Sul potere dell’avvocato quale adiectus solutionis causa anche a prescindere da un rapporto di rappresentanza
di Giuseppe Scotti Scarica in PDFCass. sez. III, 25 settembre 2018, n. 22544, Relatore Cons. Stefano Giaime Guizzi
[1] Avvocato – Procura generali alle liti – Difetto del potere di incassare e rilasciare quietanze – Falsus procurator – Indicatario di pagamento – Interpretazione del contratto alla stregua del principio della conservazione dello stesso – Intenzione dei contraenti e canoni ermeneutici – (Cod. civ., artt. 1362 e ss. e 1188, Cod. proc. civ. art. 84)
Pur in difetto di una specifica autorizzazione ad operare come rappresentante del creditore, rinvenibile nella procura ad lites, la legittimazione dell’avvocato a riscuotere i crediti del cliente può trovare titolo nel conferimento di un autonomo potere, ex art. 1188 c.c., comma 1, di ricevere la prestazione, quale mero indicatario di pagamento. La procura ad litem è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale, che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte e nel rispetto del principio di relativa conservazione.
CASO
[1] La ricorrente conveniva il proprio precedente legale ed il Ministero della Giustizia, sul presupposto che il primo, sprovvisto in procura del potere di incassare e rilasciare quietanze, avesse, tramite l’esibizione della stessa, incassato diversi mandati di pagamento in procedure esecutive nelle quali essa ricorrente andava creditrice. Denunciava pertanto la illegittima appropriazione di tali somme da parte del legale nonché la condotta omissiva e negligente dei funzionari di cancelleria che ciò avevano consentito. L’adito Tribunale, in prime cure, condannava sia il legale che il Ministero. Proposto gravame da quest’ultimo, la Corte riformava la pronuncia precedente escludendo la responsabilità del Ministero sul presupposto che il pagamento effettuato a favore del legale quale adiectus solutionis causa avesse effetto liberatorio ai sensi dell’art. 1188 c.c. e che tale conclusione fosse ricavabile in ossequio ai principi interpretativi di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. applicabili all’esibita procura. Avverso detta decisione veniva proposto ricorso per cassazione articolato su sei motivi, ma basato, essenzialmente, sul fatto che il pagamento effettuato al difensore non munito del potere di riscossione in procura non avrebbe efficacia liberatoria ai sensi dall’art. 1188 c.c., comma 2.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte, rigetta integralmente la proposta impugnazione e conferma che, sulla base dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss c.c. applicabili anche alla procura alle liti, il pagamento effettuato dai funzionari di cancelleria ha efficacia liberatoria ex art. 1188 c.c. comma 2, sul presupposto che, sebbene non espressamente menzionato in procura, il legale della ricorrente avesse la facoltà di incassare quale indicatario di pagamento come emergente dalla procura stessa.
QUESTIONI
[1] La Suprema Corte, nella sentenza in esame, prima di giungere alle conclusioni sopra riportate, si occupa, rectius torna ad occuparsi di due temi in particolare. Il primo relativo, da una parte, al potere dell’avvocato di riscuotere crediti nell’interesse del proprio cliente e, dall’altra, alla distinzione esistente trai i poteri del procuratore ad lites e quelli dell’indicatario di pagamento ai sensi dell’art. 1188 c.c. Poteri quest’ultimi che potrebbero spettare al legale sebbene la facoltà di incassare e rilasciare quietanze non sia stata conferita espressamente in procura. Il secondo tema trattato riguarda l’interpretazione della procura ed i canoni ermeneutici classici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c. ad essa applicabili.
Senza invertire l’ordine impresso dalla pronuncia de qua e sopra riportato, quanto al primo profilo, si rileva come la Suprema Corte, prenda dapprima le mosse, per poi escluderne in un secondo momento la rilevanza e l’applicabilità nel caso sottoposto al suo esame, dall’orientamento consolidato in giurisprudenza e dottrina secondo cui, se nella procura alle liti non è espressamente menzionato il potere di incassare e rilasciate quietanze, il legale incaricato non ha il potere di riscuotere i crediti in favore e nell’interesse del rappresentato (vedi Cassazione civile, sez. III, 19 aprile 2010, n. 9264, in Diritto e Giustizia online 2010; Cassazione civile, sez. III, 09 settembre 1998, n. 8927 in Giust. civ. 1998, I,2741; Cassazione civile, sez. III, 17 aprile 1987, n. 3791 in Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 4; in dottrina PAPAGNI L’obbligo del rendiconto non grava sul difensore munito di procura “ad litem” in Diritto e Giustizia online, fasc.0, 2010, pag. 252).
Dappoi la Corte di Cassazione richiama la netta distinzione esistente tra procuratore in giudizio e indicatario di pagamento per giungere alla conclusione che, indipendentemente dal conferimento di un potere espresso contenuto nella procura, il creditore ben può indicare un terzo quale suo rappresentante a ricevere il pagamento secondo lo schema tipico stabilito dall’art. 1188, comma 1, c.c. Tale indicazione può legittimamente avvenire anche al di fuori del potere di rappresentanza stante appunto la diversità delle due figure id est quella del procuratore ad litem e quella dell’adiectus solutionis causa (vedi Cassazione civile, sez. III, 23/06/1997, n. 5579 in Giust. civ. Mass. 1997, 1035 la quale ha statuito che l’incaricato a ricevere il pagamento, indicato dal primo comma dell’art. 1188 c.c., è persona diversa dal rappresentante o dal mandatario del creditore).
Il ragionamento, a questo punto, viene portato dalla Suprema Corte alle sue estreme conseguenze con il risultato, da una parte, di pervenire all’assoluzione del giudice di appello rispetto alle doglianze di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84 c.p.c., comma 2, e art. 1188 c.c., comma 1 formulate dalla ricorrente, e, dall’altra, di giungere alla conclusione che, al di là dall’indicazione puntuale in procura di un potere specifico a riscuotere, il legale può senz’altro porsi in ogni ipotesi come indicatario di pagamento con efficacia liberatoria per il debitore che paghi a mani di costui e non del creditore.
Vi è da dire che la Corte, in questo caso, si avvale di un ragionamento complesso e di impostazione aristotelica per superare l’obiezione, altrimenti decisiva, secondo cui l’adempimento a mani del procuratore in giudizio non munito del potere di accettare pagamenti e rilasciare quietanze andrebbe trattato alla stregua di un pagamento effettuato al creditore apparente restando soggetto alle disposizioni dell’art. 1189 c.c. senza quindi la automatica liberazione del debitore che dovrebbe viceversa dare la dimostrazione di avere confidato ragionevolmente nella sussistenza del relativo potere (vedi Cassazione civile, sez. I, 21 febbraio 1984,n. 1246 in Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 2).
I giudici della Suprema Corte, se non avessero avuto un’ulteriore esigenza (vedi infra), avrebbero potuto sospendere a questo punto il loro iter argomentativo sulla scorta dell’insegnamento secondo cui una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni, può essere ritenuta sufficiente al fine di dimostrare la rappresentanza a ricevere l’adempimento ex art. 1188, primo comma, c.c. e ciò dal momento che l’art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione (vedi Cassazione civile, sez. III, 15 maggio 2018, n. 11737 in Giustizia Civile Massimario; Cassazione civile, sez. II, 09 ottobre 2015, n. 20345 in Giustizia Civile Massimario 2015). Al riguardo per completezza, va precisato che la Corte di Appello è invero pervenuta alla decisione secondo cui il legale della ricorrente rivestisse la posizione di un adiectus solutionis causa attribuendo valore anche all’indicazione di pagamento per facta concludentia non basandosi quindi sulla sola interpretazione della procura.
L’ulteriore esigenza di cui si faceva cenno, nel caso di specie, deriva dal fatto che la Corte d’Appello ha ritenuto che la legittimazione a ricevere l’adempimento da parte del legale della ricorrente non derivasse tanto da un comportamento concludente (argomento più che abbozzato dalla Corte di Appello), quanto piuttosto che esso emergesse dalla stessa procura notarile che, benché priva della specifica dicitura relativa alla riscossione, ne era in ogni caso la fonte.
Donde quindi un diverso ed aggiuntivo bisogno: quello di muovere dai canoni interpretativi previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c. ed in particolare quelli di cui al combinato disposto di cui all’art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c., relativi al principio di conservazione e applicabili pacificamente alla procura e ciò al fine ultimo di giustificare il cammino ermeneutico seguito dal giudice del primo gravame [vedi Cassazione civile, sez. lav., 20 giugno 2018, n. 16251 in Giustizia Civile Massimario 2018; Cassazione civile, sez. III, 11 novembre 2015, n. 22979 in Giustizia Civile Massimario 2015; Cassazione civile, sez. III, 09 aprile 2009, n. 8699 in Guida al diritto 2009, 19, 77 (s.m); Cassazione civile, sez. I, 12 ottobre 2006, n. 21924 in Giust. civ. Mass. 2006, 10].
Dalla stabilita operatività nell’ambito specifico dei canoni dell’ermeneutica contrattuale discende quindi la necessità per la Corte di applicare, coerentemente rispetto a quanto già pronunciato dalla stessa in subiecta materia e rammentando che l’interpretazione della procura è interpretazione di un atto processuale rientrante nel potere/dovere del Giudice ed insindacabile in sede di legittimità ove del relativo convincimento sia stata offerta adeguata e non irragionevole spiegazione (vedi Cassazione civile, sez. II, 01 marzo 2007, n. 4864 in Giustizia civile Massimario 2007, 3).
Oltretutto, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad una mera contrapposizione delle proprie tesi interpretative dolendosi del mancato accoglimento ma non ha dedotto alcun errore di diritto o vizio di ragionamento con la relativa indicazione dei canoni ritenuti violati, come sarebbe stato suo preciso onere fare, nell’interpretazione della clausola contrattuale da cui inferire la legittimazione del legale a ricevere il pagamento con effetti liberatori (Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319 in Giustizia Civile Massimario 2018; Cassazione civile, sez. lav., 15 novembre 2013, n. 25728 in Giustizia Civile Massimario 2013; Cassazione civile, sez. trib., 04/06/2010, n. 13587 in Giustizia Civile Massimario 2010, 6, 866). Le generiche censure del ricorrente rendono inevitabile il rigetto del motivo di ricorso e la conseguente soccombenza.
Esaurito il percorso argomentativo sopra riportato che ha forse l’unico demerito di essere stato per così dire un po’ troppo “cucito su misura” rispetto al Ministero ma che risulta per altro verso obiettivamene condivisibile, la Corte volge rapidamente al termine liquidando sbrigativamente, ma giustamente, gli altri motivi di ricorso siccome infondati ovvero inammissibili ma anche del tutto ancillari e secondari rispetto ai veri superiori temi trattati che sono stato oggetto di esame approfondito.