3 Ottobre 2017

Sulla tardività della notifica del decreto ingiuntivo

di Gabriele Quaranta Scarica in PDF

Trib. Torino, sent. 16 giugno 2017, rel. Ciccarelli.

Procedimento per ingiunzione – Notificazione del decreto ingiuntivo – Tardività – Opposizione (Cod. proc. civ., artt. 644, 645; disp. att., art. 188)

[1] Il termine di sessanta giorni per la notificazione del decreto ingiuntivo, previsto dall’art. 644 c.p.c., decorre non dalla data apposta dall’estensore del provvedimento, ma da quella del perfezionamento della sua pubblicazione.

[2] La notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell’art. 644 c.p.c., l’inefficacia del provvedimento, ma non osta alla qualificazione dello stesso ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, sicché, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, il giudice adito ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.

CASO

[1] [2] La pronuncia in epigrafe costituisce l’esito di un giudizio originato da un’opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale la società Alfa, oltre a difendersi nel merito, chiedeva fosse accertata l’inefficacia del decreto stesso a causa del mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 644 c.p.c. per la relativa notifica.

Radicatosi il contraddittorio, la società Beta si difendeva non contestando la circostanza fatta valere dall’opponente. Precisava tuttavia al riguardo che proprio con la notifica del decreto, seppur tardiva, si era comunque proceduto all’instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione all’interno del quale intendeva far valere il proprio diritto di credito.

SOLUZIONE

[1] Chiamato a pronunciarsi sulla questione, il Tribunale di Torino, dopo aver riscontrato l’effettiva tardività della notifica, provvede ad accogliere la censura dell’opponente (cui peraltro aveva aderito anche la controparte), dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo.

Proprio al fine di pronunciarsi sulla tempestività della notifica, la il Giudice si sofferma incidentalmente sull’individuazione del dies a quo del termine previsto dall’art. 644 c.p.c. A tal proposito, richiamando un orientamento risalente e consolidato, afferma che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 644 c.p.c. per la notificazione del decreto ingiuntivo decorre non dalla data apposta nel contesto del provvedimento quale data della relativa pronuncia, ma da quella in cui il provvedimento stesso risulta depositato in cancelleria, a seguito del procedimento di pubblicazione.

Applicando tale principio alla fattispecie concreta, la declaratoria di tardività, nonché la consequenziale inefficacia del decreto, appaiono scontate: il decreto ingiuntivo era stato infatti depositato in cancelleria il 17 dicembre 2014 e notificato solo il 12 maggio 2014, ovvero ben oltre il termine previsto dal codice.

[2] La predetta declaratoria tuttavia non consente al giudice di definire in rito la controversia. Ed infatti, accogliendo l’osservazione della società opposta, lo stesso Tribunale afferma che la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo comporta, ai sensi dell’art. 644 c.p.c., l’inefficacia del provvedimento, ma non incide, in difetto di previsione in tal senso, sulla possibilità per il giudice di qualificare il ricorso per ingiunzione come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, poiché contiene comunque in sé tutti gli elementi identificatori della domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell’inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. Sulla base di tale principio il Tribunale arriva, di conseguenza, ad accertare l’esistenza del credito del ricorrente e l’infondatezza delle eccezioni di merito fatte valere dalla convenuta-opponente.

QUESTIONI

[1] In merito all’individuazione del dies a quo del termine previsto dall’art. 644 c.p.c. non sembrano sussistere grandi discussioni. Si tratta invero di questione pacifica, risolta univocamente dalla giurisprudenza (v. Cass. 10 agosto 1982, n. 4488, in DeJure; Cass. 25 maggio 2001, n.7160, in DeJure; Cass. 31 ottobre 2007, n. 22959, in Fallimento e le altre procedure concorsuali (Il), 2008, 7, 789) e non posta in dubbio dalla dottrina (per tutti, v. De Stefano-Valitutti, Il decreto ingiuntivo e l’opposizione, Padova, 2013, 211).

Ragionando diversamente infatti, il termine per la notifica inizierebbe a decorrere prima ancora che il decreto sia effettivamente conoscibile, non essendo ancora depositato, così esponendo l’intera disciplina ad una possibile censura di incostituzionalità per ingiustificata disparità del trattamento (art. 3 Cost.) e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), atteso che il termine per la notifica risulterebbe in concreto differenziato in ragione della maggiore o minore sollecitudine del deposito del decreto (così, v. Cass. 25 maggio 2001, n. 7160, in DeJure).

[2] Discorso analogo vale per l’ulteriore questione affrontata, ovverosia la sorte dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. originata da un decreto ingiuntivo notificato tardivamente.

Sotto tale profilo sembra possibile osservare come la conclusione cui giunge il Tribunale sia del tutto coerente con quell’orientamento interpretativo ormai prevalente in giurisprudenza secondo il quale sarebbe da escludere la possibilità di ridurre l’opposizione ex art. 645 c.p.c. ad una mera impugnazione del decreto stesso (da ultimo v. Cass. 29 febbraio 2016, n. 3908, in DeJure; Cass. 16 gennaio 2013, n. 951, in Guida dir. 2013, 16, 54; isolata quindi sembrebbe Cass. sez. un. 8 luglio 2001, n. 9769, in Giust. civ. Mass. 2001, 1837, la quale qualifica incidentalmente l’opposizione in questione quale impugnazione. In dottrina invece pare sussistere un più ampio panorama interpretativo: per una rassegna di posizioni sul tema v. Tedoldi, art. 645 c.p.c., in Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella (diretto da), Commentario del codice di procedura civile, vol. VII – tomo I, Torino, 2013, 707-712)

In particolare, maggioritaria appare l’opinione per cui l’oggetto del giudizio di opposizione non possa certo esser limitato alla mera verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi invece all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della stessa sentenza, della fattispecie costitutiva del diritto di credito in contestazione, riaprendosi con l’opposizione una cognizione piena sulla pretesa fatta valere in via originaria con il decreto. (ex multiis, v. Cass 06 maggio 2013, n. 10503, in Guida dir., 2013, 39, 88)

Ciò detto, appare tuttavia opportuno precisare come proprio in caso di notifica tardiva del decreto la proposizione di un’opposizione ex art. 645 c.p.c. sembrerebbe al momento costituire rimedio necessario per evitare che il decreto stesso, seppur notificato fuori termine, si consolidi passando in giudicato, escludendosi infatti che in tal caso possa esser utilizzabile il rimedio di cui all’art. 188 disp. att. c.p.c., o ancora l’opposizione all’esecuzione. Da un lato infatti, si pone infatti la necessità di far emergere la sopravvenuta inefficacia, così evitando un’eventuale sanatoria per acquiescenza (sul punto v. Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 2012, 138, il quale osserva in proposito come l’art. 647 c.p.c. non distinguerebbe le ipotesi di notifica tardiva e tempestiva del decreto); dall’altro invece, gli istituti di cui agli artt. 188 disp. att. c.p.c. e 615 c.p.c. sarebbero utilizzabili invece solo in ipotesi di notifica del tutto omessa o comunque del tutto inesistente (Cass. 14 febbraio 2006 n. 19799, in DeJure; Cass. 2 aprile 2010, n. 8126, in Giust. civ. Mass. 2010, 4, 500; Cass 14 febbraio 2014, n. 3552, in Guida dir. 2014, 14, 49; per la dottrina v. De Stefano Valitutti, op.cit., 215. In senso contrario invece, v. Garbagnati, op.cit., 140; Ronco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 314-319; Tota, Rapporti tra opposizione a decreto ingiuntivo ed opposizione all’esecuzione, in Capponi (diretto da), Il procedimento d’ingiunzione, Bologna, 2009, 619-621).