Sulla corretta determinazione degli interessi
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIl precetto dell’art. 1284, comma 3, c.c., a voce del quale «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto», è rispettato laddove la determinazione del tasso convenzionale degli interessi ultralegali avvenga anche per relationem, a condizione però che la relativa pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta definizione del saggio di interesse (Cass. n. 12967/2018; Cass. n. 22179/2015; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 2072/2013).
Ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass. n. 12967/2018; Cass. n. 22179/2015; Cass. n. 2072/2013; Cass. nn. 12276/2010, 2317/2007, 14684/2003). La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che, riguardo alla clausola di determinazione degli interessi, non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. n. 3968/2014; Cass. n. 25205/2014).
Sulla base di questi presupposti, la Cassazione (Cass. n. 12967/2018) – ritenendo rispettati il requisito della pattuizione scritta e il criterio della determinazione del saggio ultralegale in maniera obiettiva ed individuabile – ha affermato la legittimità di una clausola del seguente tenore: «gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito sono determinati nella misura che l’azienda di credito porta a conoscenza del correntista con apposita comunicazione o mediante gli estratti conto … in mancanza di determinazione gli interessi sono dovuti in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti e mezzo».