9 Febbraio 2021

Sulla nullità della citazione per omessa indicazione della data dell’udienza di comparizione

di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. VI, 18 gennaio 2021, n. 709, Pres. Amendola – Est. Cricenti

[1] Atto di citazione – Nullità per omessa indicazione della data dell’udienza di comparizione – Limiti (artt. 163, 164, c.p.c.)

La nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida.

CASO

[1] La vicenda infine giunta all’attenzione della Suprema Corte trae origine dalla domanda proposta dalla ricorrente, nei confronti della Provincia di Napoli, per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della caduta in una buca aperta sul manto stradale.

All’esito del giudizio di primo grado, svoltosi in contumacia della Provincia, il giudice di pace optava per l’accoglimento della domanda proposta.

La Provincia impugnava la sentenza, eccependone la nullità sulla base del fatto che la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione era errata in quanto anteriore a quella di notifica della citazione medesima.

Il Tribunale di Napoli accoglieva l’appello proposto, dichiarando la nullità della sentenza.

Avverso tale pronuncia, parte attrice proponeva ricorso per cassazione, articolato su due motivi. In primo luogo, si denunciava violazione, tra gli altri, degli artt. 163 e 164 c.p.c., in relazione al fatto che, sulla base di consolidato orientamento di legittimità, qualora l’errata indicazione della data dell’udienza di comparizione in citazione sia facilmente riconoscibile, non debba essere dichiarata la nullità della citazione. Con il secondo motivo, veniva denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti, in relazione al fatto che parte attrice aveva provveduto ad allegare la schermata del sito “giustizia.it” a dimostrazione del fatto che la Provincia avrebbe potuto verificare la data esatta di comparizione, ma tale documento non era mai stato preso in considerazione dal Tribunale di Napoli: alla luce di ciò, si assumeva erronea la valutazione del giudice di merito, secondo cui “l’appellante non avrebbe mai potuto in nessun modo venire a conoscenza di tale udienza”.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso, dichiarando la fondatezza di entrambi i motivi proposti.

Con riguardo al primo di essi, la Cassazione effettivamente ricorda l’indirizzo di legittimità, richiamato dal ricorrente, secondo cui «la nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida» (in questo senso, tra le più recenti, Cass., 5 settembre 2018, n. 21662; Cass., 14 marzo 2014, n. 6008). L’erronea indicazione della data dell’udienza di comparizione nella citazione, in altri termini, comporta la nullità dell’atto di citazione medesimo solo laddove l’errore – all’esito di un accertamento a tal fine svolto dal giudice – sia qualificato come non riconoscibile dalla parte convenuta.

Con riguardo al secondo motivo di ricorso, la Cassazione rileva che, in effetti, la corte di merito ha omesso di svolgere quell’accertamento di fatto – da condurre tenendo conto degli elementi indicati dal ricorrente – volto a verificare la riconoscibilità dell’errore.

Sulla base di tali considerazioni – la necessità che l’errore nell’indicazione della data dell’udienza di comparizione non sia riconoscibile alla parte convenuta, e l’omissione, nel caso di specie, dell’accertamento circa la riconoscibilità o meno dell’errore occorso -, hanno condotto all’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli e rinvio della causa allo stesso organo, in diversa composizione.

QUESTIONI

[1] La decisione in commento ruota attorno all’identificazione dei casi in cui l’errata indicazione dell’udienza di comparizione all’interno dell’atto di citazione rende la citazione stessa nulla.

In via preliminare, è senz’altro utile ricordare il quadro normativo di riferimento.

Anzitutto, viene in rilievo l’art. 163 c.p.c. il quale, dettando il contenuto dell’atto di citazione, prescrive, al n. 7), che la c.d. vocatio in ius debba recare, tra gli altri elementi funzionali all’instaurazione del contraddittorio, l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione.

Tale specifico requisito è peraltro specificamente considerato dal successivo art. 164, dedicato alla disciplina della nullità dell’atto di citazione, il cui primo comma precisa come, per l’appunto, la citazione sia nulla se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione. Si tratta, come noto, di una nullità sanabile ex tunc tramite la costituzione spontanea del convenuto in giudizio ovvero la rinnovazione della citazione effettuata dalla parte attrice nel termine perentorio a tal fine assegnato dal giudice. Prima di procedere nell’analisi della disciplina de qua, è utile ricordare come, nel caso di specie, il primo grado di giudizio si fosse svolto in contumacia della Provincia di Napoli (né l’atto di citazione è stato rinnovato), sicché, senz’altro, deve escludersi l’eventualità della sanatoria della nullità in discorso.

Analizzando la casistica giurisprudenziale maturata attorno alla fattispecie di omessa indicazione della data dell’udienza di comparizione, possiamo ricordare come il giudice di legittimità abbia chiarito che la nullità in discorso sussiste anche quando la data, presente nell’originale dell’atto di citazione, è assente nella copia notificata (così, Cass., 11 febbraio 2008, n. 3205), ovvero quando la data sia assolutamente incerta (in tal senso, Cass., 11 agosto 2004, n. 15498).

Come ricordato dal provvedimento in esame, la nullità in discorso può considerarsi integrata solo nel caso in cui si tratti di errori non riconoscibili: è frequente, infatti, l’affermazione secondo cui gli errori circa l’indicazione della data dell’udienza di comparizione che siano riconoscibili da parte convenuta con un minimo di diligenza non determinano la nullità dell’atto di citazione (così, Cass., 22 giugno 2011, n. 13691); tale valutazione costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass., 20 marzo 2006, n. 6107). Dev’essere chiarito, peraltro, che laddove la giurisprudenza fa riferimento alla riconoscibilità dell’errore, questa debba essere intesa nel senso della superabilità dell’errore medesimo, ossia come possibilità, attraverso l’impiego di un’ordinaria diligenza, di individuare la data effettiva dell’udienza.

Con riguardo al grado di diligenza richiesto al destinatario dell’atto di citazione, la menzionata giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito come lo stesso non possa spingersi sino all’assunzione di informazioni presso la cancelleria del Tribunale sull’effettiva data dell’udienza, dovendosi limitare al tentativo di desumere tale data dal contesto dell’atto notificatogli.

Tale principio di diritto è particolarmente utile al fine di analizzare la fattispecie concreta ora in commento.

Nel caso di specie, infatti, al fine di dimostrare la riconoscibilità dell’errore nell’indicazione della data dell’udienza di comparizione, parte attrice ha sia allegato che si trattasse di un mero refuso nell’indicazione dell’anno (“14.1.2010”, anziché “14.1.2011”), in quanto tale di per sé facilmente riconoscibile, sia prodotto la schermata del sito “giustizia.it” dal quale tale informazione poteva essere facilmente desunta.

Dall’orientamento espresso dalla Cassazione, poco sopra ricordato, se ne dovrebbe desumere che, ai fini dell’accertamento circa la riconoscibilità dell’errore in discorso, possa assumere rilevanza solamente la circostanza per cui l’indicazione della data fosse affetta da un mero refuso senza, viceversa, che possa avere rilievo il fatto che la Provincia di Napoli avrebbe potuto facilmente acquisire da circostanze esterne all’atto di citazione l’indicazione della data esatta.

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