7 Settembre 2018

Sul valore probatorio del messaggio di posta elettronica ordinaria: ora la Cassazione opta per l’art. 2712 c.c.

di Andrea Ricuperati Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. VI – 2, ord., 14 maggio 2018, n. 11606 – Pres. Manna – Rel. Scarpa

Processo civile – Prove – Documentali – Posta elettronica ordinaria – Valore (cod. civ., art. 2712; d.lg. 7.3.2005, n. 82, artt. 1 e 20; regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.7.2014, artt. 3 e 25)

[1] Nei procedimenti giudiziari civili il messaggio di posta elettronica ordinaria è un documento informatico non firmato, costituente piena prova dei fatti e cose ivi rappresentati ove colui contro il quale la e-mail è prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti e cose medesimi.

CASO

[1] La società Alfa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, col quale il Tribunale di Milano le aveva intimato di pagare il prezzo di una fornitura di merce eseguita dalla società Beta, e successivamente impugnava dinanzi alla Corte d’Appello del capoluogo lombardo la sentenza che, preso atto dell’intervenuta corresponsione di un acconto, l’aveva condannata al versamento della differenza (oltre interessi e spese).

Il Collegio di II grado respingeva il gravame, ritenendo che il contratto fra gli odierni contendenti ed il credito azionato in via monitoria da Beta fossero dimostrati dai messaggi di posta elettronica ordinaria (d’ora in poi anche, per brevità, “e-mail”) scambiati dai rappresentanti delle due società e non contestati quanto a contenuto e provenienza.

L’assunto veniva censurato dinanzi alla Suprema Corte sotto i profili della violazione degli artt. 115/116 c.p.c. e 2697 cod. civ., nonché del vizio di motivazione, Alfa rimproverando ai giudici di seconde cure un’erronea applicazione delle regole vigenti in materia di prova e distribuzione del relativo onere. 

SOLUZIONE

[1] La Cassazione ha rigettato tali doglianze (e più in generale il ricorso) per manifesta infondatezza (e parziale inammissibilità), osservando che:

  • ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera p), del d.lg. 7.3.2005, n. 82 (cd. codice dell’amministrazione digitale, infra anche “CAD”), la e-mail costituisce un documento informatico – ossia un “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, come tale rientrante nella categoria delle riproduzioni meccaniche (specificamente, appunto, informatiche) di fatti e cose, disciplinate dall’art. 2712 del codice civile;
  • di conseguenza, la e-mail – pur priva di firma – forma piena prova dei fatti o cose ivi rappresentati, in mancanza di disconoscimento di conformità operato da colui contro il quale essa è prodotta.

QUESTIONI

[1] Con l’ordinanza in commento il Supremo Collegio torna ad affrontare – a distanza di un paio di mesi da altre due pronunce (Cass. civ., Sez. Lav., 15.3.2018, n. 6425, e 8.3.2018, n. 5523) – il tema dell’efficacia probatoria del messaggio di posta elettronica ordinaria (non certificata), giungendo a conclusioni non del tutto conformi rispetto a detti precedenti; invero:

  • nelle sentenze di marzo del corrente anno la Sezione Lavoro, dopo aver negato alla e-mail la natura di scrittura privata ex 2702 c.c., ha per tale motivo dedotto la non riferibilità del messaggio al suo apparente autore, oltre ad affermare – sulla scorta del comma 1-bis dell’art. 20 del CAD – che il giudice è libero di valutare l’idoneità di detto documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta avuto riguardo alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità;
  • il provvedimento oggi in esame, invece, fa discendere dal mancato disconoscimento della controparte la piena valenza probatoria del documento informatico, sul piano della veridicità di quanto enunciato nella e-mail e della riconducibilità della medesima a chi vi figura quale mittente, senza – per quel che sembra – riservare al giudice margini di discrezionalità o svincolo (con sostanziale coincidenza tra il concetto di “piena prova”, sancito dall’art. 2712 c.c., e quello di prova legale).

A sommesso avviso di chi scrive, va intanto chiarito che – ferma restando l’esattezza della classificazione della e-mail in termini di documento informatico – deve essere corretta l’opinione secondo cui il messaggio di posta elettronica ordinaria non sarebbe firmato: se, a norma dell’art. 3 n. 10 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.7.2014 (cd. regolamento eIDAS, in vigore dal 1° luglio 2016 e, come noto, direttamente applicabile anche in Italia), per “firma elettronica” si intende “un insieme di dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare”, allora anche la e-mail è – grazie alle cd. credenziali (username e password) – munita di firma elettronica.

Ciò puntualizzato, è d’obbligo aggiungere che “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.” (art. 20, comma 1-bis, CAD); ora, poiché la e-mail non è corredata da firme avanzate o qualificate (né digitali) e l’Agenzia per l’Italia digitale non risulta aver emanato le linee-guida previste dal citato art. 71 del codice dell’amministrazione digitale, trova applicazione il principio (dettato dal secondo periodo del summenzionato art. 20) in base al quale “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.”.

Come risolvere il conflitto tra la disposizione testé ricordata e quella dell’art. 2712 del codice civile ?

I canoni ermeneutici della posteriorità (il sopra riportato testo del comma 1-bis dell’art. 20 CAD è stato introdotto dall’art. 20, primo alinea, lett. a), del d.lg. 13.12.2017, n. 217, mentre la modifica dell’art. 2712 c.c. è stata inserita dall’art. 162 del d.lg. 30.12.2010, n. 235) e della specialità (il documento informatico è una sottocategoria delle riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c.) conducono a ritenere che, anche in assenza di disconoscimento della controparte, il magistrato possa disattendere le risultanze della e-mail prodotta in causa e/o di negarle la forma scritta: convincimenti, questi, esprimibili peraltro solo con adeguata e convincente motivazione, giacché – ai sensi dell’art. 25, comma 1, del regolamento eIDAS – “A una firma elettronica [tale è quella di cui è munita ogni e-mail, come si è visto, n.d.r.] non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.”.

Se si aderisce a tale opzione interpretativa, sarà legittimo dedurre – in maniera speculare – che il giudice sia libero di valorizzare (motivatamente, beninteso) la portata probatoria di una e-mail pure laddove il controinteressato abbia disconosciuto la sua paternità o la conformità di quanto ivi enunciato, così come nella ulteriore ipotesi di mancato riconoscimento diretto o indiretto (in quest’ultima evenienza, nel senso della libertà di apprezzamento in relazione a riproduzioni informatiche diverse dai messaggi di posta elettronica, cfr. Cass. civ., Sez. I, 16.5.2016, n. 9982).