Sulla rilevabilità d’ufficio della nullità della clausola anatocistica
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFNell’ambito del contenzioso bancario, le domande prospettate dall’attore sono indirizzate ad ottenere la rideterminazione del saldo di conto corrente quale conseguenza dell’accertamento della nullità totale o parziale del contratto (ad es. clausole usurarie e anatocistiche).
In linea di carattere generale, come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 26242/2014 e n. 26243/2014), il giudice innanzi al quale sia stata proposta una domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne d’ufficio la sua nullità solo parziale, onde consentire alle parti di porre in essere un’espressa istanza di accertamento in tal senso.
Nel dettaglio, “il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente a un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio“; tale rilevabilità officiosa delle nullità negoziali “deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione“.
In sostanza, può evincersi che, dedotta nell’oggetto la nullità totale del contratto a mezzo di azione autoindividuata, sussiste il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio l’esistenza di una eventuale fattispecie di nullità parziale distinta per ragione, ancorché, all’esito della rilevazione, le parti siano poi libere di mantenere inalterata la domanda originaria (Cass. n. 2910/2016).
A tale regola (rilevabilità d’ufficio nullità contrattuali) non si sottraggono le clausole anatocistiche. È infatti consolidato il convincimento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “è rilevabile d’ufficio, anche in sede di gravame, la nullità, ai sensi dell’art. 1283 cod. civ., della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo di conto corrente bancario, quando il giudice debba utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, come nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che la banca abbia ottenuto” (Cass. n. 16188/2017; conf. Cass. n. 23278/2017, che correttamente estende la rilevabilità d’ufficio anche agli interessi usurari e Cass. n. 9169/2015, che richiama i precedenti di Cass., SS.UU., n. 21095/2004, Cass. n. 19882/2005 e Cass. 23974/2010).