché, come e quando relazione tenuta alla Scuola Superiore della magistratura, Firenze-Scandicci, 8.4.2014.
Al fine di assolvere la condizione di procedibilità, la sentenza del Tribunale di Firenze chiarisce ancora una volta che bisogna aver riguardo della data di invio della raccomandata contenente la domanda di mediazione per poter stabilire la tempestività della presentazione nel termine dei 15 giorni previsti dall’art. 5, al fine di assolvere la condizione di procedibilità (Trib. Roma 29 ottobre 2015, in mondoadr.it).
Su queste questioni, v. A.D. De Santis, Rapporti tra mediazione, conciliazione e processo civile, in A. Maietta (a cura di), La nuova mediazione civile e commerciale, 2014, Padova.