20 Febbraio 2018

Sulla (residua) ricorribilità per cassazione per vizio di motivazione

di Marco Russo, Avvocato Scarica in PDF

Cass., sez. VI, 16 dicembre 2017, n. 30104 – Presidente Schirò – Relatore Manzon

Ricorso per cassazione – Motivazione – Sentenza – Onere – Giudice (Cod. proc. civ., art. 132, 360; Disp. att. cod. proc. civ., art. 118)

[1] La motivazione è solo apparente quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture; in tal caso, la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo.

CASO

Il processo tributario di primo grado si concludeva con il rigetto del ricorso presentato dal contribuente avverso più avvisi di accertamento Irpef per gli anni 2006 e 2007.

La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello, considerando fondata l’impugnazione relativa alla prima annualità in virtù degli esiti di un parallelo penale per truffa che aveva attestato l’insussistenza dell’entrata reddituale in discussione; e ritenendo invece incensurabile l’accertamento dell’irregolarità fiscale per il 2007.

La decisione era impugnata per cassazione denunciandone la nullità «per vizio motivazionale radicale».

SOLUZIONE

La Cassazione accoglie la doglianza, rilevando che la motivazione della sentenza di merito ha affrontato le questioni poste dal ricorrente «assertivamente ed apoditticamente».

Con ciò, la commissione regionale ha emesso una decisione che «rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative» che – anche nell’attuale configurazione dei motivi di cassazione e in particolare dell’art. 360, n. 5 c.p.c., e dunque dopo l’eliminazione del riferimento espresso al vizio di motivazione dal numero degli errores in procedendo denunciabili avanti alla Corte – si pone «sicuramente al di sotto del minimo costituzionale», e perciò merita di essere riformata.

QUESTIONI

È noto che la nuova formulazione del citato motivo n. 5 prevede la ricorribilità per cassazione delle sentenze di cui si lamenti l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», senza alcun accenno – a differenza delle precedenti versione della norma – al vizio di motivazione emergente dalla lettura della sentenza di merito.

È curioso osservare che il legislatore del 2012 – con la radicale, ancorché soltanto apparente, soppressione dell’impugnabilità per motivi legati all’onere di motivazione – è andato persino oltre ciò che in passato, per mitigare il già pressante problema del sovraccarico dei ruoli dei giudici di Cassazione, aveva osato proporre lo stesso Supremo Organo.

La «Bozza di disegno di legge concernente provvedimenti urgenti per la riforma del giudizio di cassazione» elaborata dai vertici della Corte nel 1988 (pubblicata per esteso in Foro it., 1990, V, 263 ss.), infatti, si limitava a restringere l’operatività del motivo n. 5 ai casi di «omessa motivazione su un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», con ciò suggerendo un’implicita limitazione della ricorribilità ai casi di assenza grafica o letterale incomprensibilità della parte di sentenza dedicata all’illustrazione delle ragioni del decidere (ma pur sempre riferendosi, nell’elenco dei vizi della sentenza suscettibili di essere sindacati avanti alla Corte di legittimità, al difetto prototipico rappresentato dal vizio di motivazione).

D’altra parte, la deducibilità del vizio di motivazione è sempre apparsa slegata dalla contingente formulazione dell’art. 360, n. 5, che «ha sempre svolto una funzione di semplice regolatore, posto che l’esistenza stessa del controllo discendeva da altre norme» (Capponi, L’omesso esame del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. secondo la Corte di cassazione, in Riv. trim dir. proc. civ., 2016, 925).

A tali riflessioni ha dato seguito la Cassazione a sezioni unite con la nota decisione n. 8053/2014, che, osservata l’«esplicita scelta» del legislatore del 2012 «di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità», ha limitato la censurabilità ai soli casi di omissione grafica, di motivazione apparente, di manifesta e irriducibile contraddittorietà «tale da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum» e infine di motivazione perplessa o incomprensibile.

In sintesi, è scomparso il controllo sulla “sufficienza” della motivazione, mentre è rimasto «il controllo sulla ‘esistenza’ (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla ‘coerenza’ (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)», da incanalarsi – secondo la precisazione offerta dalla successiva Cass., 10 giugno 2016, n. 11892 – nel motivo ex art. 360, n. 4 c.p.c., ossia lamentando la nullità della sentenza per insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art. 132 c.p.c. e dall’art. 118 disp. att. c.p.c.

La sentenza in esame conferma l’orientamento e, sulla scorta di quanto già affermato da Cass., sez. un.., 3 novembre 20016, n. 22232 (che aveva ritenuto inidonea a soddisfare l’onere di motivazione l’indicazione, da parte del giudice di merito, di una sorta di «materiale di base per una serie di successive argomentazioni», lasciate però alla fantasia e dunque «all’occasionale arbitrio dell’interprete»), esemplifica la nozione di motivazione “apparente”, ravvisandola nei casi in cui la parte dedicata all’illustrazione dell’iter logico-giuridico della decisione, ancorché graficamente esistente, contenga argomentazioni «obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice», e con ciò – lasciando inammissibilmente all’interprete il compito di integrarla con «ipotetiche congetture» – renda «non percepibile» il fondamento della decisione.

Il senso della decisione conferma dunque l’interpretazione “restauratrice” suggerita da un autorevole consigliere di Cassazione in uno scritto del 2012 (Frasca, Spigolature sulla riforma di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012, in www.judicium.it), nel quale si osservava che l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione non sono state “espunte” dall’ordinamento perché, ridonando in un’erronea ricostruzione del fatto, rientrano ancora nel vizio di sussunzione e quindi in un error iuris, e, dunque, «il restyling del n. 5 finisce per essere inoffensivo sotto il profilo del quantum di tutela in Cassazione».

Sulla residua impugnabilità per vizi di motivazione avanti alla Corte di cassazione, v. recentemente, senza pretese di esaustività, Alunni, Vizio logico di motivazione e controllo in Cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 1243 ss.; Bove, Giudizio di fatto e sindacato della Corte di cassazione: riflessioni sul “nuovo” art. 360, n. 5, c.p.c., in www.judicium.it; Caponi, La modifica dell’art. 360, 1º comma n. 5, c.p.c., in www.judicium.it; Id., Norme processuali «elastiche» e sindacato in Cassazione (dopo la modifica dell’art. 360, 1° comma, n. 5), c.p.c., in Foro it., 2013, V, 149; Consolo, Nuovi e indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di svaporamento, in Corr. giur., 2012, 1133; De Cristofaro, Appello e cassazione alla prova dell’ennesima «riforma urgente»: quando i rimedi peggiorano il male, in www.judicium.it; Didone, Ancora sul vizio di motivazione dopo la modifica dell’art. 360, n. 5 c.p.c. e sul tassello mancante del modello di Toulmin, in Giusto proc. civ., 2013, 631 ss.; Di Iasi, Il vizio di motivazione dopo la l. n. 134 del 2012, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 1441 ss.; Fornaciari, Ancora una riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., basta per favore basta!, in www.judicium.it; Impagnatiello, Pessime nuove in tema di appello e ricorso in cassazione, in Giusto proc. civ., 2012, 758 ss.; Pagni, Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva, in Foro it., 2012, V, 299 ss.; G.F. Ricci, Il giudizio civile di cassazione, Torino, 2013, 156 ss.; Sassani, Legittimità, « nomofilachia » e motivazione della sentenza: l’incontrollabilità in cassazione del ragionamento del giudice, in www.judicium.it; Id., Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in)controllabilità in cassazione, in Corr. giur., 2013, 849 ss.; Terrusi, Il sindacato di legittimità sulla motivazione: quando la Cassazione “scivola” nel merito, in www.ilprocessocivile.it; Trisorio Liuzzi, Il ricorso in cassazione: le novità introdotte dal D.L. 83/2012, in www.judicium.it.