Sulla rilevanza degli interessi moratori ai fini della valutazione di usurarietà
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIn dottrina e giurisprudenza vi è contrasto sulla rilevanza degli interessi moratori ai fini della valutazione di usurarietà del contratto di finanziamento.
Parte della giurisprudenza (da ultimo Trib. Modena 7.6.2016; Trib. Perugia 23.6.2016; Trib. Brescia 30.9.2016; Trib. Napoli 21.11.2016; Trib. Roma 8.5.2017; Trib. Napoli 10.7.2017) afferma l’irrilevanza degli interessi di mora per la determinazione dell’eventuale superamento della soglia di usura sulla base dei seguenti argomenti:
– risulterebbe irragionevole valutare l’usurarietà o meno degli interessi applicati al prestito, quando lo sconfinamento avvenga ad opera di poste passive – quali gli interessi di mora – che non siano state tenute in considerazione per la determinazione del limite di usura (c.d. principio di simmetria/omogeneità di confronto, cfr. Cass., 22.6.2016, n. 12965);
– ai fini della valutazione dell’usura oggettiva, non possono assumere alcun rilievo gli oneri conseguenti all’inadempimento del cliente (interessi moratori, penali) o all’interruzione volontaria del rapporto (penale di estinzione anticipata), in quanto la valutazione di usurarietà attiene alla fase fisiologica del rapporto e non già a quella patologica, che trova il suo fondamento nel comportamento volontario o colposo delle parti;
– va poi considerato che l’incidenza del tasso di mora sul costo complessivo del contratto non può essere determinata a priori in quanto dipende dall’ammontare del capitale scaduto e non pagato e dal periodo di mora. Ed infatti, gli interessi corrispettivi sono calcolati sull’intero capitale e per tutta la durata del contratto, motivo per il quale già al momento dell’accordo è possibile accertare il costo del finanziamento. Viceversa, gli interessi moratori sono calcolati solo sulla parte di capitale per la quale vi è inadempimento e limitatamente al periodo di mora. Ne consegue che solo dopo che si sia verificato l’inadempimento e che siano stati addebitati gli interessi di mora sarebbe possibile quantificare in che percentuale gli interessi di mora hanno inciso sul costo complessivo del finanziamento.
Va considerato, infine, che anche qualora si volesse ritenere che gli interessi moratori concorrano alla determinazione del tasso usurario (ai fini del confronto con le soglie di usura), la conseguenza dell’eventuale superamento non sarebbe la nullità di tutto il contratto e la gratuità del rapporto ex art. 1815, comma 2, c.c., bensì potrebbe configurarsi al più solo una nullità parziale della clausola relativa agli interessi moratori, con conseguente diritto del mutuatario/utilizzatore alla restituzione dei soli interessi moratori usurari effettivamente corrisposti.