23 Maggio 2016

Sulla tempestività del deposito telematico degli atti processuali

di Giacinto Parisi Scarica in PDF

Trib. Milano 23 aprile 2016 (ord.)

Procedimento civile – Processo telematico – Atti processuali – Deposito telematico – Perfezionamento – Completamento dell’intera procedura – Prova – Produzione in giudizio delle quattro ricevute – Tempestività – Ritualità – Esito positivo dei controlli automatici – Sussistenza (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 7; d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 13, comma 7; provvedimento del Ministero della Giustizia 16 aprile 2014, art. 14) [1].

Procedimento civile – Processo telematico – Atti processuali – Deposito telematico – Rifiuto dell’atto da parte del cancelliere – Divieto – Errori c.d. “Fatal” – Eccezione (d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 13, comma 7; provvedimento del Ministero della Giustizia 16 aprile 2014, art. 14) [2].

 [1] Il perfezionamento del deposito telematico, che si verifica nel momento in cui vengono generate le ricevute di accettazione e consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, è sospensivamente condizionato dal completamento dell’intera procedura, con conseguente necessità di produrre in giudizio tutte e quattro le ricevute al fine di fornire la relativa prova, mentre, per verificare la tempestività e la ritualità del medesimo deposito, deve considerarsi soltanto l’esito positivo dei controlli automatici riportato nella terza ricevuta.

 [2] Nell’ambito del deposito telematico degli atti processuali, se l’esito dei controlli automatici effettuati dal gestore dei servizi telematici è positivo, il cancelliere non può rifiutare l’atto, salvo che si verifichi un errore c.d. “Fatal”.

CASO
[1] [2] A seguito dell’interruzione del procedimento ex art. 300 c.p.c., il procuratore della parte ricorrente depositava telematicamente il ricorso in riassunzione, ricevendo, oltre alle ricevute di accettazione e consegna, anche la terza ricevuta di esito positivo dei controlli automatici. Tuttavia, a distanza di più di un mese, quando era ormai spirato il termine di cui all’art. 303 c.p.c., la cancelleria rifiutava il deposito dell’atto, a causa della mancata indicazione sulla nota di deposito del numero di ruolo generale. Il procuratore provvedeva dunque a depositare nuovamente il ricorso, con conseguente richiesta della parte convenuta di dichiarare estinto il giudizio, in virtù dell’intempestività del deposito.

SOLUZIONE
[1] [2] Il Tribunale di Milano accede all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il perfezionamento del deposito telematico è sospensivamente condizionato all’esito (positivo) dell’intera procedura, con conseguente necessità di produrre in giudizio tutte e quattro le ricevute, al fine di provare la tempestività del deposito. Al contempo, nell’ordinanza in oggetto si sostiene che soltanto l’esito riportato nella terza ricevuta, ossia quella generata a seguito dei controlli automatici, può essere considerato ai fini della valutazione della tardività del deposito, mentre, in caso di esito positivo di tali controlli, la cancelleria non può rifiutare l’atto, salvo che nel caso in cui si verifichi un errore c.d. “Fatal”.

QUESTIONI
[1] L’art. 16 bis, comma 7, d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 221/2012, stabilisce che «[i]l deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile».

Sulla scorta del chiaro tenore letterale della norma sopra citata, un primo orientamento giurisprudenziale ritiene che il deposito telematico (i) si perfezioni nel momento in cui vengono generate le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata e (ii) sia tempestivo là dove la ricevuta di avvenuta consegna sia generata entro le ore 23.59 del giorno di scadenza (tra le ultime, Trib. Milano 14 ottobre 2015 (ord.); Trib. Pescara 2 ottobre 2015 (ord.); Trib. Milano 31 ottobre 2014, n. 2824, tutte reperibili in www.processociviletelematico.it. Nello stesso senso, F. Sigillò – P. Calorio, L’errata indicazione del numero di ruolo determina nullità dell’atto in corso di causa depositato telematicamente: commento a Tribunale di Torino, ordinanza 22/3/2016, in questa Rivista, 09/05/2016; F. Ferrari, Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 2015, 985; B. Brunelli, Le prime (superabili) difficoltà di funzionamento del processo civile telematico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 261).

A tale orientamento sembra da ultimo accedere la Corte di cassazione, la quale, con la sentenza n. 9772/2016 (che sarà prossimamente oggetto di approfondimento su questa Rivista), pur esaminando in via principale una questione differente, ha affermato che la «generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia» consente di ritenere «integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti» dell’atto processuale, ritenendo quindi, irrilevanti, ai fini del perfezionamento e della tempestività del deposito, l’esito dei controlli effettuati dal gestore dei servizi telematici e dalla cancelleria (contenuti nella terza e quarta ricevuta).

Al contempo, sta emergendo, nell’ambito della giurisprudenza di merito, un secondo e ben più rigoroso orientamento, secondo cui il perfezionamento e la tempestività del deposito telematico sarebbero sospensivamente condizionati all’esito positivo dell’intera procedura, con conseguente necessità di depositare tutte e quattro le ricevute al fine di provare l’avvenuto deposito, atteso che «[p]uò verificarsi … che il file trasmesso in via telematica non venga accettato dalla cancelleria perché non firmato, o perché, ad esempio, affetto da errore verificatosi nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che deve corredare l’atto da depositare e che deve contenere “le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo” …, ivi compresi dunque numero di ruolo generale e parti» (Trib. Milano 8 ottobre 2015 (ord.), in www.ilcaso.it; Trib. Torino 11 giugno 2015 (ord.), in www.processociviletelematico.it).

L’ordinanza in epigrafe, pur aderendo a tale seconda impostazione, ha tentato di mitigarne le conseguenze che ne discenderebbero in caso di rigorosa applicazione, affermando che, al fine di valutare la tempestività del deposito, è necessario prendere in considerazione esclusivamente l’esito dei controlli automatici effettuati dal gestore dei servizi telematici, riportato nella terza ricevuta. Infatti, qualora si volesse ritenere che sia l’esito riportato nella quarta ed ultima ricevuta a determinare la tempestività del deposito, si potrebbero ingenerare casi (come quello da cui scaturisce l’ordinanza in commento) in cui il rifiuto dell’atto da parte del cancelliere, anche se illegittimo o erroneo, impedirebbe il perfezionamento del deposito – con conseguente eventuale decadenza dai termini ai fini del deposito stesso – senza che il giudice sia posto nelle condizioni di valutare la natura giuridica dell’errore relativo al deposito e le conseguenze sanzionatorie ad esso riconducibili.

[2] Il Tribunale ha affermato, pertanto, che, nell’ipotesi di errori denominati “Warn” o “Error”, la cancelleria deve accettare ugualmente il deposito, forzando l’errore e segnalando il problema riscontrato al giudice, unico soggetto competente a decidere in merito alla tempestività e ritualità del deposito. L’unica ipotesi in cui il cancelliere può rifiutare il deposito telematico dell’atto è il caso dei c.d. errori “Fatal”, che inibiscono materialmente l’accettazione e, dunque, l’ingresso dell’atto/documento nel fascicolo processuale (in tal senso, cfr. artt. 5 e 7 della circolare del Ministero della giustizia del 23 ottobre 2015, reperibile su http://bit.ly/1TCIF8U. Sul punto, v. anche D. Dalfino – G.G. Poli, Processo telematico: una partenza con “brivido” ma necessaria per un salto di qualità del sistema, in Guida al dir., 2014, 26, 119).